Con il provvedimento n. 165764/2012 del 21 novembre 2012 e la successiva Circolare 44/E del 26 novembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sull’applicazione del nuovo regime di IVA per cassa, ovvero il cosiddetto “Cash accounting”, introdotto dall’art. 32 bis del D.L. n. 83 del 22.06.2012 (cosiddetto Decreto crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Il “cash accounting” dal 1 dicembre scorso ha abrogato il vecchio regime IVA per cassa previsto dall’art. 7 del D.L. 29.11.2008, n. 185, che resta valido per le operazioni effettuate prima di tale data e per le quali era stata espressa la relativa opzione.
La norma in commento prevede che “… per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell’imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell’operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato.”
Il cash accounting consente quindi il differimento dell’esigibilità dell’IVA all’atto del pagamento dei corrispettivi per coloro che, operando nell’esercizio di impresa, arte o professione, prestano un servizio o cedono un bene; anche gli enti non commerciali possono avvalersi dell’IVA per cassa, limitatamente all’attività commerciale eventualmente svolta. Il regime in esame opera analogamente per la detrazione che i medesimi soggetti possono esercitare solo a partire dal momento in cui pagano l’IVA al proprio fornitore.
Tale differimento è comunque limitato nel tempo in quanto l’imposta diviene, comunque, esigibile e detraibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, a meno che, prima del decorso di tale termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
La Circolare n. 44/E/2012 sottolinea che, in tal caso, l’esigibilità dell’IVA è sospesa a beneficio di tutti i cedenti o prestatori che abbiano emesso fatture con IVA per cassa, fino all’effettivo incasso del corrispettivo, momento in cui l’imposta diviene esigibile limitatamente all’ammontare di quest’ultimo, purché la procedura sia stata aperta prima del decorso di un anno.
Il regime di IVA per cassa previsto dall’art. 7 del D.L. 29/11/2008, n. 185 si differenzia da quello introdotto dall’articolo 32 bis in quanto è applicato in relazione alla singola operazione ed inoltre comporta per il cessionario/committente il differimento della detrazione a partire dal momento in cui effettua il pagamento del prezzo dei beni e servizi acquistati.
La Circolare n. 44 dell’Agenzia delle Entrate evidenzia inoltre come il nuovo regime deroghi al criterio ordinario – in base al quale il diritto alla detrazione del cessionario/committente è correlato al momento in cui l’imposta diviene esigibile per il cedente/prestatore – in quanto il soggetto che adotta il cash accounting potrà detrarre l’imposta addebitatagli dal proprio fornitore solo dopo aver effettuato il pagamento del corrispettivo, mentre il cessionario/committente che effettua acquisti presso un cedente/prestatore in regime di cash accounting potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta addebitatagli senza attendere che l’IVA diventi esigibile per il proprio cedente/prestatore.
Il regime è applicabile, previa opzione, dai soggetti che, nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione; l’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.
E’ inoltre possibile optare per l’IVA per cassa già per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012; il provvedimento in esame chiarisce che possono accedere al regime di cassa a partire da tale data anche i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale per le sole operazioni effettuate nel mese di dicembre 2012.
Le modalità per l’esercizio dell’opzione per il nuovo regime dell’IVA di cassa sono fissate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21.11.2012, che chiarisce che l’opzione per la liquidazione dell’imposta si desume dal comportamento concludente del contribuente, il quale la deve comunicare nella dichiarazione relativa all’anno in cui ha tenuto tale comportamento. Sulle fatture emesse dovrà essere riportata sia l’annotazione che si tratta di operazione con “Iva per cassa” sia l’indicazione dello specifico atto normativo che ne disciplina l’applicazione (ovvero l’art. 32-bis D.L. 83/2012). La circolare chiarisce inoltre che il contribuente il quale abbia optato per il regime del cash accounting è tenuto ad applicarlo per almeno tre anni ad applicare il relativo regime.
La predetta circolare n. 44 illustra nel dettaglio anche tutti i casi in cui l’Iva per cassa, in quanto regime speciale, non è applicabile: si tratta in particolare delle ipotesi di operazioni soggette a regole specifiche (come, ad esempio, nel caso del regime monofase o di quello previsto per l’agricoltura e le attività connesse), nonché di quelle effettuate nei confronti di privati o di altri soggetti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti o professioni.