In questo periodo di pandemia economica e con l’approvazione del bilancio 2020 alle porte, non è raro trovare imprese che si trovino a far fronte ad ipotesi di perdite superiori a un terzo del capitale e al di sotto del limite legale minimo, con la conseguente automatica venuta in rilievo delle disposizioni dell’art. 2482-ter cod. civ., il quale al comma 1 stabilisce che “se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito […], gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo” e al comma 2 che “è fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società”.
Sul punto, l’art. 2484, co. 1, cod. civ. chiarisce che le società a responsabilità limitata si sciolgono “per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale”.
Quindi, quando gli amministratori rilevano una perdita di entità tale da essere superiore a un terzo del capitale sociale, arrivando persino a ridurre quest’ultimo al di sotto del minimo legale, essi devono innanzitutto convocare, senza indugio, l’Assemblea per gli opportuni provvedimenti.
L’Assemblea, da parte sua, è chiamata a scegliere se intervenire, e decidere se ricapitalizzare la Società a responsabilità limitata oppure deliberarne la trasformazione in una società di persone, permettendo così all’azienda di continuare ad esistere, oppure non intervenire, deliberando di fatto lo scioglimento della società e l’inizio della fase di liquidazione.
In tempo di pandemia economica, un’ancora di salvezza per le tante imprese in sofferenza è offerta (quantomeno per le annualità 2019 e 2020) dalla normativa d’emergenza, introdotta dall’articolo 6 del DL 20/2020, il quale prescrive che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545duodecies del codice civile.”.
La normativa, invero un po’ farraginosa, ha incontrato l’interpretazione di numerosi documenti di prassi: è il caso del contributo, pubblicato in data 5 novembre 2020, con il quale l’OIC ha reso noti gli esiti della consultazione alla bozza del Documento Interpretativo n. 8 Legge 17 luglio 2020, n. 77 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio”.
In ogni caso, dopo le lunghe dissertazioni degli scorsi mesi, possiamo, senza timore di smentita, affermare che, per il periodo che va dal 09 aprile (data di entrata in vigore del Decreto Legislativo) al 31 dicembre 2020, alle Società a responsabilità limitata, “non si applicano” alcune norme del Codice civile in tema di perdite superiori a un terzo del capitale ma entro il suo limite legale (articolo 2482-bis commi 4-5), le norme sulle perdite superiori a un terzo del capitale sociale che lo riducono al di sotto del minimo legale (articolo 2482ter), la norma relativa allo scioglimento della società in caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (articolo 2484 comma 1 numero 4).
In caso di perdita superiore a un terzo del capitale sociale che riduce questo al di sotto del minimo legale, realizzata e accertata nel periodo sopra indicato, non sarà, quindi, necessario deliberare la riduzione del capitale sociale e la successiva ricapitalizzazione né la trasformazione in una società di persone, e non opererà la causa di scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto del minimo.
Ma cosa accade se le perdite registrate sono disancorate da qualsivoglia collegamento con la contrazione del fatturato determinato dall’emergenza sanitaria in atto?
Per dare risposta allo spinoso quesito, basta osservare che la cennata deroga ha un’eminente portata formale, esaurendo i propri effetti a livello bilancistico e in ordine al tenore numerico dei dati contabili, ai fini della redazione del bilancio.
Residua, pertanto, sul piano sostanziale, l’obbligo per gli amministratori di monitorare costantemente la sussistenza della continuità aziendale, adottando i rimedi necessari per il suo recupero qualora si verifichi una situazione di perdita della stessa, come d’altra parte stabilito dal principio di corretta gestione imprenditoriale e, in modo ancor più specifico, dall’articolo 2086 c.c.