Con la sentenza n. 14506 del 10 giugno 2013 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che il giudice ordinario è competente nel decidere sulla richiesta di risarcimento danni derivanti dall’illegittima iscrizione di ipoteca da parte del concessionario della riscossione sull’immobile di proprietà del contribuente.
Nel caso di specie, il signor A. P. conveniva avanti il Tribunale di Palermo il signor G.D.S al fine di sentire condannare quest’ultimo al pagamento del doppio della caparra versata da parte attrice al momento della sottoscrizione del preliminare di vendita in data 31 gennaio 2006. Parte convenuta si costituiva in giudizio eccependo che il mancato perfezionamento del contratto di vendita derivava dall’ipoteca iscritta sull’immobile de quo dalla Montepaschi SERIT spa, della quale il venditore non era a conoscenza in quanto non gli erano stati notificati atti impositivi presupposti, nonché chiedendo il differimento dell’udienza al fine di chiamare in garanzia l’Istituto di credito che secondo il convenuto, avrebbe agito con negligenza, imperizia, imprudenza e violazione di legge.La terza chiamata eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello tributario.
Il Tribunale di Palermo dichiarava la risoluzione del preliminare di vendita e condanava parte convenuta al pagamento della somma di euro 30.000,00 oltre agli interessi e declinava la propria giurisdizione in ordine alla domanda di garanzia, che, essendo successiva all’entrata in vigore della disposizione dei cui all’art. 35, comma 26 – quinquies, D.L. n. 223 del 2006, avrebbe dovuto essere proposta innanzi al giudice tributario. Tale sentenza, impugnata dal venditore, veniva confermata dalla Corte d’appello di Catania. Avverso tale sentenza il signor G.D.S. proponeva ricorso per Cassazione riproponendo le contestazioni in ordine alla declaratoria di giurisdizione da parte del giudice ordinario, già formulate in sede d’appello.
Nel caso di specie, le Sezioni Unite con la sentenza de qua hanno rigettato il ricorso riprendendo un principio ormai consolidato:“successivamente all’entrata in vigore dell’art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. 4 luglio 2006, n.223 – che ha ampliato la categoria degli atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie – le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento d’iscrizione di ipoteca sugli immobili, al quale l’Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 77 del d.p.r. 29 settembre 1973, n.602, sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario” (Cass. Sezione Unite 24-03-2009 n.7034; 16-06-2010 n.14501).
Tuttavia secondo la Cassazione nel caso di specie la domanda del ricorrente non concerne il rapporto tributario, ma riguarda semplicemente un comportamento illecito, che avrebbe, tra l’altro, causato il danno lamentato e la successiva richiesta di risarcimento danni da parte del concessionario.
Sul punto gli Ermellini hanno ribadito quanto già dichiarato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15 del 04-01-2007, ossia che: “qualora la domanda di risarcimento dei danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall’Amministrazione Finanziaria dello Stato o di altri enti impositori, la controversia, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario, è devoluta alla cognizione all’autorità giudiziaria ordinaria, non potendo sussumersi in una delle fattispecie tipizzate che, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n.546 del 1992, rientrano nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie; infatti, anche nel campo tributario, l’attività della P.A. deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge ma anche dalla norma primaria del neminem laedere, per cui è consentito al giudice ordinario- al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato- accertare se vi sia stato, da parte dell’Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo”.
In conclusione, secondo la Cassazione sarà compito del giudice ordinario verificare se vi è stato un comportamento colposo da parte della Pubblica Amministrazione finanziaria (ossia l’iscrizione illegittima dell’ipoteca) tale da violare un diritto soggettivo del contribuente e recargli nocumento, come nel caso di specie, quando l’ipoteca impedisce di portare a termine la compravendita dell’immobile nonostante un contratto preliminare precedentemente posto in essere.