Con la sentenza n.4486 del 26 giugno 2012 il Giudice di Pace di Genova – dott.ssa Elisabetta di Palo – ha stabilito che la notifica per posta delle cartelle esattoriali determina l’inesistenza della notificazione stessa, pregiudicando qualsiasi effetto giuridico dell’atto notificato.
Nel caso in esame è stato sollevato da parte attrice un vizio di notifica delle cartelle esattoriali eseguite a mezzo servizio postale direttamente da Equitalia e non tramite agente all’uopo abilitato.
Equitalia invece sul punto ha rivendicato la legittimità della comunicazione effettuata direttamente dall’Agente della riscossione a mezzo del servizio postale senza che ciò comportasse la violazione dell’art. 26 del Dpr n.602/73.
L’art 26 comma 1 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602 stabilisce infatti che la notifica della cartella di pagamento deve essere tassativamente effettuata soltanto dai seguenti soggetti: ufficiali della riscossione; soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, messi comunali – previa convenzione tra comune e concessionario -, agenti di polizia municipale.
Sennonché lo stesso articolo 26 comma 1, secondo periodo, prevede che “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”, e proprio basandosi su tale punto Equitalia ha affermato la legittimità della propria notifica.
Tale ultimo capoverso ha creato dei dubbi interpretativi in quanto è controverso se tale ausilio potesse essere utilizzato direttamente dal concessionario o se dovesse necessariamente servirsi dell’intermediazione di un ufficiale della riscossione.
Già i Giudici Tributari avevano ipotizzato l’inesistenza della notifica della cartella a mezzo servizio postale eseguita direttamente dall’Agente della riscossione.
Con la sentenza n.909 del 16 novembre 2009 la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha ritenuto che l’art. 26 del D.P.R. n.602/73 aveva legittimato il concessionario alla notifica diretta sino a quando il suo contenuto non è stato modificato dall’art. 12 del D. Lgs n.46/99 : con tale norma il testo dell’art. 26 è stato emendato proprio della locuzione che autorizzava espressamente il concessionario a notificare i ruoli mediante il servizio postale, senza intermediazione di un ufficiale.
Nello specifico l’eliminazione dell’inciso “da parte dell’esattore” dimostra l’intento del legislatore di escludere il concessionario dalla cerchia dei soggetti abilitati alla notifica della cartella esattoriale tramite raccomandata con avviso di ricezione.
La citata sentenza precisa inoltre che “la notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento va sempre riferita agli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati i quali possono avvalersi del servizio postale mentre sono illegittime le notifiche eseguite direttamente dall’Agente della riscossione”.
Anche la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza con le recenti sentenze n. 33/07/12 e n.37/07/12 ha rilevato come la cancellazione dell’inciso “da parte dell’esattore”, nel testo dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/73, dimostri come il legislatore abbia voluto escludere il concessionario dal novero dei soggetti abilitati alla notifica della cartella esattoriale tramite raccomandata con avviso di ricezione.
Si segnale invece che la giurisprudenza della Cassazione sul punto è equivoca in quanto nella sentenza n. 11708/11 pur ritenendo legittima la notifica della cartella con raccomandata con avviso di ricezione, in realtà non ha affrontato direttamente il problema fondamentale della legittimazione o meno del concessionario alla notifica eseguita direttamente a mezzo del servizio postale anche dopo l’intervenuta modifica dell’art 26 del D.P.R. n.602/73.
In conclusione dall’analisi della giurisprudenza di merito si evince un’evoluzione in senso favorevole al contribuente, orientamento non ancora condiviso dalla Corte di Cassazione che si è sottratta sino ad ora ad una chiara presa di posizione sul punto. D’altra parte qualora la Cassazione dovesse accogliere tale interpretazione, potrebbe derivarne un grosso danno per L’Erario, in quanto l’inesistenza della notifica comporterebbe l’annullamento immediato dell’atto impositivo, con conseguente e più che legittima perdita della potestà impositiva nel caso concreto con quell’atto esercitata.