La Corte di Cassazione torna di nuovo ad occuparsi della questione relativa alla tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, all’opposizione fondata sull’eccezione di inefficacia del medesimo e alla cognizione demandata al giudice.
Il problema è semplice: cosa accade se un decreto ingiuntivo viene notificato a parte debitrice oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla legge, qualora tale circostanza venga eccepita da parte ingiunta?
Nel caso che ci occupa, il giudice di prime cure aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 614 c.p.c. e la Corte di Appello aveva successivamente rigettato l’impugnazione affermando che il decreto era divenuto inefficace, come eccepito dall’opponente in quanto tardivamente notificato che tale eccezione superava tutte le altre questioni di merito.
La Suprema Corte, con sentenza n. 3908 depositata in data 29.02.2016 ha accolto il ricorso proposto dal creditore cassando la sentenza della Corte di Appello e rinviando alla medesima Corte in diversa composizione.
Secondo quanto statuito dal giudice di legittimità infatti anche nell’ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia stato tardivamente notificato ai sensi dell’art. 644 c.p.c. lo stesso deve comunque qualificarsi come domanda giudiziale. Conseguenza di tale principio è che il giudice adito, in sede di contenzioso ordinario, dovrà provvedere non solo in ordine all’eccezione da parte debitrice, ma anche sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio.
L’inosservanza del termine di notificazione da parte del creditore può dunque rilevare unicamente ai fini del provvedimento sulle spese processuali, nel senso che quelle relative all’ottenimento dell’ingiunzione dichiarata inefficace non potranno essere ripetute nei confronti dell’opponente.
Il principio nuovamente affermato dalla Corte di Cassazione dunque consiste nel fatto che, a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, viene instaurato un autonomo e ordinario giudizio di cognizione. Tale giudizio si soprappone al procedimento monitorio investendo così il giudice dell’opposizione del potere – dovere di statuire sulla domanda fatta valere da parte creditrice con ricorso per decreto ingiuntivo.
In altre parole, parte debitrice non potrà difendersi unicamente sotto un profilo strettamente processuale, senza prendere alcuna posizione sulla domanda creditoria azionata dal ricorrente che abbia ottenuto un decreto ingiuntivo. L’ingiunto dovrà infatti, oltre alle legittime eccezioni di natura ritualistica, difendersi nel merito della questione, ossia sulla fondatezza o meno della pretesa azionata con il procedimento monitorio. Il Giudice dell’opposizione, parallelamente, non potrà limitarsi a statuire sulle eccezioni eminentemente processuali ma dovrà anche decidere in ordine alla domanda svolta da colui che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo.
La notificazione del decreto ingiuntivo, anche se tardiva, non può che qualificarsi infatti come volontà da parte del creditore di avvalersi del provvedimento ottenuto in via monitoria, con ciò escludendo alla radice qualunque presunzione di abbandono del ricorso che è necessariamente elemento fondante della previsione di inefficacia di cui all’art. 644 c.p.c.
Del resto tale impostazione era stata già affermata dalla Suprema Corte in precedenti pronunce, tra le quali si citano Cass. Civ. n. 14910 /2013 e rappresenta dunque un indirizzo giurisprudenza di legittimità ormai ben consolidato.