Con l’ordinanza n. 324 del 10 gennaio 2018 la Sesta Sezione della Corte di Cassazione si è espressa in tema di accertamento con adesione la cui istanza è, come noto, disciplinata dal D.Lgs. 19.06.1997, n. 218, art. 6 (in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) e art. 12 (in relazione alle altre imposte indirette).
In forza di tali disposizioni, il contribuente nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche può fare istanza all’Ufficio formulando una proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione.
La presentazione dell’anzidetta domanda comporta la sospensione dei termini per l’impugnazione dei relativi avvisi di accertamento o di rettifica nonché di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni.
Nel caso in esame, l’Agenzia delle entrate, con riferimento all’anno d’imposta 2006, aveva emesso nei confronti di una S.r.l. un avviso di accertamento tramite il quale, ai sensi della L. n. 724/1994, art. 30, in tema di società di comodo, aveva recuperato a tassazione una maggiore IRES sulla base di un’accertata non operatività della predetta società. In seguito, l’Ufficio aveva altresì emesso un avviso di contestazione ed irrogazione di sanzioni per l’indebito rimborso dell’IVA ottenuto dalla società contribuente nel medesimo anno di imposta.
La società aveva presentato istanza di accertamento con adesione solamente in relazione al primo avviso. Non essendo la stessa stata accolta, la contribuente aveva così presentato due distinti ricorsi, uno per l’avviso di accertamento, l’altro per l’atto di irrogazione delle sanzioni, considerando, per entrambi, il periodo di 90 giorni di sospensione ex art. 6.
La S.r.l. aveva quindi depositato ricorso in Cassazione impugnando la sentenza della CTR dell’Emilia Romagna che, decidendo sul ricorso proposto dalla predetta società avverso il secondo dei suindicati atti (ossia quello irrogativo della sanzioni), ne aveva rilevato l’inammissibilità in quanto proposto oltre il termine di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 (sessanta giorni dalla notifica). In buona sostanza, i giudici di secondo grado non avevano ritenuto applicabile, al caso di specie, la sospensione del termine per impugnare previsto per l’espletamento del procedimento con adesione, in quanto dalla società contribuente proposto soltanto con riferimento al primo avviso di accertamento.
Investita della questione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della società contribuente rilevando come, nel caso specifico, vi fosse una relazione di pregiudizialità necessaria tra l’accertamento dell’obbligazione d’imposta e la fattispecie illecita correlata all’imposta evasa.
La Cassazione ha osservato come la sospensione dei termini di impugnazione conseguente alla proposizione dell’istanza di accertamento con adesione effettuata con riferimento ad un avviso di accertamento della debenza di un’imposta operasse anche in riferimento al separato atto irrogativo delle sanzioni, stante il nesso di pregiudizialità tra i due atti.
Il presupposto di tale assunto è rappresentato da un principio già espresso dalla Corte con la pronuncia n. 18377 del 2015, in occasione della quale è stato riconosciuto il nesso di pregiudizialità “tra debito d’imposta ed illecito finanziario, non in assoluto ma soltanto nel caso in cui la condotta illecita venga a riflettersi direttamente e dunque ad essere strumentale all’inadempimento dell’obbligazione tributaria”.
Ebbene, in linea con tale asserzione, la Sesta sezione ha statuito che “in tema di accertamento con adesione, la presentazione da parte del contribuente della relativa istanza determina, a norma del D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 6 e 12, la sospensione di novanta giorni del termine di decadenza per l’impugnazione oltre che dell’atto impositivo anche del provvedimento sanzionatorio, pur se adottato e notificato con atto separato rispetto all’avviso di accertamento, ove, trattandosi di una violazione sostanziale, la condotta risulti strumentale all’inadempimento dell’obbligazione tributaria”.
Va da sé che non poteva essere condivisa né l’affermazione della CTR, secondo cui era inapplicabile al caso di specie la dilazione del termine di impugnazione perché l’istanza di accertamento con adesione era stata avanzata soltanto con riferimento all’avviso di accertamento in ordine alla debenza del tributo, né, tantomeno, la tesi sostenuta dall’Agenzia controricorrente, secondo cui i due atti impositivi avevano in comune tra loro soltanto il “medesimo fatto storico (la ritenuta insussistenza dei requisiti L. n. 724 del 1994, ex art. 30)”, senza che le sanzioni irrogate con l’atto di contestazione nulla avessero a che vedere con il tributo IRES recuperato a tassazione con l’avviso di accertamento.
Entrambe le suesposte tesi risultavano fondate su un’interpretazione restrittiva del perimetro di applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione di cui al menzionato D.Lgs. n. 218/1997.
Ha quindi precisato la Corte che quello della sussistenza o meno dei requisiti per dichiarare una società non operativa ex art. 30 della L. n. 724/1994 costituisse questione di diritto e non mero “fatto storico”.
Considerato poi che il secondo atto impositivo notificato alla società contribuente atteneva all’irrogazione di sanzioni, le conclusioni della CTR si ponevano addirittura in contrasto con la disposizione di cui al comma 5 dell’art. 2 del citato decreto, secondo cui, “a seguito della definizione”, “si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge”, non solo “le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell’adesione commesse nel periodo d’imposta”, ma anche quelle “per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo” (nella specie, l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, come riportato nell’avviso di accertamento).
Conseguentemente, il ricorso di primo grado doveva ritenersi pienamente ammissibile in quanto proposto tempestivamente, atteso che al periodo previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 andava sommato quello di sospensione dei termini per il periodo feriale e quello di novanta giorni previsto dal D.Lgs. n. 218/1997 (atto impositivo notificato in data 03.07.2010, ricorso proposto in data 30.12.2010, scadenza del termine 15.01.2011).
La Cassazione ha pertanto accolto il ricorso con conseguente cassazione della sentenza impugnata senza rinvio atteso che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa poteva essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con accoglimento della domanda della società contribuente e compensazione delle spese di ogni fase e grado del giudizio.