La circolazione dei prodotti in sospensione d’accisa: piovono regole antifrode sui fragili ombrelli degli operatori

In base alla disciplina vigente, caratterizzata dalle disposizioni dell’art. 6 del Testo Unico Accise e dal  Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009, la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, inizia, per i prodotti provenienti da un deposito fiscale verso un altro deposito fiscale, verso un destinatario registrato, verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio comunitario, nel momento in cui essi lasciano il deposito fiscale di spedizione.

La circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo deve avvenire con un documento amministrativo elettronico di cui al Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009, emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte del soggetto speditore. Il sistema di informatizzazione dei documenti di trasporto è entrato pienamente in vigore, dopo una lunga fase sperimentale di “doppio binario”, lo scorso 15 dicembre.

In questo già complesso scenario si sono innestati i provvedimenti di riforma introdotti dalla Legge n. 178/2020, che hanno inasprito il regime di controllo e prevenzione delle frodi anche per i depositi commerciali, andando a modificare l’art. 23 del T.U.A.

I medesimi prodotti circolano con la scorta di una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo (ARC). Tale documento è esibito su richiesta alle autorità competenti durante la circolazione in regime sospensivo; in caso di divergenza tra i dati in esso riportati e quelli inseriti nel sistema informatizzato, fanno fede gli elementi risultanti da quest’ultimo.

La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo si conclude nel momento in cui i medesimi sono presi in consegna dal destinatario. Tale circostanza è attestata, fatta eccezione per quanto previsto all’art. 6 comma 11 T.U.A., dalla nota di ricevimento trasmessa all’Amministrazione finanziaria dal destinatario nazionale mediante il sistema informatizzato e da quest’ultimo validata. Per i trasferimenti mediante automezzi, la presa in consegna si verifica con lo scarico effettivo dei prodotti dal mezzo di trasporto e con l’iscrizione nella contabilità del destinatario, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti scaricati. Si prevede che le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo siano munite di sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate.

Proprio in tema di circolazione dei prodotti soggetti ad accise, la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha introdotto una serie di disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto dell’evasione fiscale e dei fenomeni fraudolenti in materia di pagamento dell’IVA nel campo dell’estrazione dei prodotti energetici dai depositi (art. 1 commi da 945 a 959), meglio disciplinando, tra l’altro, la figura dei “Traders”, operatori commerciali del settore che, non avendo a disposizione proprie strutture di deposito ovvero avendole in luoghi diversi da quelli in cui i prodotti vengono esitati, si avvalgono di impianti di proprietà di terzi appartenenti a depositari autorizzati o di destinatari registrati.

Con il D.M. 12 aprile 2018, il Ministro dell’economia e delle finanze ha stabilito le modalità con cui i predetti Traders devono essere identificati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e le modalità di trasmissione del flusso informativo dei dati contabili tra le Amministrazioni interessate, stabilendo in particolare che per i Traders che sono già titolari, in Italia, di un deposito fiscale di prodotti energetici l’istanza è sostituita da una comunicazione da trasmettere esclusivamente in forma telematica almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività di stoccaggio. Tale comunicazione ha validità annuale e deve essere associata ad un codice identificativo univoco.

Cosa succede nel caso di un soggetto che sia depositario registrato e che chieda, per questioni logistiche che il proprio prodotto venga stoccato presso un deposito fiscale terzo. Quali limitazioni incontrerà la circolazione dei prodotti petroliferi acquisitati e destinati al deposito fiscale terzo. Quali differenze di trattamento fiscale incontrano i prodotti in arrivo su gomma presso il deposito del depositario registrato rispetto alla merce detenuta, stoccata e solo in transito presso il deposito fiscale terzo.

Le risposte, non di facile reperimento e inquinate dalla solita non perfetta sovrapponibilità del momento di esigibilità ai fini accise rispetto a quello IVA, si possono trovare dalla lettura della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E in data 7 agosto 2019, nella risposta ad interpello n. 376/2020 della stessa Agenzia delle Entrate nonché nella circolare n. 7/2021 in data 15 febbraio 2021, del Direttore Generale di ADM.

I richiamati documenti di prassi aiutano gli operatori, non senza zone d’ombra, nella corretta interpretazione di quanto statuito dall’art. 8, co. e, del T.U.A., secondo cui “il destinatario  registrato  non  può  detenere  nè  spedire prodotti soggetti ad accisa”; permangono invece perplessità circa la necessaria anticipazione dell’IVA, rispetto al momento di immissione in consumo.

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