La reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti (per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito) e sulla costituzione di vincoli di destinazione ha favorito lo sviluppo di un acceso dibattito in ordine al tema della tassazione indiretta del trust, con specifico riferimento al suo momento di esigibilità.
Secondo l’impostazione seguita dall’Amministrazione Finanziaria, l’art. 2, co. 47, del D.L. 262/06, nell’estendere l’ambito di applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni anche all’apposizione di vincoli di destinazione, ha reso esigibile l’imposta sulle liberalità sin dal momento della costituzione del trust, quale conferimento di beni a titolo gratuito con efficacia segregante.
La documentazione di prassi – cfr, al riguardo, circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 e circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008 – afferma, difatti, come gli “effetti segreganti” del trust diano luogo ad un trasferimento dei beni conferiti che non può che essere assoggettato a tassazione secondo le regole di cui alla reintrodotta imposizione sulle successioni e donazioni.
Ne deriva che la costituzione del trust sconterebbe la sola imposta di registro in misura fissa esclusivamente nell’ipotesi di sua istituzione in assenza di conferimento di beni e, dunque, di un effettivo trasferimento di ricchezza.
La giurisprudenza di merito ha, tuttavia, censurato tale impostazione ritenendo, viceversa, applicabile un criterio di tassazione proporzionale solo al verificarsi della attribuzione dei beni del trust ai beneficiari.
Ne costituisce esempio la lettura offerta dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano, sez. 15, la quale, con la sentenza n.73 del 4 luglio 2012, ha affermato che alla costituzione di un trust in cui il costituente si nomina trustee dei propri beni immobili, al fine di rafforzare la garanzia fideiussoria prestata a favore di alcune banche, non si applica l’imposta sulle successioni e donazioni. Il trust auto-dichiarato, a parere del citato Giudice di prime cure, non può essere qualificato come uno specifico negozio di destinazione del patrimonio a cui applicare l’imposta di successione e donazione, per mancanza del presupposto soggettivo della liberalità della disposizione.
Con le ordinanze nn. 3735 e 3737, entrambe del 24.02.2015, la Corte di Cassazione si è espressa sul tema affermando che l’atto di costituzione del trust, in mancanza di conferimento di beni, non dovrebbe essere assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni per la ragione che nessuna ricchezza potrebbe dirsi trasferita. Se da un lato, la Suprema Corte non sembra allontanarsi dall’orientamento dei Giudici di merito testé citato, dall’altro, afferma come “il Decreto Legge n. 262 cit., articolo 2, comma 47 e ss., abbia istituito un’autonoma generale imposta <<sulla costituzione dei vincoli di indisponibilità>> la cui disciplina sarebbe stata indicata per relationem nelle regole contenute nel Decreto Legislativo n. 346 cit., <<concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni>>”.
Secondo tale interpretazione, pertanto, l’applicazione dell’imposta prescinderebbe dal trasferimento di ricchezza discendente dal conferimento di beni poiché la stessa troverebbe il proprio presupposto impositivo nella semplice costituzione di “vincoli d’indisponibilità”, compreso il trust.
La pronuncia ha suscitato non poche perplessità, inducendo gli operatori del diritto ad auspicare un reviremànt della Suprema Corte.
Con la sentenza 21614 del 24.10.2016 avente ad oggetto il caso di un trust autodichiarato, la Corte di Cassazione, senza ritornare sulla questione dell’introduzione di una nuova imposta sui vincoli di destinazione, ha affermato che il presupposto impositivo delle imposte sulle successioni e donazioni risulta in ogni caso integrato solo al momento del trasferimento di beni o diritti in trust, per tale intendendosi l’effettivo arricchimento dei beneficiari.
Secondo la più recente interpretazione del Giudice di legittimità, dunque, la semplice costituzione del vincolo patrimoniale non configura un trasferimento imponibile, ciò in quanto l’istituzione di un trust è fattispecie equiparabile ad una donazione indiretta “cui è funzionale la segregazione quale effetto naturale del vincolo di destinazione”.
In altri termini, dalla mera segregazione di un bene non deriverebbe alcun effettivo arricchimento di persone, il quale si realizza soltanto al momento della sua concreta disposizione in favore dei beneficiari, tenuti – solo allora – al pagamento dell’imposta in misura proporzionale.
In attesa di conoscere gli ulteriori sviluppi giurisprudenziali e in ogni caso auspicando un intervento chiarificatore da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, al fine di evitare contestazioni da parte dell’Ufficio sarà necessario applicare estrema cautela nell’individuazione delle imposte applicabili al momento della registrazione dell’atto istituivo del trust.