La notifica della cartella esattoriale eseguita a mani del portiere è valida.

Con l’ordinanza n.7811 del 28 marzo 2013 la Sesta Sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica della cartella esattoriale può essere effettuata anche al portiere dello stabile. L’ufficiale giudiziario, tuttavia, prima di consegnare l’atto, deve tentare la notifica al destinatario effettivo e, successivamente, a un  familiare.

Nel caso di specie una società proponeva avanti il Giudice di Pace di Roma opposizione ex art. 22 legge n.689/1981 avverso una cartella esattoriale, notificata in data 24 dicembre 2005 e relativa a verbali di accertamento di infrazione al Codice della Strada.

Il Giudice di Pace di Roma con sentenza n. 32290/2006 rigettava l’opposizione instaurata nei confronti del Comune di Roma e la decisione di quest’ultimo veniva confermata  con sentenza n. 3186 del 2010, depositata l’11 febbraio 2010, dal Tribunale di Roma in sede di gravame.

La società proponeva ricorso per Cassazione avverso a tale sentenza con atto notificato il 4 aprile 2011 e depositato il 14 aprile 2011, denunziando tra l’altro la violazione dell’art.139 c.p.c. “notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio”. Nello specifico la ricorrente lamentava che i giudici di merito avessero “ritenuto regolari le notifiche dei verbali di accertamento, benché notificati …al portiere dello stabile che li sottoscriveva  in quanto autorizzato alla ricezione, senza tenere conto della necessità di effettuare le ricerche prescritte dall’art. 139 c.p.c., prima di consegnare il verbale al portiere, dandone peraltro atto nella stessa relata”.

La Suprema Corte con l’ordinanza n. 7811 del 28 marzo 2013 ha ritenuto corrette le motivazioni fornite dal Tribunale di Roma ed ha rigettato il ricorso proposto dalla ricorrente.

In particolare la Corte di Cassazione ha considerato insussistenti i vizi denunziati dalla società nel ricorso introduttivo, poiché l’attestazione sulle due relate di notifica delle cartelle esattoriali consentiva di affermare che l’ufficiale giudiziario aveva  rispettato l’ordine sequenziale previsto dall’art. 139 c.p.c.: la notifica all’effettivo destinatario o, in sua assenza, ad un familiare convivente (persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purchè non minore di quattordici  anni o non palesemente  incapace).

L’art. 139 al comma 3 c.p.c. prevede, infatti, che in mancanza delle persone suddette, la copia deve essere consegnata al portiere dello stabile, dove si trova l’abitazione, l’ufficio o l’azienda e, quando anche il portiere manca  a un vicino di casa che accetta di riceverla.

Principio, tra l’altro, confermato da un consolidato orientamento giurisprudenziale  “in caso di notifica  nelle mani del portiere, l’ufficiale notificante deve  dare atto,  oltre che dell’inutile tentativo di consegna a mani proprie per l’assenza del destinatario, delle vane ricerche  delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde nel riferire al riguardo, sebbene necessariamente  fare uso di formule sacramentali né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell’art. 139 c.p.c., la successione preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita” (Cass. Civ. Sez. Un. 9 maggio 2005 n.11332).

Nel caso de quo gli Ermellini hanno ritenuto sufficiente che l’ufficiale giudiziario avesse omesso di barrare le caselle prestampate relative all’indicazione “consegna a mani proprie”e “ad altra persona presente nell’abitazione”.

L’assenza, infatti, del segno di spunta su tali caselle consente di dedurre che il notificante si è prima recato presso  l’abitazione del destinatario, cercando di entrare in contatto direttamente con lui, oppure con persona della sua famiglia o addetta alla casa, e che solo dopo, a seguito del fallimento di tale tentativo, ha provveduto a consegnare  l’atto al portiere; ne consegue da ciò la validità della notifica eseguita nelle mani del portiere.

 

 

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