Il rigetto della richiesta di rateizzazione del pagamento dei tributi iscritti a ruolo può essere impugnato davanti al giudice tributario

La rateizzazione dei tributi iscritti a ruolo costituisce un vero e proprio diritto soggettivo che il contribuente può far valere nei confronti dell’Agente della riscossione. È questo l’importante principio che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato con l’ordinanza n. 20778 del 7 ottobre 2010 che, pur se pronunciata con riguardo ad un giudizio sul regolamento di giurisdizione tra giudice amministrativo e quello tributario, assume una valenza sostanziale perche l’affermazione della giurisdizionedelle Commissioni Tributarie viene ad attribuire al contribuente, se sussistono le condizioni previste dalla legge, un diritto soggettivo alla rateizzazione delle somme iscritte a ruolo.

Viene pertanto, disattesa la tesi – sostenuta anche da Equitalia nelle proprie istruzioni operative fornite alle società del gruppo – secondo cui la presentazione dell’istanza di rateizzazione ex art. 19 d.p.r. n. 602/73 da parte del contribuente produce l’avvio di un procedimento amministrativo sottoposto alle regole della legge 7 agosto 1990 n. 241, il cui esito viene a dipendere dal positivo esercizio di un potere squisitamente discrezionale, rispetto al quale il richiedente può vantare solo un interesse legittimo, la cui tutela deve essere radicata di fronte al giudice amministrativo.

La giurisdizione del giudice tributario

In senso contrario le Sezioni Unite della Cassazione con l’ordinanza in commento hanno affermato che rientrano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie, e non in quella del giudice amministrativo, le cause contro i provvedimenti di rigetto delle istanze di rateizzazione di debito aventi natura tributaria, a nulla rilevando che le decisioni su tale istanza debbano essere assunte in base a considerazioni estranee alle specifiche imposte o tasse. Ciò in quanto la possibilità riconosciuta, ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. n. 602/1973, al contribuente che versi in temporanea condizione di obiettiva difficoltà di richiedere all’agente della riscossione la ripartizione del pagamento in più rate mensili rappresenta una agevolazione, in quanto tale rientrante nella giurisdizione tributaria, estesa, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 448/2001, a qualunque controversia in materia di imposte e tasse e, quindi, anche a quelle in tema di agevolazioni o riscossione, purchè precedente alla fase dell’esecuzione forzata vera e propria.

Secondo la Cassazione, pertanto, la richiesta di rateizzazione dei tributi iscritti a ruolo, concretandosi nell’invocazione di un’agevolazione, compete al contribuente non a discrezione dell’agente della riscossione, ma costituisce un vero e proprio diritto soggettivo del contribuente alla condizione che sussistano i presupposti richiesti dalla legge. Non è perciò ammissibile considerare il procedimento avviato con l’istanza di dilazione come un mero procedimento di natura amministrativa, il cui accoglimento è rimesso all’agente della riscossione in base all’esercizio di un potere di natura discrezionale.

Gli effetti dell’ordinanza sulla tutela del contribuente

L’esistenza di un diritto soggettivo del contribuente alla rateizzazione del pagamento dei tributi iscritti a ruolo azionabile di fronte al giudice tributario comporta che il giudice adito è chiamato a verificare non l’opportunità dell’atto o l’esercizio corretto della discrezionalità da parte dell’agente della riscossione, ma il rispetto delle norme di legge che regolarono la concessione di questo diritto soprattutto con riguardo all’esistenza delle condizioni di obiettiva difficoltà del contribuente.

Conseguentemente le direttive di Equitalia sulla concessione della dilazione non hanno alcuna rilevanza esterna e non limitano l’estensione della disamina da compiere per verificare la sussistenza del presupposto legale della temporanea difficoltà del debitore, per cui ogni dato o elemento probatorio comunque indicativo di questa situazione di difficoltà può essere invocato dal contribuente e deve essere considerato e verificato in giudizio. Il provvedimento di rigetto della richiesta di dilazione deve, infatti, obbedire al generale principio di legalità ed essere rispondente alla legge applicabile, che nella fattispecie è l’art. 19 del d.p.r. n. 602/73; di conseguenza i criteri standardizzati previsti dall’agente della riscossione sono da ritenersi delle semplici linee guida a valenza interna non vincolanti per il contribuente e tanto meno per il giudice. Il contribuente potrà, quindi, invocare, in caso di rigetto della richiesta di rateizzazione, altri elementi oggettivi segnalatori della sua situazione di temporanea difficoltà ad adempiere (quali ad esempio la difficoltà a riscuotere i crediti iscritti in bilancio o il rallentamento repentino delle vendite in una fase di crisi non ancora riflessa sui dati di bilancio, ovvero l’esigenza di fare fronte a impegni scaduti o di immanente scadenza idonei a mettere in crisi la continuità aziendale) che potranno essere valutati dal giudice per ritenere esistente il diritto alla dilazione anche a fronte di una situazione in cui le direttive interne dell’agente della riscossione escluderebbero la concessione dell’agevolazione.

In sostanza la verifica dell’esistenza o meno delle condizioni per richiedere la dilazione di pagamento dei tributi iscritti a ruolo implica una corretta applicazione dell’art. 19 del d.p.r. n. 602/73 e spetta al giudice tributario pronunciarsi su di essa su ricorso del contribuente, che potrà sottoporgli ogni profilo applicativo e, quindi, i fatti che ritiene integrino la situazione di provvisoria difficoltà a pagare integralmente i tributi alle scadenze previste e, quindi, l’esistenza tanto del suo diritto alla dilazione quanto ad una sua durata adeguata, con l’unico limite di 72 rate mensili fissato dalla legge.

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