In materia di frode Iva i termini massimi di prescrizione previsti dagli artt. 160 e 161 c.p. devono essere disapplicati

Con la sentenza n. 2210/16 depositata in data 20.01.2016 la Corte di cassazione ha stabilito che in materia di gravi frodi Iva a seguito della sentenza della Corte di Giustizia U.E. dell’8 settembre 2015, Taricco, causa C-105/14 deve essere disapplicata la specifica norma di cui all’ultima parte del terzo comma dell’art. 160 c.p. e al secondo comma dell’art. 161 c.p. che prevede un termine massimo di prescrizione del reato anche in caso di atti interruttivi della prescrizione, con la conseguenza che al verificarsi dell’atto interruttivo riprende a decorrere da capo il termine di prescrizione del reato.

Con la sentenza Taricco la Corte di Giustizia ha denunciato la contrarietà al diritto comunitario (in particolare all’art. 325 § 1 e 2 TFUE che impegna gli Stati membri a “lottare contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione con misure dissuasive ed effettive e, in particolare, li obbliga ad adottare, per combattere la frode lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che adottano per combattere la frode lesiva dei loro interessi finanziari”) delle norme contenute nel terzo comma dell’art. 160 c.p. e nel secondo comma dell’art. 161 c.p. (in particolare la previsione di un termine massimo di prescrizione anche in presenza di atti interruttivi) nella misura in cui il meccanismo dalle stesse disciplinato può determinare in pratica la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di Iva, lasciando così senza adeguata tutela gli interessi finanziari non solo dell’Erario italiano ma anche, ai fini comunitari, quelli dell’Unione Europea.

Le conseguenze di tale pronuncia per l’ordinamento italiano derivano dal principio del primato del diritto della UE rispetto a quello nazionale (anche nel campo del diritto penale), con la conseguenza che il giudice penale italiano ha l’obbligo di disapplicare il combinato disposto degli artt. 160 e 161 c.p. nella misura in cui ritenga che tale normativa, stabilendo un limite massimo al corso della prescrizione anche in presenza di atti interruttivi, impedisce di fatto allo Stato italiano di adempiere agli obblighi di tutela effettiva degli interessi finanziari dell’Unione europea imposti dall’art. 325 del Tratto sul funzionamento dell’Unione.

La Corte di Cassazione nella sentenza in commento, relativa ad una fattispecie di grave frode Iva in quanto comportante un’evasione d’imposta assai rilevante, ha fatto applicazione del principio enunciato dalla Corte di Giustizia ed ha ritenuto che, nel caso di specie, non potesse essere dichiarata la prescrizione del reato fiscale dovendo essere disapplicata la normativa posta dagli artt. 160 e 161 c.p. che, pur in presenza di atti interruttivi della prescrizione, impone un termine massimo non superabile e sostenendo, per conseguenza, che la presenza dell’atto interruttivo aveva determinato che il termine di prescrizione iniziasse nuovamente a decorrere dall’inizio.

In particolare la Corte di Cassazione, ha chiarito che la Corte di Giustizia UE non pretende la disapplicazione dei termini di prescrizione previsti dall’art. 157 c.p. (che sono compatibili in quanto tali con il diritto comunitario) né dell’art. 160 c.p., nella parte in cui disciplina gli effetti degli atti interruttivi della prescrizione, disponendo che la prescrizione inizia nuovamente a decorrere dopo ogni atto interruttivo, ma soltanto della norma che dispone che: ”in nessun caso i termini previsti nell’art. 157 possono essere prolungati oltre il termine di cui all’art. 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale”.

In sostanza, dunque, la disapplicazione delle sopra indicate norme imposta dalla Corte di Giustizia UE comporta che, in materia di reati fiscali relativi a gravi frodi Iva, il termine ordinario di prescrizione ricomincerà da capo a decorrere dopo ogni atto interruttivo, anche al fuori dei procedimenti attribuiti alla competenza della Procura distrettuale antimafia di cui all’art. 51, commi da 3-bis a 3-quater c.p.p., senza che tale termine sia vincolato ai limiti massimi stabiliti dall’art. 161 c.p..

La Corte di Cassazione ha, inoltre, affermato che la disapplicazione di una norma del codice penale in materia di prescrizione in quanto contraria al diritto comunitario, quand’anche abbia effetti sfavorevoli all’imputato (come nel caso di specie) non viola di per sé stessa il principio di legalità in materia penale, secondo cui nessuna responsabilità penale può sussistere se non in forza della legge.

Infatti, come affermato dalla stessa Corte di Giustizia UE, che ha espressamente affrontato tale questione, il principio di legalità non è in alcun modo violato. La norma di riferimento al riguardo è l’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (CDFUE) che recepisce il principio del nullum crimen sine lege nell’estensione attribuitagli dalla giurisprudenza della Corte dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, formatasi sulla corrispondente previsione dell’art. 7 della CEDU, secondo la quale la materia della prescrizione del reato attiene alle condizioni di procedibilità del reato, e non è pertanto coperta dalla garanzia del nullum crimen , tanto che perfino l’applicazione a fatti già commessi ma non ancora giudicati invia definitiva del termine di prescrizione ad opera del legislatore deve ritenersi compatibile con l’art. 7 CEDU, che garantisce unicamente che il soggetto non sia punito per un fatto e con una pena che non siano previsti dalla legge come reato al momento della sua commissione. il principio di legalità non si applica al termine prescrizionale, dal momento che non sussiste un affidamento meritevole di tutela a che le norme applicabili sulla durata, il decorso e l’interruzione della prescrizione debbano necessariamente orientarsi sempre alle disposizioni di legge in vigore al momento della commissione del reato.

Secondo la Corte di Cassazione non si pone, quindi, alcun dubbio di legittimità costituzionale, non essendoci gli estremi per sottoporre al giudizio della Corte Costituzionale la questione di un possibile contrasto della legge di esecuzione del Trattato e, quindi, dell’art. 325 TFUE, con l’art. 25 della Costituzione, e ciò perché la norma di cui all’ultima parte del terzo comma dell’art. 160 c.p. e del secondo comma dell’art. 161 c.p. non gode – anche secondo la giurisprudenza costituzionale – della copertura del principio di legalità enunciato dall’art. 25 Costituzione. infatti la stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 236 del 2011 ha chiarito che: ”dalla stessa giurisprudenza della Corte europea emerge che l’istituto della prescrizione, indipendentemente dalla natura sostanziale o processuale che gli attribuiscono i diversi orientamenti nazionali, non forma oggetto della tutela apprestata dall’art. 7 della Convenzione, come si desume dalla sentenza 22 giugno 2000 (Coeme e altri contro Belgio) con cui la Corte di Strasburgo ha ritenuto che non fosse in contrasto con la citata norma convenzionale una legge belga che prolungava, con efficacia retroattiva, i termini di prescrizione dei reati”.

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