Con ordinanza n. 17950 del 10 settembre 2015 la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha confermato che, nell’ambito dell’impugnativa di una delibera assembleare di approvazione del bilancio, la relativa controversia sorta tra i soci non è riconducibile nell’alveo di quelle compromettibili in arbitri ai sensi dell’art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 5 del 2003.
Nel caso di specie, la socia di una S.r.l. aveva impugnato innanzi al Tribunale di Catania la delibera assembleare con cui, approvato il bilancio d’esercizio relativo all’anno 2009, era stato disposto il ripianamento di perdite emerse nel marzo 2010, l’azzeramento del capitale sociale e la sua ricostituzione ad Euro 500.000,00, assumendo che la stessa si fondasse su una situazione patrimoniale non preventivamente approvata da un consiglio di amministrazione legittimamente convocato e che la medesima fosse stata adottata con abuso del principio di maggioranza.
Il Tribunale di Catania, in accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata dalla società convenuta, aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla domanda, ritenendo che la causa fosse devolvibile all’arbitro unico in forza di una clausola statutaria che demandava al medesimo la soluzione di qualsiasi controversia avente ad oggetto i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità della deliberazione.
Veniva quindi proposto regolamento di competenza da parte della soccombente la quale sosteneva che la causa vertesse su diritti indisponibili e che non fosse, pertanto, compromettibile in arbitri.
Sul punto, esaminata la questione, la Suprema Corte ha giustamente osservato che la richiesta di annullamento di una delibera assembleare si fonda sulla dedotta violazione della norma inderogabile dettata per le S.r.l. dall’art. 2482-ter c.c. che consente di procedere all’azzeramento e alla successiva ricostituzione del capitale sociale solo in presenza di una situazione patrimoniale redatta in conformità dei principi di chiarezza e precisione del bilancio da cui risulti che il capitale sia andato integralmente perso.
Come noto, l’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 5/2003 consente alle società di inserire nei propri atti costitutivi, mediante clausole compromissorie, la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Poiché però la richiamata norma di cui all’art. 2482-ter c.c. ha carattere imperativo e contiene precetti dettati nell’interesse sia dei singoli soci ad essere correttamente informati circa l’andamento della gestione societaria sia dei soggetti che con la società entrano in rapporto, la Sesta Sezione della Corte ha ritenuto che “la controversia sorta in tema di impugnativa di delibera di approvazione del bilancio” – in cui vengono in rilievo situazioni sostanziali sottratte alla regolamentazione dell’autonomia privata -, “non è riconducibile nell’ambito di quelle compromettibili in arbitri ai sensi del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, comma 1”, che devono, come detto, pur sempre avere ad oggetto diritti disponibili (principio già affermato dalla stessa Cassazione con la sentenza n. 791/11, nonché con le ordinanze n. 13031/14 e n. 22715/14).
A tal proposito, è bene osservare che la pronuncia n. 9115 del 28.07.2015 del Tribunale di Milano emessa alcuni mesi prima rispetto a quella in commento si era occupata dello stesso tema.
Invero, relativamente all’impugnazione del bilancio di esercizio di una società il cui statuto prevedeva una clausola compromissoria, il giudice meneghino aveva già sostenuto che possono essere devolute alla cognizione arbitrale le controversie in cui si lamenta l’invalidità della delibera per un vizio procedurale, “mentre restano di competenza esclusiva del giudice statale le controversie in cui il vizio della delibera discende dal carattere viziato del contenuto (ad esempio, non chiaro o non veritiero) del bilancio di esercizio”.
Tale principio era già stato affermato un anno prima dalla Corte di Cassazione con la menzionata sentenza n. 13031 del 10.06.2014, che, in un contesto come quello sopra richiamato, aveva sostenuto la competenza del giudice statale, ritenendo che non sarebbe compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di approvazione di bilancio, ove venissero lamentati vizi inerenti il suo contenuto.
Sulla scorta di tali principi, deve ritenersi inequivocabile il carattere “disponibile” del diritto del socio a dare o a negare il proprio consenso sul bilancio d’esercizio e, di conseguenza, compromettibile in arbitri la lite in materia di impugnazione del bilancio o quella in cui si vuol far valere un vizio procedurale della delibera.
Viceversa, sono da intendersi “indisponibili” quelle situazioni disciplinate da un regime legale – come quello dettato dal citato art. 2482-ter c.c. – che esclude qualsiasi potere di disposizione delle parti (nel senso che esse non possono derogarvi, rinunciarvi o comunque modificarlo autonomamente) e non contempla – come nel caso in cui si volessero far valere vizi relativi al contenuto della delibera – la competenza degli arbitri in caso di controversia sul punto.
In considerazione di tali assunti, ben si comprende il ragionamento della Corte di legittimità nell’ambito dell’ordinanza n. 17950 del 2015 che ha dichiarato l’impossibilità di devolvere agli arbitri la trattazione di una materia non oggetto di diritti disponibili giacché sottratta alla regolamentazione dell’autonomia privata.