Il vademecum della Corte di Cassazione in materia di società di comodo

La disciplina delle “società di comodo” (o società di godimento) è essenzialmente finalizzata a disincentivare l’utilizzo di strutture societarie, costituite per l’esclusiva gestione di patrimoni ovvero per l’ottenimento di vantaggi fiscali.

In altri termini, in presenza di fattori – prevalentemente legati ad un disequilibrio tra reddito prodotto e livello di patrimonializzazione dell’impresa – sintomatici di non operatività, l’impresa è, comunque, chiamata a garantire un minimo di gettito fiscale, stimato attraverso l’applicazione di specifici coefficienti.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 8218/2017, ha – in maniera illuminante – descritto ratio e finalità delle previsioni in materia, sottolineando che:

  1. i parametri previsti (…) sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e proventi, sicché la determinazione dell’imponibile è effettuata sulla base di precisi criteri di legge, che escludono qualsiasi discrezionalità deduttiva, imponendosi sia in sede di accertamento, sia di determinazione giudiziale, salva la prova contraria da parte del contribuente”;
  2. un non adeguato rapporto tra “il valore di determinati beni patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e proventi (…) costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società, spettando, poi, al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto”.

In subiecta materia, la Suprema Corte, con una precedente pronuncia (sentenza del 21 giugno 2016, n. 12777), aveva avuto modo di specificare come, nei casi di accertamento basato su ricostruzione del reddito di una “società di comodo” in applicazione della relativa disciplina, il contribuente deve sempre messo nella condizione di contestare la fondatezza della pretesa impositiva, gravando sull’Amministrazione l’onere di provare la sussistenza dei relativi presupposti per l’applicazione del penalizzante regime impositivo.

Ma anche laddove l’Amministrazione abbia correttamente proceduto ad inquadrare una società nel novero di quelle “di mero godimento”, in presenza di oggettive situazioni che rendono impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito, determinati ai sensi dell’art. 30 L. n. 724/1994 – ovvero che non consentono di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA di cui al comma 4 del medesimo articolo – la società interessata, fornendone la prova, può domandare la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive.

Per la Cassazione, infatti, la frase “oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento (…)” di cui all’art. 30 comma 4bis della L. n. 724/1994, deve essere intesa in senso non assoluto, ma rapportata alle effettive circostanze del mercato.

La Suprema Corte, con la sentenza 28 febbraio 2017, n. 5080, ha – infatti – avuto modo di rammentare la ratio della disciplina delle società di comodo, attraverso la quale:

  1. si intende disincentivare il fenomeno dell’uso improprio dello strumento societario, utilizzato come involucro per raggiungere scopi, anche di risparmio fiscale, diversi (…) da quelli previsti dal legislatore per tale istituto”;
  2. si definisce il mancato raggiungimento di un determinato rapporto tra patrimonio e reddito “elemento sintomatico della natura non operativa della società, con conseguente presunzione di un reddito minimo, stabilito in base a coefficienti medi di redditività di detti elementi patrimoniali di bilancio”.

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