Nell’analisi degli strumenti posti a garanzia di un soggetto che partecipa – con un ruolo di limitata autonomia decisionale e organizzativa – a bandi di gara europei per l’ottenimento di finanziamenti, assume un ruolo di determinante importanza l’istituto della manleva che – sebbene non tipizzato nel codice civile e, più in generale, nel nostro ordinamento – risulta un valido strumento giuridico di trasferimento del danno e degli effetti derivanti dalla responsabilità civile, inteso in termini tanto contrattuali che extracontrattuali.
Si parla, dunque, di contratto atipico, la cui legittimità deve essere valutata di volta in volta in relazione ai sovraordinati principi di legge e di ordine pubblico che, come è noto, possono limitare l’autonomia privata nella fissazione di talune regole convenzionali.
Preliminarmente, occorre osservare come – secondo autorevole dottrina – il contratto di manleva non subisca limitazioni di validità dalla vigenza della prescrizione di cui all’art. 1229 c.c., essendo la derivata disciplina sussumibile al tipizzato contratto di accollo.
Rispetto a tale ultimo istituto, come contemplato dal vigente ordinamento, la manleva, tuttavia, si distingue poiché deve avere ad oggetto debiti futuri ed eventuali ma sempre quantificabili nel loro ammontare, mantenendo la sua prudente funzione di garanzia in luogo di quella liberatoria propria dell’accollo.
Nell’inserimento di una clausola di manleva, ovvero nella redazione, sottoscrizione e vigenza di un accordo tra le parti teso in tal senso, è sempre necessario verificare l’eventuale confliggente sussistenza di norme imperative e cogenti che, poste a tutela di un interesse generale e dunque preminente rispetto a quello delle parti, non ammettano eccezioni o esoneri.
Non è dunque mai possibile accedere alla manleva per coprire conseguenze patrimoniali derivanti da illeciti civili, penali o amministrativi compiuti dolosamente dal manlevato, sussistendo – di contro – la possibilità di concludere un contratto di manleva in tutti i casi in cui un soggetto (manlevato) voglia riversare su un altro soggetto (mallevadore) i danni e le responsabilità conseguenti ad azioni colpose o gravemente colpose del manlevato stesso.
Sul punto, appare necessario precisare che giammai è ammissibile alcuna forma di manleva volta alla copertura dei rischi connessi all’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, pena lo svuotamento del potere di reazione della Pubblica Amministrazione di cui la sanzione amministrativa è la principale espressione.
In linea più generale, ai fini della validità della manleva risulta necessario che sussista una ragione pratica che possa legittimare l’interesse del mallevadore all’assunzione di obblighi del manlevato, una sorta di “contropartita” alle obbligazioni assunte dal soggetto che si vincola a manlevare.
Ai fini della configurazione di una valida manleva, il nostro ordinamento impone ulteriormente che sussistano la determinatezza o la determinabilità dell’oggetto del contratto (a norma dell’art. 1346 c.c.) e che risulti previsto l’importo massimo garantito, allo scopo di evitare contrasti con le previsioni in tema di fideiussione per obbligazioni future e condizionali (art. 1938 c.c.).
In tale chiave prospettica, l’oggetto della manleva risulterebbe funzionale a tenere indenne il soggetto che partecipa alla domanda di contributo comunitario dal sostenimento degli oneri non coperti dal finanziamento, in relazione a tutte quelle attività di progetto gestite in via esclusiva o preminente dal soggetto capofila.
Quanto al tetto massimo a cui deve essere ancorata la manleva, si ritiene che essa debba essere parametrata alla “sovvenzione finale” che, di norma, viene calcolata al termine del programma e dipende dalla misura effettiva in cui il programma è stato attuato in conformità con i termini e le condizioni della convenzione.
In ultimo, non appare superfluo sottolineare come, in capo al manlevato, permanga invece l’obbligo di:
- informare il mallevadore del verificarsi dell’evento dal quale derivano le conseguenze dannose oggetto di manleva;
- attivarsi per evitare o mitigare il danno, in modo da eliminare o ridurre il peso dell’obbligazione posta a carico del mallevadore;
- notiziare il mallevadore, nel rispetto del vigente quadro giuridico e ordinamentale, in ordine a qualsiasi accadimento (anche un’eventuale azione giudiziaria) tra manlevato e terzo creditore che possa incidere nella sfera del mallevadore.