La chiusura anticipata del fallimento

Il D.L. 83/2015, convertito dalla L. 134/2015, entrato in vigore dal 21 agosto 2015, si applica a tutti i fallimenti, ivi compresi quelli già pendenti al momento dell’entrata in vigore del citato decreto. Tale novità ha apportato notevoli cambiamenti alla legge fallimentare: in particolare l’articolo 7, comma 1, lett. a), ha modificato la chiusura della procedura fallimentare in pendenza di giudizi in cui è parte la curatela.

L’articolo 118 legge fallimentare disciplina in modo dettagliato le ipotesi di chiusura del fallimento, ossia: 1) la mancata presentazione di istanze di ammissione al passivo nel termine fissato dalla sentenza di fallimento; 2) l’integrale pagamento dei crediti ammessi al passivo e delle spese in seguito ai riparti effettuati dal curatore; 3) la conclusione della ripartizione dell’attivo; 4) l’impossibilità di soddisfare i crediti, ivi compresi quelli prededucibili.

Le novità introdotte con il nuovo decreto legislativo riguardano la chiusura del fallimento nel caso di “ripartizione finale dell’attivo”, disciplinata dal punto 3) dell’articolo 118 L.F.

Nello specifico, “la chiusura della procedura fallimentare nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell’articolo 43 […] dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal Tribunale con il decreto di cui all’articolo 119”.

Viceversa, prima di tale riforma la chiusura del fallimento in presenza di giudizi pendenti era vietata.

Diversi tribunali fallimentari hanno preso posizione sulla nuova disciplina, tra cui anche quello di Bergamo, che ha cercato di uniformarsi ai nuovi principi redigendo la circolare n.1/16 al fine di trasmetterla ai curatori fallimenti affinché questi ultimi ne tengano conto.

Secondo quanto indicato nel citato documento, il curatore può decidere di chiudere la procedura, predisponendo il riparto finale e compiendo tutte le attività necessarie, previste dalla legge, per la chiusura del fallimento.

Tale facoltà è prevista esclusivamente nell’ipotesi in cui vi sia chiusura per integrale ripartizione dell’attivo di cui all’art. 118 n.3) L.F.

La norma dovrà essere estesa all’ipotesi della pendenza di una o più procedure esecutive quando: a) il fallimento sia creditore procedente o creditore intervenuto; b) il fallimento attenda l’esito di una domanda di ammissione al passivo presentata nei confronti di un suo debitore a sua volta dichiarato fallito, o attenda l’eventuale riparto conseguente alla già avvenuta ammissione al passivo di un suo debitore a sua volta dichiarato fallito.

L’istituto non troverà invece applicazione nei casi di pendenza di cause di inefficacia, il cui eventuale effetto favorevole al curatore sia quello di far retrocedere un bene nella disponibilità di un soggetto (tenuto conto che la retrocessione comporterebbe la necessità di un’attività di liquidazione che a sua volta il curatore non potrebbe mai svolgere, essendo la sua ultrattività espressamente limitata alla legittimazione processuale, all’eventuale ripartizione delle sopravvenienze derivanti dall’esito dei giudizi, alla proposizione di eventuali atti di rinuncia alle liti o di transazioni).

In seguito alla conclusione del giudizio il curatore dovrà procedere ad un riparto supplementare di tutte le somme che ha acquisito, compresi gli eventuali accantonamenti e avrà diritto ad un compenso supplementare, calcolato sulla base dei medesimi parametri per la liquidazione del compenso finale già avvenuta.

Il riparto supplementare dovrà essere svolto, non essendo la legge esplicita nell’indicare le modalità, secondo quanto disposto dal Tribunale adito nel decreto di chiusura della procedura, in ogni caso seguendo il procedimento disciplinato dagli articoli 110 e ss. L.F.

Inoltre, l’introduzione del nuovo istituto, integrando una deroga alle norme e ai principi generali, permette al curatore di mantenere l’iscrizione del fallito nel registro delle imprese, la prosecuzione dell’apertura della partita IVA e del conto corrente intestato al fallimento.

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