La limitazione della responsabilità nelle società unipersonali e nei patrimoni destinati

L’evoluzione del mondo degli affari ed il sempre maggiore rischio economico inerente all’esercizio dell’attività imprenditoriale hanno reso necessario individuare nuovi strumenti capaci di ampliare le possibilità di finanziamento delle società di capitali.

Il legislatore ha cercato di soddisfare tale esigenza con l’introduzione della possibilità di creare società di capitali a socio unico, limitando quindi il rischio di impresa attraverso la moltiplicazione formale dei soggetti cui i relativi diritti e le relative obbligazioni sono imputabili.

Il principio di cui all’art. 2740 del Codice civile del 1942, secondo cui il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, aveva reso impossibile per un imprenditore individuale tenere separato il proprio patrimonio da quello della propria impresa.

Con il recepimento della Direttiva comunitaria n. 89/667 anche nel nostro ordinamento è stata prevista la possibilità di costituire società di capitali con un unico socio: il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 88 ha introdotto la disciplina della società a responsabilità limitata unipersonale; la medesima direttiva europea ha costituito il presupposto della previsione, contenuta sia nella legge delega n. 366/2001 che nel decreto legislativo di riforma n. 6/2003, della costituzione anche di società per azioni per atto unilaterale.

La creazione di società di capitali unipersonali consente quindi di limitare il rischio di impresa attraverso la moltiplicazione formale dei soggetti sono imputabili diritti ed obbligazioni, ma non sempre tale soluzione è la più adatta; la proliferazione di distinti soggetti di diritto amplia infatti i relativi costi gestionali.

La disciplina del patrimonio dedicato di cui agli articoli 2447 bis e segg. c.c. è volta ad individuare il punto di incontro tra convenienza economica dell’operazione e responsabilità limitata ed evitare il ricorso allo schermo della personalità giuridica quando si tratti solo di realizzare la funzione della separatezza dei patrimoni, avendosi così un risparmio dei costi di amministrazione.

A differenza della costituzione di società o di scissione, il distacco dei beni non avviene mediante un meccanismo di imputazione, assegnazione o trasferimento di titolarità e quindi non sul piano della dissociazione soggettiva, quanto sul piano della dissociazione degli effetti; il patrimonio destinato è gestito dagli stessi organi della società che ne hanno promosso la costituzione.

Attraverso questo istituto si viene incontro al desiderio della classe imprenditoriale di maggiore fruizione possibile della responsabilità limitata al patrimonio investito, fino al limite di ogni singolo affare intrapreso e senza costi aggiuntivi che rendano l’operazione antieconomica.

La giurisprudenza vede con favore l’introduzione di tali nuove forme di limitazione della responsabilità ed il principio di cui all’art. 2740 c.c. non è più percepito come indefettibile; interessante al riguardo è una sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il 14.05.2007, nella quale si afferma che l’art. 2740 c.c. non costituisce più, da anni, un principio supremo e inderogabile del nostro ordinamento; anche la recente dottrina è giunta ad ammettere che non è più possibile considerare l’art. 2740 c.c. quale portatore di un principio inderogabile e di ordine pubblico, consentendo da ultimo anche deroghe negoziali.

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