Imputato incensurato e concessione delle circostanze attenuanti generiche, ex art. 62 bis C.P.

Con la recente sentenza n. 1602/2014, la Suprema Corte, Terza Sezione Penale, è tornata ad occuparsi della questione relativa alla concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore dell’imputato nel caso in cui questi sia incensurato.

In via generale, si ricorda come, ai sensi dell’art. 62 bis, primo comma, C.P., “il Giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell’articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena“.

Al menzionato articolo è stato tuttavia aggiunto, nell’anno 2008, il terzo comma, che espressamente specifica quanto segue: “In ogni caso, l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma” (comma aggiunto ex art. 1, c. 1, lett. f-bis), d.l. 23-5-2008, n. 92, conv. in l. 24-7-2008, n. 125).

L’introduzione di tale ultima previsione ha comportato che, rispetto al passato, le circostanze attenuanti generiche non potessero più essere concesse sulla base della sola incensuratezza dell’imputato.

Nella pronuncia in esame, la Corte di Cassazione, ribadendo tale ultimo principio, ha inizialmente rilevato come il Giudice territoriale, nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche all’imputato, abbia affermato che l’incensuratezza, da sola, non sia bastevole a sostenere il beneficio.

Menzionato il precedente orientamento giurisprudenziale, anteriore alla novella legislativa, secondo cui “l’incensuratezza dell’imputato costituisce elemento valido di giudizio per concedere le attenuanti generiche” (Corte di Cassazione, Sez. Ili penale, 10 maggio 1965, n. 1600), la Suprema Corte ha appunto citato la nuova disposizione introdotta nel 2008 e ne ha preso spunto per chiarire un altro aspetto meritevole di segnalazione.

Infatti, dopo avere citato il “vincolo negativo” opposto dalla Corte territoriale, nel caso di specie,  ad esclusione della concedibilità della circostanze attenuanti generiche, la Suprema Corte ha sottolineato come la citata novella, avendo “schietta natura di norma di diritto penale sostanziale“, sia applicabile solo per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore.

Nel caso concreto, dunque, posto che l’ultima delle condotte ascrivibili all’imputato era stata commessa in data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 125 del 2008, e dunque di quanto previsto dal terzo comma dell’art. 62 bis C.P., la Suprema Corte ha affermato che

Deve ritenersi, pertanto, viziata la sentenza della Corte di appello di Firenze nella parte in cui in essa, negandosi la sussistenza di alcun potere discrezionale del giudice al riguardo, si afferma che non è possibile riconoscere all’imputato le attenuanti generiche ove queste siano esclusivamente fondate sul suo stato di incensuratezza, anche laddove la condotta costituente reato si sia realizzata anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 125 del 2008“.

Conseguentemente, la Suprema Corte ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte territorialmente competente sulla base di questo solo punto, indicando come la stessa dovrà decidere ex novoin applicazione dell’esposto principio e facendo uso della propria prudente discrezionalità, sulla concessione o meno al prevenuto della attenuanti generiche, rideterminando, altresì, se del caso, la irroganda pena“.

Ecco dunque come dalla propria natura di norma penale sostanziale, discenda per l’applicazione della previsione delle circostanze attenuanti generiche attenzione al discrimine temporale della sua entrata in vigore o meno con riferimento al reato commesso.

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