La negoziazione assistita

Il decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014 (convertito, con modifiche, dalla L. 162/2014), istituisce l’obbligo per gli avvocati di avviare un tentativo di negoziazione assistita prima del deposito della domanda giudiziale.

Detto istituto rappresenta un sistema alternativo di risoluzione delle controversie che presenta carattere residuale, in quanto non trova applicazione nei casi in cui la legge prescriva il ricorso a specifiche procedure di mediazione o conciliazione (procedura di mediazione obbligatoria o il ricorso all’arbitro bancario finanziario o alla camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob).

Al di fuori di questi ultimi casi, la mediazione assistita si applica nelle cause relative a risarcimento danni da sinistri stradali, recupero di somme fino a 50.000,00 euro a qualsiasi titolo dovute (salvo che rientri nelle materie per cui è prevista la mediazione obbligatoria) e contratti di trasporto o sub-trasporto.

La negoziazione, invece, non si applica in caso di contratti conclusi tra professionisti e consumatori, ricorsi per decreto ingiuntivo, procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata, procedimenti in camera di consiglio, azione civile esercitata nel processo penale e nei casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente.

Laddove sussistano i requisiti per l’applicazione dell’istituto in oggetto, l’avvocato della parte, prima di intraprendere la causa, deve obbligatoriamente inviare alla controparte una raccomandata a/r o una comunicazione via pec in cui la invita a sottoscrivere una convenzione di negoziazione assistita, ossia un accordo mediante il quale i rispettivi difensori convengono di cooperare per risolvere bonariamente una controversia vertente su diritti disponibili, tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo.

Se tuttavia l’altra parte rifiuta o non aderisce all’invito entro 30 giorni dalla sua ricezione, è possibile iniziare il processo.

Se invece l’invito viene accettato, le parti, con i rispettivi avvocati, redigono la convenzione di negoziazione assistita in forma scritta contenente un accordo che, una volta sottoscritto dalle parti e dai relativi avvocati, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Gli avvocati certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione che, appunto, si chiamerà “convenzione di negoziazione assistita”, sotto la propria responsabilità professionale. 

L’invito diretto alla controparte, e diretto a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, deve contenere:

1) l’indicazione dell’oggetto della controversia;

2) l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice al fine di decidere sulle spese di giustizia, sulla responsabilità aggravata e sulla concessione della provvisoria esecutorietà

3) la firma autografa della parte certificata dall’avvocato che formula l’invito.

La comunicazione dell’invito interrompe il decorso della prescrizione (analogamente all’ordinaria domanda giudiziale) e la decadenza; quest’ultima però è impedita per una sola volta e, in caso di rifiuto, mancata accettazione dell’invito o mancato accordo, da questo momento ricomincia a decorrere il termine per la proposizione della domanda giudiziale.

Come detto, la parte che riceve l’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita ha 30 giorni di tempo per decidere se aderire all’offerta, rifiutarla o non rispondere affatto. Negli ultimi due casi, la condizione di procedibilità si considera avverata e, pertanto, la controparte sarà libera di agire in tribunale.

In ogni caso, la mancata risposta all’invito o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di un’eventuale condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata processuale.

Se le parti non raggiungono un accordo, gli avvocati devono redigere una dichiarazione di mancato accordo e devono certificarla.

La parte deve quindi proporre la domanda giudiziale entro il medesimo termine di decadenza decorrente dalla dichiarazione di mancato accordo.

Il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale che deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Diversamente, il vizio viene sanato automaticamente e il processo prosegue regolarmente.

In particolare, il giudice quando rileva che la negoziazione non è stata esperita assegna alle parti il termine di quindici giorni per l’avvio del procedimento e rinvia l’udienza successivamente alla scadenza del termine minino previsto dalla legge per l’esperimento del procedimento di negoziazione (ossia un mese).

Allo stesso tempo, il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dalle parti nella convenzione di negoziazione. La negoziazione va conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti nella convenzione stessa, fermo restando il termine minimo di un mese.

A seguito del raggiungimento dell’accordo, gli avvocati, come detto, autenticano le firme e trasmettono una copia dell’accordo medesimo al Consiglio dell’ordine del luogo ove l’accordo è stato raggiunto oppure al Consiglio dell’ordine in cui uno degli avvocati è iscritto.

Le parti sono libere di determinare, nella convenzione di negoziazione, un periodo di tempo determinato per la conclusione dell’accordo, fermo restando che tale termine non può essere inferiore a un mese.

In caso di inadempimento agli accordi raggiunti con la negoziazione assistita si potrà procedere, direttamente, all’esecuzione forzata. Tuttavia, nell’eventuale atto di precetto l’accordo raggiunto con la negoziazione assistita deve essere ivi integralmente trascritto.

Per la trascrizione, invece, nei pubblici registri dell’accordo – ovviamente nei casi in cui si può trascrivere un atto – serve l’autenticazione delle sottoscrizioni apposte sull’accordo medesimo da un pubblico ufficiale che dovrà essere sottoscritto anche davanti a quest’ultimo.

L’avvocato non può impugnare la negoziazione assistita cui questi abbia preso parte e se lo fa commette illecito deontologico.

 

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