Con la sentenza n.2663 del 5 febbraio 2013 la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile l’espletamento nel corso del giudizio di una consulenza esplorativa, ossia una perizia non legata ad alcun quesito giudiziale né ad alcun elemento di prova, nel caso eccezionale in cui fosse l’unico mezzo a disposizione del giudice per l’accertamento dei fatti.
Nel caso di specie la signora R. conveniva in giudizio la signora V. ed il Condominio, lamentando il verificarsi di infiltrazioni nel proprio immobile, a seguito di lavori eseguiti dalla prima e chiedendo il risarcimento dei danni. Si costituiva la signora V., formulando domanda riconvenzionale nei confronti del Condominio per l’importo di euro 1.425,00, versate per l’eliminare la rottura della pluviale, ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva nel giudizio de quo, deducendo che le lamentate infiltrazioni erano ascrivibili ad altra causa.
Il Tribunale accoglieva la domanda proposta da R. contro la V. per le infiltrazioni e condannava quest’ultima al pagamento della somma di euro 1.350,00 oltre interessi dal fatto, nonché ad eseguire i lavori per l’eliminazione della causa delle infiltrazioni come elencate nella CTU.
Tale sentenza veniva impugnata avanti la Corte d’Appello di Napoli, la quale riformando la sentenza di primo grado, affermava: “mancando nel nostro ordinamento la previsione tipologica della consulenza esplorativa, essa non deve considerarsi ammessa….”.
Infatti secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato il giudice può affidare al consulente tecnico sia l’incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (consulente deducente), sia quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente). Nel primo caso la consulenza presuppone l’avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto fatti già completamente provati dalle parti; nel secondo caso la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova.
Tuttavia le parti non possono sottrarsi all’onere probatorio e rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente. E’ necessario, invece, che la parte deduca quanto meno il fatto che pone a fondamento del proprio diritto; che il giudice ritenga che il fatto sia possibile; che l’accertamento richieda conoscenze tecniche che il giudice non possiede. (Cass. Civ. Sez. Un. 4 novembre 1996 n.9522) .
Secondo i Giudici della Corte D’Appello nella consulenza de qua il CTU sarebbe andato oltre quanto previsto dal quesito, ispezionando il locus rei alla ricerca di una possibile causa delle infiltrazioni che l’attrice nell’atto di citazione aveva fatto consistere nei lavori di ristrutturazione e trasformazione eseguiti dalla V. nel proprio immobile. Ne consegue che la consulenza, avendo ecceduto i limiti intrinseci del mandato, risulta inficiata da nullità per la violazione del principio del contraddittorio e, come tale, priva di efficacia probatoria. La Corte d’Appello, ritenendo la CTU nulla, ha considerato non provata la domanda attorea e quindi conseguentemente l’ha rigettata.
La R. proponeva ricorso per Cassazione deducendo: omissione o, quanto meno insufficienza della motivazione in relazione : a) alla pretesa elevazione di lavori di ristrutturazione e trasformazione o di frazionamento dell’appartamento soprastante di proprietà della V. a causa delle infiltrazioni lamentate; b) alla considerazione che i lavori di realizzazione di veranda eseguiti dalla V. rientrano comunque concettualmente e logicamente nella categoria di lavori di ristrutturazione e trasformazione o di frazionamento di tale immobile; c) alla nessuna rilevanza che rivestono tutti tali lavori ai fini dei limiti della domanda proposta e del rispetto degli elementi a fondamento della stessa.
Anche il Condominio resisteva e proponeva ricorso incidentale avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli.
La Corte di Cassazione ha rilevato che il consulente d’ufficio ha accertato, sulla base del mandato ricevuto, che le infiltrazioni non erano riconducibili alle opere di trasformazione dell’appartamento della V., ma alla manomissione delle tubazioni di scolo delle acque piovane, al fine di convogliarvi le acque bianche e luride della cucina della stessa V.
Secondo gli Ermellini la Corte d’Appello di Napoli ha errato nel ritenere nulla la consulenza tecnica d’ufficio, svolta in primo grado, per il superamento dei limiti del mandato. Infatti la ricorrente aveva convenuto in giudizio sia la V. sia il Condominio basando la propria richiesta sia ai sensi dell’art.2043 c.c. sia ai sensi dell’art. 2051 c.c.. Non solo lo stesso giudice di primo grado, nel formulare il quesito al consulente aveva esortato quest’ultimo ad accertare quali fossero le cause del fenomeno ed a chi fossero imputabili le infiltrazioni.
La Suprema Corte con la sentenza n.2663 ha ribadito un principio già sancito dal precedente orientamento giurisprudenziale : “……che la consulenza tecnica d’ufficio, anche se non costituisce, in linea di massima, mezzo di prova, ma strumento per la valutazione della prova acquisita, tuttavia rappresenta una fonte oggettiva di prova quando si risolve nell’accertamento di fatti rilevabili unicamente con l’ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche” (vedasi Cass. Civ. 6585/2011, Cass. n.1020/2006 e n.1149/2011). Ne consegue che è da ritenersi legittima una consulenza tecnica d’ufficio esplorativa quando essa sia l’unica strumento per accertare la verità processuale.