L’acquisizione dei beni vincolati all’attivo fallimentare

L’istituto del fondo patrimoniale nasce dall’esigenza di assolvere al c.d. “dovere di contribuzione” cui sono chiamati i coniugi ai sensi dell’art. 143 c.c.., il quale gode della deroga al principio generale di cui all’art. 2740 c.c., secondo il quale il debitore risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri.

Infatti, l’art. 170 c.c. dispone che l’esecuzione, da parte dei creditori, non possa aver luogo “per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. Tale disposto crea una bipartizione tra i creditori ordinari e i creditori cd. “di scopo”, i soli ad avere la possibilità di aggredire i beni costituiti nel fondo (e che possono tassativamente essere beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri e titoli di credito) alla ricorrenza dei requisiti oggettivo, vale a dire la riconducibilità della fonte dell’obbligazioni ai bisogni della famiglia, e quello soggettivo, ovvero l’inconsapevolezza della estraneità del credito alle esigenze familiari.

La dottrina e la giurisprudenza si sono poste a lungo il problema della destinazione dei beni vincolati al fondo nel caso di fallimento di uno dei coniugi, affrontando l’ambito di operatività dell’art. 170 c.c. alla luce della disciplina dell’art. 46, comma 1, n. 3) legge fallimentare (ante e post riforma del 2006): i beni sono assoggettabili al passivo fallimentare o no?

Inizialmente, è stato sostenuto, che il fallimento costituisse causa ulteriore di scioglimento del fondo, in applicazione dell’art. 191, comma 1, c.c.: in tal caso, il fallimento avrebbe potuto acquisire nella massa anche i beni vincolati, equiparando il rischio d’impresa fra tutti i creditori. Tale ipotesi fu smentita dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 11449 del 28 novembre 1990, nella quale la Suprema Corte sosteneva la maggiore  pregnanza della funzionalità di protezione dei bisogni della famiglia in intervenute situazioni pregiudizievoli. Ulteriore ipotesi fu quella della acquisibilità dei beni vincolati alla massa fallimentare, ma con lo schermo del mantenimento della loro destinazione: i beni vincolati sarebbero potuti essere liquidati solo in favore dei creditori di scopo, riconosciuti ai sensi dell’art. 171 c.c., mantenendo così la par condicio creditorum.

Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità dell’ultimo ventennio (con le famose pronunce n.11449 del 28 novembre 1990, n. 8379 del 20 giugno 2000, e da ultima la n. 1112 del 22 gennaio 2010) ha ritenuto non aggredibili dalla procedura i beni conferiti nel fondo patrimoniale, in ragione dell’applicazione analogica dell’art. 46, comma 1, n. 3), l. fall. (previgente).

Secondo la recente pronuncia della Suprema Corte, l’insensibilità del fondo patrimoniale al fallimento è fondata sulla qualificazione dell’istituto quale patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi, capaci di prevalere sulla funzione di garanzia assolta, per la generalità dei creditori, dai beni oggetto del patrimonio del fallito. Pertanto, i detti beni non perderebbero la loro specifica destinazione, proprio come disposto dal testo novellato dell’art. 46, n. 3), l. fall.

Dacchè, ne conseguirebbe la mancata legittimità da parte del curatore fallimentare ad apprendere i beni del fallito vincolati in fondo patrimoniale, poiché destinati al soddisfacimento di specifici scopi che prevarrebbero sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori.

Rilievo a tale interpretazione, cui si è adeguata anche la pronuncia del 18 ottobre 2011, n. 21494, che tuttavia esaminava l’applicazione dell’art. 46 ante riforma, sarebbe il tenore letterale della nuova formulazione dell’art. 46, n. 3), l. fall. che, nella parte in cui dispone che non vengono ricompresi nel fallimento “i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall’art. 170 c.c.”, porterebbe a valutare la fondatezza della acquisibilità dei beni alla massa, nell’interesse dei creditori di scopo.

Sulla scorta di tale assunto, sembrerebbe che i beni destinati seppur gravati da specifici vincoli di amministrazione e aggressione, farebbero comunque parte del patrimonio del loro titolare e tale appartenenza ai beni del patrimonio del fallito ne giustificherebbe la loro liquidazione in seno alla procedura concorsuale, seppure con la garanzia di segregazione connessa all’istituto.

La questione della corretta interpretazione dell’art. 46, n. 3) l. fall. novellato rimane ancora aperta: solo la prassi potrà prospettare soluzioni.

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