La fiscalità internazionale: guida alle ultime novità

La globalizzazione dei business e la digitalizzazione dei processi interni all’impresa assegnano sempre maggiore importanza alla dimensione transnazionale delle fiscalità, la cui corretta gestione diventa elemento cruciale tanto per le imprese multinazionali che operano in Italia quanto per le imprese italiane che cercano di espandersi all’estero.

Le imprese devono – da un lato – operare nel rispetto delle legislazioni tributarie dei diversi paesi in cui investono e, dall’altro lato, devono disporre di una strategia fiscale che sia allineata sia alla struttura societaria, sia al modello operativo e di business.

Con il Decreto Ministeriale 14 maggio 2018, il Ministero dell’economia e delle finanze ha introdotto nuove linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7, Tuir, in materia di prezzi di trasferimento, prevedendo importanti novità, sostanzialmente riconducibili a:

  1. l’eliminazione del previgente riferimento al “valore normale” (art. 9, co. 3, Tuir) e il riferimento esplicito al principio di “libera concorrenza” (arm’s length principle), ai fini dell’armonizzazione del quadro normativo e di prassi interna ai principi enunciati nell’art. 9 del modello Ocse di convenzione contro le doppie imposizioni e illustrato nelle linee guida Ocse sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali;
  2. la validità in tema di selezione del metodo di calcolo più appropriato sulla base delle caratteristiche economiche dell’operazione, dell’affidabilità delle informazioni disponibili e della comparabilità delle operazioni oggetto di confronto (art. 4 del DM). Da ciò consegue che, se il metodo scelto dal contribuente rispetta i requisiti di affidabilità, l’amministrazione finanziaria sarà tenuta ad applicare, per valutare la corrispondenza dei prezzi fissati al principio dell’arm’s length, lo stesso metodo adottato dal contribuente, qualora sia stato selezionato e applicato in modo “affidabile”;
  3. l’ammissione di una procedura semplificata per il calcolo della remunerazione dei servizi infragruppo a basso valore aggiunto: in tali casi il decreto prevede che, nel determinare il riaddebito di libera concorrenza, il fornitore debba tenere conto dell’aggregazione della totalità dei costi, diretti e indiretti, sostenuti nel supportare l’attività delle entità del gruppo multinazionale, aggiungendo un mark-up pari al 5% dei suddetti costi (previa adeguata documentazione di supporto);
  4. la specificazione dei criteri di idoneità della documentazione predisposta dal contribuente per consentire il riscontro della conformità al principio della libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati.

Passando ai connessi temi di fiscalità internazionale relativi alla libertà di stabilimento e ai requisiti sostanziali di residenza, in assenza di recenti interventi legislativi e di prassi, è la giurisprudenza ad offrire nuove chiavi di lettura, di fondamentale importanza per un’efficace e corretta applicazione della normativa in ambito e dei connessi principi anche di matrice sovranazionale.

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14527 in data 28 maggio 2019, è tornata sui predetti temi, pronunciandosi in ordine ad un ricorso proposito da una società italiana che si era vista respinta la richiesta di rimborso, ai sensi dell’art. 27 bis del DPR 600/73, della ritenuta del 15% applicata sui dividendi distribuiti a favore della società controllante, stabilita nei Paesi bassi.

Il rimborso, inizialmente concesso, era stato poi – a seguito di controlli sostanziali – recuperato a tassazione dell’Amministrazione Finanziaria la quale ha ritenuto che la controllante olandese fosse stata artatamente costituita nei Paesi Bassi allo scopo di beneficiare del più favorevole regime di tassazione dei dividendi.

La Suprema Corte ha stabilito come – ai fini della risoluzione del contenzioso – fosse necessario preliminarmente fissare la residenza fiscale della controllante, ritendo detto fattore una questione “logicamente antecedente e condizionante” rispetto all’eventuale individuazione della fattispecie di abuso del diritto lamentata dall’Amministrazione Finanziaria.

La Corte di Cassazione ha avuto, così, modo di ribadire che – in tema di residenza fiscale delle società – la sede effettiva va ricondotta alla sede dell’amministrazione, ossi al luogo in cui sono concretamente svolte le attività decisionali e amministrative, dove sono convocate le assemblee e, più in generale, nel luogo deputato o stabilmente utilizzato per lo sviluppo dei rapporti interni e con i terzi, funzionali al compimento degli affari e di impulso per le attività dell’Ente.

La decisione in commento si pone in linea con i principi interpretativi rinvenibili nelle pronunce della stessa Corte di Cassazione rese nell’ambito di due note sentenze, la n. 33234 e la n. 33235, entrambe datate 21 dicembre 2018, relative al famoso caso Dolce & Gabbana e inerenti proprio a fattispecie di contestata esterovestizione.

In quelle sedi, richiamando un orientamento della Corte di Giustizia Europea, la Corte Cassazione ha negato che il trasferimento in uno Stato estero fiscalmente più vantaggioso implichi automaticamente un caso di esterovestizione.

Il trasferimento all’estero, di per sé, è invece esercizio di uno dei diritti fondamentali dell’UE, ovvero la libertà di stabilimento.

I giudizi di legittimità in disamina hanno dunque negato, nel caso sottoposto alla loro attenzione, che si fosse di fronte a fattispecie di esterovestizione, per effetto dell’accertato mantenimento, da parte della controllata lussemburghese, di specifiche mansioni esecutive, a nulla valendo la contestata assenza di autonomia gestionale e finanziaria dei dipendenti della società estera, fattore considerato fisiologico nell’ambito di rapporti infragruppo.

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