La Commissione Tributaria può decidere in relazione al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

Con l’ordinanza n. 13899 del 03 giugno 2013 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che il giudice tributario è competente nel decidere sulla richiesta di risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., proposta nel contenzioso tributario.

Nel caso di specie, il curatore fallimentare di una società  fallita ha proposto istanza di regolamento di giurisdizione in pendenza del giudizio promosso dinanzi alla Commissione Tributaria  Provinciale di Roma avverso la cartella di pagamento o per omessi versamenti, notificatagli in quanto coobligato in solido con la fallita.

Il curatore, oltre alla domanda principale di annullamento della cartella esattoriale per difetto di legittimazione passiva, essendo il medesimo subentrato al legale rappresentante della società fallita, ha chiesto  altresì la condanna dell’Agenzia delle Entrate  e di Equitalia Gerit S.p.a. “al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., nel caso in cui insistano per la reiezione del ricorso”, nonché “in ogni caso al risarcimento del danno patito dal contribuente  da liquidarsi in via equitativa”.

In precedenza  le stesse Sezioni Unite con la sentenza n. 20323 del 2012 avevano stabilito il principio secondo il quale “la controversia avente ad oggetto, in via principale una domanda di rimborso d’imposta e, in via subordinata, una domanda di risarcimento appartiene alla giurisdizione del giudice tributario per la sola domanda principale, mentre quella subordinata appartiene a quella del giudice ordinario, essendo del tutto autonoma rispetto al rapporto  tributario  ed estranea agli “accessori” del tributo,ai quali l’ art. 2 del d.lgs n.546 del 1992 estende  la cognizione del giudice speciale”.

Nel caso di specie, invece, le Sezioni Unite, con l’ordinanza de qua, hanno ritenuto inammissibile il suddetto principio ed hanno attribuito al giudice tributario la competenza anche per le pretese risarcitorie, ribadendo un orientamento già espresso dalla Sezione Quinta della Corte di Cassazione con la sentenza n.4145 del 20 febbraio 2013. Nella citata pronuncia  si legge che “le pretese risarcitorie avanzata da parte ricorrente pur non potendosi ritenere aventi ad oggetto “accessori” del tributo,così come indicato nell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, presentano tuttavia un diretto ed immediato nesso causale con l’atto tributario impugnato ed uno stretto collegamento con il rapporto tributario, il quale non è esaurito, ma, anzi, costituisce l’oggetto del giudizio” .

Secondo gli Ermellini il giudice tributario deve pronunciarsi in relazione alla domanda di risarcimento del danno da lite temeraria avanzata dal contribuente in quanto l’art. 96 c.p.c. :

a)   è applicabile al processo tributario, in virtù del generale rinvio di cui all’art. 1, comma 2 , del d.lgs. n,546 del 1992;

b)   regola tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, ponendosi con carattere di specialità rispetto all’art. 20143 c.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità ( Cass. civ.  03 marzo 2010 n.5069)

c)     non detta tanto una regola sulla competenza ma disciplina piuttosto un fenomeno endoprocessuale, prevedendo che la domanda è proponibile solo nello stesso giudizio da cui esito si deduce l’insorgenza della detta responsabilità, non solo perché nessun giudice può giudicare la temerarietà processuale meglio di quello stesso che decide sulla domanda  che si assume, per l’appunto, temeraria, ma anche e soprattutto perché la valutazione del presupposto della responsabilità processuale è così strettamente collegata con la decisione di merito da comportare la possibilità, ove fosse separatamente condotta, di un contrasto pratico di giudicati ( Cass. civ. 06.08.2010 n.18344).

Alla luce di queste considerazioni le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato la giurisdizione del giudice tributario per quanto concerne la richiesta di risarcimento dei danni patiti per lite temeraria, cioè derivata da mala fede o colpa grave, che potrà essere da quest’ultimo liquidata o meno in via equitativa al ricorrente vittorioso.

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