La nuova sospensione ex art. 29 D.L. 78/2010 tra sospensione amministrativa e giudiziale

Il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122, denominato “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, ha apportato significative novità in tema di riscossione delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni.

Nello specifico, l’art. 29 comma 1, lett. a) del predetto Decreto ha introdotto, con decorrenza dal 1 ottobre 2011, l’ormai noto avviso di accertamento immediatamente esecutivo, avente, per espressa disposizione legislativa, efficacia di titolo esecutivo e destinato a sostituire, per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, la procedura di iscrizione a ruolo e di notifica della cartella di pagamento.

Contestualmente il medesimo articolo, questa volta alla lettera b), ha altresì sancito la così detta “sospensione automatica”, destinata a trovare applicazione per tutti i c.d. nuovi accertamenti.

Tale sospensiva, operante ope legis, procrastina la possibilità per l’Agente della riscossione di procedere all’esecuzione forzata, allorché il contribuente non abbia proceduto, entro 90 giorni dalla notifica del nuovo avviso di accertamento, al pagamento di quanto significatogli, con intimazione ad adempiere, nel medesimo documento.

Come statuito dall’art. 29 comma 1, lett. b) del predetto Decreto, infatti, “la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L’esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a)”.

Eppure, la riferita disposizione, pur rappresentando indubbiamente una delle più significative novità introdotte dal Legislatore a tutela del contribuente, sconta alcuni problemi di coordinamento con il quadro normativo vigente in cui è destinata a operare.

Quanto meno di primo acchito, la nuova sospensiva parrebbe infatti perseguire finalità sovrapposte rispetto a quelle cui è già preordinata la sospensione giudiziale di cui all’art. 47 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, il quale, quindi, si svuoterebbe di significato, o peggio, si troverebbe ridotto ad un gravoso onere per il contribuente, già tutelato in via automatica dalla nuova fattispecie introdotta.

Ciò in quanto anche l’art. 47 ora menzionato consente la sospensione del pagamento delle imposte accertate nelle more del giudizio e, dunque, la possibile o eventuale sospensione dell’esecuzione forzata, effetto necessariamente consequenziale all’accoglimento, da parte della Commissione Tributaria Provinciale, dell’istanza motivata di sospensione dell’atto impugnato, proposta dal contribuente, contestualmente al ricorso o con atto separato.

Sarebbe pertanto lecito chiedersi quindi quale potrebbe essere l’ambito di operatività, anche residuale, dell’istituto della sospensione giudiziale.

La lettura più approfondita della norma consente tuttavia di risolvere gli anzidetti dubbi interpretativi e, soprattutto, di confermare l’attuale utilità della sospensione giudiziale la quale, invero, risponderebbe a logica e funzione nettamente differenti rispetto a quelle rispondenti alla sospensione automatica.

A ben vedere, infatti, la sospensione di cui all’articolo 29 comma 1, lett. b), D. L. 78/2010 non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, né ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore, limitandosi esclusivamente a procrastinare l’avvio della procedura esecutiva ordinaria per 180 giorni.

Al contrario, la sospensione giudiziale risponde alla precipua funzione di arrestare tutte le procedure suscettibili di applicazione, ivi compresa quella esecutiva, cautelare o confermativa, ogni qual volta ricorrano, contestualmente, il fumus boni juris (fondatezza dei motivi del ricorso), e il periculum in mora (reale pericolo di pregiudizio grave e irreparabile a danno del contribuente).

Dal ché, in attesa di un intervento chiarificatore del Legislatore in materia, pur riconoscendosi la bontà delle recenti novità introdotte a garanzia del contribuente, confermandosi l’attuale coesistenza delle due tipologie sospensive, deve necessariamente sottolinearsi l’effettiva utilità dell’istanza di sospensione di cui all’ art. 47 del D. Lgs. n. 546/92 quale unico concreto strumento di tutela realmente completo ed efficace.

 

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