Il professionista – avvocato è responsabile se sussiste il nesso causale e prova del danno

Con la sentenza n. 3355 del 13 febbraio 2014 la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che la responsabilità per colpa professionale in capo all’avvocato implica una valutazione prognostica circa il probabile esito positivo dell’azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita: il cliente che lamenta un danno derivante da eventuali omissioni da parte del professionista deve quindi provare, sulla scorta di criteri probabilistici, che senza la negligenza e/o l’imperizia dell’avvocato, il risultato sarebbe stato conseguito.

Nel caso di specie un avvocato era stato convenuto in giudizio da ex clienti avanti al Tribunale di Caltanissetta, per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente patiti dagli stessi a causa della negligenza professionale manifestata dal professionista nell’esplicare il mandato ricevuto.

Nello specifico l’avvocato aveva difeso gli attori in due diversi procedimenti, il primo avanti la Corte di Cassazione, avente ad oggetto una domanda di riscatto agrario respinta in entrambi i primi due gradi di giudizio; il secondo avanti il Tar di Palermo, avente ad oggetto l’impugnativa di un provvedimento di sospensione e di annullamento di una concessione edilizia. Entrambi i procedimenti sono stati dichiarati inammissibili dalle competenti autorità giudiziarie per difetto di una procura alle liti valida, avendo il difensore utilizzato un mandato generale alle liti anziché un mandato speciale per ogni singolo ricorso, così come è previsto dalle norme di legge.

L’avvocato, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande attoree previo differimento della prima udienza al fine di chiamare in manleva le due società assicurative.

Il Tribunale adito ha rigettato la domanda di parte attrice in quanto ha ritenuto che i due ricorsi non avrebbero avuto, ove esaminati nel merito, significative possibilità di accoglimento e ha condannato l’avvocato al pagamento delle spese di lite nei confronti delle terze chiamate.

Gli attori avverso a tale sentenza hanno proposto appello in via principale ed il professionista in via incidentale avanti la Corte d’Appello di Caltanissetta.

La Corte adita, con sentenza del 19 luglio 2007, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di prime cure, ha dichiarato interamente compensate le spese di lite tra il professionista e le società di assicurazione, confermando nel resto la sentenza, riprendendo sul punto le motivazioni espresse dal Tribunale.

I clienti hanno proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta, lamentando tra i vari motivi l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5) c.p.c.

Infatti secondo i ricorrenti la sentenza impugnata sarebbe stata carente di motivazione in ordine al fatto che il giudizio amministrativo, promosso dal difensore avanti al TAR, si sarebbe concluso negativamente, anche nel caso in cui quest’ultimo si fosse fatto rilasciare una valida procura.

La Suprema Corte, riprendendo un principio giurisprudenziale ormai consolidato sulla responsabilità del professionista, ha precisato che: “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, in particolare, trattandosi dell’attività dell’avvocato, l’affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita; tale giudizio, da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica, è riservato al giudice di merito, con decisione non sindacabile da questa Corte se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici “.

Ne consegue che il soggetto che lamenta l’inadempimento da parte del professionista della propria obbligazione ha l’onere di fornire la prova non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo sia stato la mera conseguenza della insufficiente o inadeguata attività svolta dal professionista; nello specifico, secondo la Cassazione, l’affermazione della responsabilità del difensore implica l’indagine sul sicuro fondamento dell’azione che avrebbe dovuto essere proposta e quindi la certezza morale che gli effetti di una diversa attività svolta dal professionista sarebbero stati più vantaggiosi per il proprio cliente.

Articoli Recenti

L’obbligo degli Uffici di dare esecuzione alle sentenze tributarie

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 156/2015 all’articolo 67-bis del D.Lgs. 546/1992, tale previsione stabilisce che le sentenze delle commissioni tributarie (oggi, per effetto della Legge n. 130/2022, corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado) sono esecutive. Già anteriormente al D.Lgs. 156/2015, peraltro, la giurisprudenza di legittimità aveva sancito che l’efficacia immediata delle sentenze delle commissioni tributarie concernenti atti impositivi fosse già riconosciuta dal sistema. Essa doveva desumersi, oltre che dal generale rinvio effettuato dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 alle norme del codice di procedura civile, e quindi anche all’articolo 282 c.p.c., anche sulla base dell’articolo 68 del menzionato D.Lgs. 546/92.

Leggi articolo
error: Il sito è protetto da copyright!