Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte nell’ambito della costituzione di un fondo patrimoniale

Negli ultimi anni si è assistito ad una considerevole proliferazione della costituzione di fondi patrimoniali da parte di coniugi desiderosi di tutelare la propria famiglia da eventi imprevisti idonei a mettere a repentaglio l’integrità patrimoniale.

Invero, grazie alla costituzione del fondo, istituto disciplinato dagli artt. 167-171 c.c., i debiti contratti dai coniugi per finalità speculativo-imprenditoriali non sono suscettibili di intaccare le risorse destinate ad affrontare i bisogni della famiglia.

Ciò nonostante, nella prassi può accadere che, il ricorso a tale strumento giuridico sia strettamente connesso alla commissione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 74/00 che, come recentemente modificato, sancisce la punibilità di colui il quale, “al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”.

A tal proposito, si è recentemente pronunciata, con la sentenza n. 9154 del 4 marzo 2016, la Terza Sezione penale della Cassazione la quale ha specificato che il menzionato reato non è configurabile qualora il restante patrimonio non conferito nel fondo patrimoniale sia sufficiente a coprire la pretesa erariale.

Nel caso esaminato dalla Corte di legittimità, al legale rappresentante di una S.p.a. erano notificati due avvisi di accertamento: il primo, era definito in sede di conciliazione; il secondo veniva invece impugnato innanzi alla CTP.

Nelle more del giudizio tributario, il rappresentante legale della anzidetta società aveva costituito con la moglie un fondo patrimoniale su cui il Gip del Tribunale di Imperia aveva successivamente disposto il sequestro preventivo dei beni immobiliari del marito, ritenendo la costituzione del fondo rilevante ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 74/00 poiché finalizzata ad eludere due atti di accertamento notificati in precedenza al marito.

Rigettata dal Tribunale di Imperia la richiesta di riesame del decreto di sequestro, i due coniugi avevano quindi depositato ricorso in Cassazione.

Nel sottolineare come la scelta di costituire un fondo rappresentasse uno dei modi legittimi per attuare e indirizzare le esigenze del nucleo familiare, la Suprema Corte ha ritenuto come il Tribunale avesse omesso di considerare che il coniuge imputato era in realtà proprietario di altri beni estranei al fondo patrimoniale che sarebbero stati sufficienti a soddisfare le pretese del fisco.

La Terza Sez. penale ha infatti chiarito come, nell’ambito della costituzione di un fondo deputato a fare fronte ai bisogni della famiglia, ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 11, sia necessario accertare la sussistenza – nell’operazione posta in essere – degli elementi costitutivi della sottrazione fraudolenta – quindi, delle relative soglie di punibilità -, per cui “il processo di merito deve individuare quali siano gli aspetti dell’operazione economica che dimostrino la strumentalizzazione della causa tipica negoziale allo scopo di evitare il pagamento del debito tributario”, senza alcuna ipotizzabile inversione dell’onere della prova, “sul solo presupposto che la creazione del patrimonio separato rappresenti di per sé l’elemento materiale della sottrazione del patrimonio del debitore».

In buona sostanza, la Corte ha specificato come, per la condanna al reato de quo, sia necessaria la dimostrazione:

  • della “idoneità degli atti a pregiudicare l’esecuzione coattiva” del fisco;
  • della “prova della sussistenza del dolo specifico di frode”;
  • che la costituzione del fondo patrimoniale abbia in concreto messo in pericolo la garanzia patrimoniale” del contribuente.

Per tale ragione, la Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale sicché il medesimo potesse indagare sui soli aspetti relativi all’esistenza di altri beni idonei a soddisfare le pretese del fisco, così confermando come, nel caso in cui vi siano beni non inclusi nel fondo patrimoniale potenzialmente oggetto di sequestro e di valore idoneo a garantire l’Erario, il giudice deve adeguatamente motivare perché la costituzione del fondo sarebbe idonea a rendere più difficile la riscossione.

 

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