A pochi mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. 128/2015, la Legge di Stabilità 2016 ha abrogato il meccanismo del raddoppio dei termini d’accertamento in presenza di notizie di reato ritenendo, evidentemente, che la sua recente modifica non sia in grado di rispondere alle esigenze di maggiore certezza del diritto nel rapporto tra Erario e contribuente.
Va comunque dato atto che il D.Lgs. 128/2015 ha il pregio di mettere fine alle criticità che da sempre contraddistinguono la disciplina del raddoppio dei termini, fin dalla sua entrata in vigore.
Com’è noto, il Legislatore del 2006 aveva previsto che, qualora dall’attività d’indagine dell’Amministrazione finanziaria fosse emersa una violazione che comportasse l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, i termini di decadenza dall’accertamento dovevano essere raddoppiati. L’obiettivo era quello di godere di un più ampio periodo nel corso del quale l’Ufficio potesse esercitare la propria attività di controllo e, al tempo stesso, beneficiare degli elementi istruttori raccolti nel corso delle indagini da parte dell’Autorità Giudiziaria.
L’introduzione di tale istituto ha comunque prestato il fianco a numerose critiche da parte della dottrina ed è stato, al tempo stesso, oggetto d’interpretazioni talvolta contrastanti da parte della giurisprudenza di merito.
La genericità delle disposizioni ha difatti impedito un’applicazione ragionata dell’istituto generando, di contro, la prassi dell’Amministrazione finanziaria di applicare sistematicamente il raddoppio dei termini ogni qual volta si trovasse di fronte a contestazioni penalmente rilevanti. In altri termini, l’Ufficio riteneva sufficiente la semplice sussistenza di una violazione che facesse insorgere l’obbligo di denuncia, senza che fosse rilevante se la denuncia stessa fosse stata effettivamente presentata ed entro quali termini.
Sul punto si è espressa anche la Corte Costituzionale che, investita della questione di legittimità costituzionale dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, con la nota sentenza n. 247/2011 ha statuito che “Il raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento previsto dal D.L. n. 223/2006 è cagionato da un fattore obiettivo, rinvenibile nell’obbligo di presentazione della denuncia penale, per cui il Legislatore ha introdotto non un raddoppio di termini già esistenti ma un nuovo termine di decadenza, applicabile solo in presenza della circostanza citata. Per questo motivo, non ha rilievo il fatto che la denuncia penale sia stata posta in essere in un momento in cui gli ordinari termini di decadenza erano oramai spirati”.
Il Legislatore ha sentito l’esigenza di modificare il meccanismo del raddoppio al fine di garantire maggiore certezza sui termini di decadenza che, com’è noto, rappresentano una delle principali garanzie per il contribuente.
Il D.Lgs 128/2015 ha dunque il merito di recepire l’interpretazione più garantista, prevedendo che il raddoppio può trovare applicazione unicamente quando la denuncia penale sia stata effettivamente presentata entro il termine ordinario di decadenza dall’accertamento.
Ciò nonostante, con la Legge di Stabilità 2016 il Legislatore ha deciso di eliminare dal nostro Ordinamento la disciplina del raddoppio dei termini in presenza violazioni per le quali sia stata presentata denuncia penale e di attuare, contestualmente, una radicale riforma dei tempi di decadenza dall’accertamento.
La nuova disciplina prevede che, indipendentemente dalla presenza o meno di notizie di reato, dovranno essere applicati i termini di decadenza ordinari i quali, tuttavia, per effetto delle novità introdotte risultano notevolmente ampliati in favore dell’Amministrazione finanziaria.
In particolare, i commi 130 e 131 dell’art. 1, Legge n. 208/2015 riscrivono le disposizioni sui termini per l’accertamento delle imposte sui redditi e IVA di cui agli artt. 43 del D.P.R. n. 600/1973 57 del D.P.R. n. 633/1972 i quali prevedono che l’Amministrazione finanziaria, per i periodi d’imposta per i quali il contribuente ha presentato la dichiarazione, può svolgere la propria attività d’accertamento fino al 31 dicembre del quinto anno (non più il quarto) successivo a quello di presentazione della stessa dichiarazione, mentre in caso di dichiarazione omessa o nulla l’Agenzia ha tempo fino al 31 dicembre del settimo anno (in luogo del quinto anno) successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuta essere presentata.
Il comma 132 dell’art. 1, Legge n. 208/2015 stabilisce che i nuovi termini di decadenza sono applicabili a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, mentre per le violazioni relative a periodi d’imposta precedenti (fino al 2015) continuano a trovare applicazione le precedenti disposizioni sul raddoppio dei termini d’accertamento, come modificate dal D. Lgs n. 128/2015.
Appare doveroso ricordare che, oltre al raddoppio dei termini previsto in caso di violazione penale, il D.L. 78/2009 prevede un’ulteriore ipotesi di raddoppio in caso di detenzione di attività di natura finanziaria in paradisi fiscali.
In particolare, ai sensi dell’art. 12, comma 2, D.L. 78/2009, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. Pertanto, per le attività detenute in paesi a fiscalità privilegiata, il contribuente deve fornire la prova che i redditi che hanno concorso alla costituzione delle attività detenute all’estero abbiano già scontato tassazione in Italia. Qualora invece il contribuente non sia in grado di provare che le attività estere siano state costituite con redditi già sottoposti a tassazione, la presunzione legale di cui al comma 2 determina a sua volta l’applicazione del raddoppio dei termini di decadenza dall’accertamento, così come previsto al comma 2-bis dell’art. 12 D.L. 78/2009.
La citata disciplina non è stata oggetto di modifica da parte della Legge di Stabilità 2016 e, pertanto, per la rettifica dei redditi derivanti dalla detenzione di attività finanziarie in paesi a fiscalità privilegiata continua trovare applicazione il raddoppio dei termini, consentendo così all’Ente impositore di esperire la propria azione accertatrice fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e fino al 31 dicembre del quattordicesimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata in caso di omessa presentazione.