Il potere-dovere di controllo del Tribunale sulla proposta di concordato preventivo

Con la sentenza n. 22045 del 17 ottobre 2014, la sezione I della Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di ammissibilità della proposta di concordato preventivo, analizzando in particolare il potere di controllo e di sindacato del Tribunale sulla prospettiva di realizzo dei crediti come prospettata nella proposta di concordato.

Nella vicenda in esame una società aveva presentato al Tribunale di Bergamo una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 160 del R.D. 267/1942 basata in particolare sulla riscossione di alcuni crediti vantati dalla società stessa nei confronti di diversi franchisees, asseritamente agevolata dalla cessione dell’azienda ad una società che avrebbe garantito la continuità aziendale, provvedendo alle forniture, proseguendo con le vendite ed impedendo l’esercizio del diritto di reso.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato, statuendo il fallimento della società; quest’ultima ha proposto reclamo avanti alla Corte di Appello di Brescia che tuttavia lo ha rigettato ritenendo in particolare che il Tribunale non era tenuto ad esternare le censure poi esplicitate nel decreto impugnato, non avendo l’obbligo di disporre integrazioni del piano, che doveva risultare completo fin dall’origine, a pena d’inammissibilità.

I giudici di seconde cure hanno inoltre ritenuto fondate le perplessità espresse dal Tribunale di Bergamo relativamente alla fattibilità del piano, rilevando che i creditori non erano stati informati in ordine alla cessione del marchio detenuto dalla società reclamante avvenuta pochi giorni prima della presentazione della proposta di concordato, circostanza che avrebbe impedito alla società la prosecuzione dell’attività e determinato la perdita dell’avviamento.

La società ha proposto ricorso per Cassazione lamentando tra l’altro la violazione e la falsa applicazione delle norme disciplinanti l’istituto del concordato preventivo, sostenendo che il giudizio critico sul contenuto tecnico del piano di concordato “spetta al commissario giudiziale, nell’ambito della relazione particolareggiata che egli deve predisporre ai fini della corretta informazione dei creditori, ai quali compete, in definitiva, la valutazione della convenienza del concordato”.

La Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo, pur condividendo l’assunto secondo cui il giudizio sull’attendibilità della previsione di realizzo dei crediti, in relazione alla solvibilità dei debitori, alle garanzie prestate, alla pendenza di eventuali controversie ed all’esistenza di altre circostanze idonee ad impedirne o ritardarne la riscossione, spetta in linea di principio al commissario giudiziale, nell’ambito della verifica che questi è tenuto a compiere, a seguito dell’apertura della procedura, in ordine all’osservanza da parte del debitore del principio di prudenza nell’esposizione dei dati aziendali, ai fini della predisposizione della relazione da sottoporre ai creditori, ai sensi degli articoli 172 e 175 legge fallimentare.

Tuttavia, secondo la Cassazione, i giudici del merito (Tribunale in prima battuta e Corte di Appello in sede di reclamo) hanno un autonomo potere-dovere di rilevare eventuali carenze informative della documentazione sottoposta al loro esame, ovvero incongruenze o contraddizioni emergenti dal piano stesso e dalla relazione del professionista attestatore, dovendo essi procedere, ai fini dell’ammissione alla procedura, ad una delibazione in ordine alla correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte a sostegno del giudizio di fattibilità del piano, nonché in ordine alla coerenza complessiva delle conclusioni finali prospettate, alla possibilità giuridica di dare esecuzione alla proposta di concordato o all’inidoneità prima facie della stessa a soddisfare in qualche misura i crediti rappresentati, nel rispetto dei termini di adempimento previsti.

Secondo gli Ermellini, tale delibazione si configurerebbe come un momento imprescindibile del controllo demandato al Tribunale tanto ai fini dell’ammissione alla procedura quanto ai fini dell’omologazione e della revoca; inoltre il controllo non sarebbe limitato alla completezza ed alla congruità logica della relazione del professionista, ma si estenderebbe alla fattibilità giuridica della proposta, la cui valutazione implicherebbe “un giudizio in ordine alla compatibilità delle relative modalità di attuazione con norme inderogabili e con la causa concreta dell’accordo, avente come finalità il superamento della situazione di crisi dell’imprenditore ed il riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti (cfr. Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521; Cass., Sez. 1, 23 maggio 2014, n. 11497; 31 gennaio 2014, n. 2130)”.

Nella vicenda in commento la Cassazione ha rilevato che i giudici del merito non avevano affatto ecceduto i poteri di valutazione dell’ammissibilità della proposta concordataria, essendosi limitati, sia in primo che in secondo grado, a rilevare che i creditori non erano stati informati dell’avvenuta cessione del marchio utilizzato dalla ricorrente per la commercializzazione dei propri prodotti, la cui indisponibilità avrebbe impedito di assicurare la continuità aziendale asseritamente perseguita dalla proposta, facendo in tal modo apparire irragionevole la prospettiva di una realizzazione integrale dei crediti vantati nei confronti dei franchisees. Secondo la Suprema Corte, tale rilievo sarebbe rientrato nell’ambito del controllo demandato al giudice ai fini della ammissione alla procedura, il quale, pur non estendendosi al merito ed alla convenienza della proposta, presupporrebbe “la verifica dell’idoneità della documentazione prodotta a corrispondere alla funzione, che le è propria, di fornire elementi di giudizio ai creditori, ai quali è rimessa ogni valutazione in ordine alla percentuale di soddisfacimento dei crediti offerta dal debitore”.

Secondo la Cassazione, il potere/dovere di controllo del Tribunale sulla domanda di concordato preventivo è pertanto connaturato al compito a questi demandato, ossia verificare che i creditori siano in possesso delle informazioni utili e veritiere al fine di valutare correttamente la convenienza economica del piano di concordato.

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