La notifica della cartella di pagamento per i destinatari “relativamente irreperibili”

Con la sentenza n. 258 del 22 novembre 2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione sulla notifica della cartella di pagamento contenuta nell’art. 26 del d.p.r. n. 602/73 nella parte in cui non limita l’applicazione delle modalità di notificazione previste per gli atti di accertamento nei confronti dei soggetti assolutamente irreperibili dall’art. 60, primo comma, alinea e lett e) del d.p.r. n. 600/73, ai soli casi nei quali nel Comune in cui deve eseguirsi la notificazione non via sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario e questa possa aver luogo con la sola affissione dell’atto all’albo presso la casa comunale; con la conseguenza che la notificazione della cartella di pagamento nei confronti dei soggetti relativamente irreperibili deve essere eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. che impone, prima del deposito dell’atto, l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione del contribuente e l’invio della raccomandata cd. informativa.

Con tale pronuncia è stata eliminata la differenza disciplinare ancora esistente tra la notifica a destinatari “relativamente” irreperibili degli avvisi di accertamento ex art. 60 d.p.r. n. 600/73 e la notifica a tali soggetti della cartella di pagamento ex art. 26 d.p.r. n. 602/73, riportando l’una e l’altra allo stesso parametro regolamentare generalmente previsto dall’art. 140 c.p.c..

Per comprendere la portata della sentenza della Corte è necessario avere chiara la disciplina precedente.

L’art. 140 c.p.c. prevede che ove non sia possibile eseguire la consegna dell’atto per “irreperibilità o per incapacità delle persone indicate nell’articolo precedente”, a tali persone (persona di famiglia o addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda, parente non minore di anni quattordici o palesemente incapace; portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda; vicino di casa che accetti di riceverne la copia), nei luoghi ivi specificati, l’agente della notificazione “deposita la copia nella casa del comune dove la notifica deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2010 la notifica così effettuata si perfeziona per il destinatario, non già con la mera spedizione della raccomandata informativa, bensì col ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Questa è la disciplina generale dettata dal codice di procedura civile. Per gli avvisi di accertamento l’art. 60, primo comma lett. e) d.p.r. n. 600/73 prevede che “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fine della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello della affissione”. Questa disposizione, come chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 189 del 14 giugno 1974 e riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, è riferibile specificatamente alla sola ipotesi che nel Comune nel quale deve eseguirsi la notifica “non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente”. Tale ipotesi corrisponde all’ipotesi contemplata dall’art. 143 c.p.c. (di cui lo stesso art. 60, comma 1, lett. f) d.p.r. n. 600/73 sancisce l’inapplicabilità alla notifica degli avvisi di accertamento) e si differenzia notevolmente da quella prevista invece dall’art. 140 c.p.c., in cui vi è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda nel Comune dove deve eseguirsi la notificazione, ma non è stato possibile eseguire la consegna della copia dell’atto da notificare ad una delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c. per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle medesime. In questi casi, considerati di “irreperibilità relativa”, le notifiche degli avvisi di accertamento debbono dunque avere luogo rispettando tutte le formalità previste dall’art. 140 c.p.c. perfezionandosi, quindi, per il destinatario, dopo quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 3 del 2010, al momento del ricevimento da parte del destinatario stesso della raccomandata informativa o comunque decorsi 10 giorni dalla relativa spedizione.

Con riferimento alla cartella di pagamento l’art. 26 del d.p.r. n. 602/73, nel testo precedente all’intervento della Corte Costituzionale di cui trattasi, disponeva, invece, che “nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c.” (irreperibilità relativa) la notificazione di tale atto “ si effettua con le modalità previste dall’art. 60 d.p.r. n. 600/73 e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso di deposito è affisso nell’albo del comune”. Tale disposizione, stante il diretto richiamo fatto ai casi previsti dall’art. 140 c.p.c., pareva legittimare la notifica per affissione a tutte le ipotesi (contemplate appunto dall’art. 140 c.p.c.) di impossibilità di consegna dell’atto per irreperibilità o incapacità o rifiuto delle persone abilitate a ricevere la copia degli atti nell’abitazione, ufficio o azienda del contribuente, non dunque alle sole ipotesi (previste dall’art. 60, lett. e) d.p.r. n. 600/73) che nel Comune in cui deve essere eseguita la notifica non vi sia l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del destinatario della notifica stessa. È in tale modo la norma è stata sempre interpretata dagli esattori, concessionari o agenti della riscossione, benché ciò ponesse evidenti problemi di compatibilità costituzionale con gli art. 3 e 24 della Costituzione.

La sentenza in commento, eliminando ogni differenza di trattamento fra la notifica degli avvisi di accertamento e la notifica delle cartelle di pagamento a destinatari “relativamente irreperibili”, appare correttamente fondata sull’art. 3 Cost., concernente il parametro della razionalità e dell’uguaglianza, specificatamente affermando in motivazione come, a fronte della riconosciuta diversità disciplinare, contenuta rispettivamente nell’art. 60 d.p.r. n. 600/73, per l’avviso di accertamento, e nell’art. 26 d.p.r. n. 602/73, per la cartella di pagamento, “siffatta evidente diversità di disciplina di una medesima situazione (notificazione a soggetto relativamente irreperibile) non appare riconducibile ad alcuna ragionevole ratio , con violazione dell’evocato art. 3 Cost.”, e così consequenzialmente chiarendo che “per ricondurre a ragionevolezza il sistema è necessario pertanto, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, uniformare le modalità di notificazione degli atti di accertamento e delle cartelle di pagamento”, al quale “risultato si perviene restringendo la sfera di applicazione del combinato disposto degli artt. 26, comma 3 d.p.r. n. 602/73 e 60, comma 1, alinea lett. e) d.p.r. n. 600/73 alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario “assolutamente irreperibile” e, quindi, escludendone l’applicazione al caso del destinatario “relativamente” irreperibile previsto dall’art. 140 c.p.c.”.

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