Con la circolare n. 53/E del 21 ottobre 2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti relativi alle modalità di adempimento dell’obbligo introdotto dell’art. 1 del D.L. n. 40/2010 convertito dalla L. n. 72/2010 concernente la comunicazione all’Amministrazione finanziaria di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, dai soggetti passivi IVA nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata ( c.d. Paesi black list).
Soggetti esonerati
In sintesi, la disposizione in commento si pone come obbiettivo quello di monitorare tutte le operazioni intercorse con operatori economici stabiliti in paradisi fiscali, coinvolgendo nell’obbligo di segnalazione anche i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che tuttavia, abbiano compiuto operazioni territorialmente rilevanti in Italia.
Risultano, dunque, esonerati dal predetto obbligo esclusivamente:
- gli enti non commerciali pubblici e privati nel compimento di operazioni afferenti la propria sfera istituzionale;
- i contribuenti minimi soggetti al regime semplificato di cui all’art. 1, commi 96-116 della L. n. 244/2007;
- i soggetti che hanno optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive (c.d. forfettino) ex art. 13 della L. n. 388/2000.
Oggetto della segnalazione
Oggetto di comunicazione saranno tutte le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2010 con inclusione, a partire dal 1° settembre 2010 anche delle prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti ai fini Iva nello Stato.
L’adempimento riguarderà tutte le operazioni effettuate con operatori economici localizzati in Paesi black list siano esse soggette (imponibili, non imponibili, esenti) o non soggette ad Iva perché carenti del requisito territoriale di applicazione del tributo.
Inoltre, rientrano nell’obbligo di segnalazione anche le seguenti operazioni:
- cessioni di beni, acquisti e prestazioni di servizi effettuati da e verso soggetti UE;
- prestazioni di servizi rese verso soggetti Extra-UE e quelle fornite da soggetti Extra-UE;
- importazioni ed esportazioni.
La Circolare precisa, inoltre, che si considerano realizzate in un paradiso fiscale anche le operazioni intercorse con la stabile organizzazione di un Paese non black list situata nel territorio a fiscalità privilegiata (es.: operazioni intercorse con la S.O. francese sita in Lussemburgo) ovvero con il rappresentante fiscale dell’operatore black list nominato in un Paese non black list (es.: rappresentante fiscale francese della società lussemburghese).
Momento rilevante ai fini della comunicazione
Il momento rilevante ai fini dell’inclusione di un’operazione negli elenchi black list è quello della registrazione nei registri IVA, o in subordine, nelle scritture contabili obbligatorie o, in mancanza, quello del pagamento.
Pertanto, una prestazione con obbligo di fatturazione (per esempio, un servizio generico reso ad un operatore UE black list) rileva in relazione alla data di registrazione della fattura emessa, mentre una prestazione estero su estero non fatturata in carenza del relativo obbligo (per esempio, un servizio connesso ad un immobile situato in un paradiso fiscale) va inclusa quando iscritta in contabilità generale ovvero all’atto del pagamento da parte del committente.
Modalità di presentazione
La comunicazione andrà presentata all’Agenzia delle Entrate per via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
Al fine di stabilire la periodicità – mensile o trimestrale – della presentazione del modello, si deve tenere conto delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi registrate nei quattro trimestri precedenti nei registri IVA, per cui avremo:
Periodo di riferimento | Totale ammontare per categoria di operazione |
Trimestrale |
≤ 50.000 € |
Mensile |
> 50.000 € |
La «nuova» black list
La norma nell’individuazione dei territori a regime fiscale privilegiato opera un rinvio alle due black list vigenti di cui al D.M. 4 maggio 1999 che individua l’elenco dei Paesi a regime fiscale privilegiato ai fini dell’applicazione della norma sulla presunzione di residenza per le persone fisiche e del D.M. 21 novembre 2001 in materia di CFC che individua i Paesi caratterizzati da un livello di tassazione sensibilmente inferiorea quello applicato in Italia ovvero dalla mancanza di un adeguato scambio di informazioni.
Secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate il rinvio ai due elenchi opererebbe congiuntamente e limitatamente all’individuazione del Paese, a prescindere dalla condizione soggettiva dell’operatore economico.
In altri termini, la persona fisica soggetto passivo ai fini IVA, stabilita in un Paese incluso nell’elenco CFC ma non individuato dal D.M. 4 maggio 1999 risulta operatore economico black listed ai fini della normativa in commento.
Di fatto, la norma introduce una nuova black list individuando un diverso elenco di Stati (rispetto alle singole liste attualmente vigenti) per l’applicazione dei prefati obblighi di comunicazione.