Il foro competente per il recupero dei crediti per prestazioni professionali può essere quello in cui ha sede il proprio Consiglio dell’Ordine

Con la sentenza n. 5810 del 23 marzo 2015 la Corte di Cassazione stabilisce che l’avvocato ha la facoltà processuale, ai fini del recupero in via monitoria dei suoi crediti per prestazioni professionali, di agire dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’Ordine al cui albo è attualmente iscritto.

Nel caso di specie, un avvocato aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Avezzano decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Sulmona per la somma di euro 29.127,37, quale saldo per l’attività espletata a favore dell’Ente avanti al TAR.

Il Comune con atto di opposizione eccepiva l’incompetenza del Tribunale di Avezzano in favore di quello di Sulmona, ai sensi dell’art. 20 c.p.c. Il professionista si costituiva in giudizio contestando l’eccezione pregiudiziale di incompetenza sollevata da parte opponente.

Il Tribunale di Avezzano, richiamando un principio già sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.6096 del 12 marzo 2013, accoglieva l’eccezione di incompetenza sollevata da parte attrice in favore del Tribunale di Sulmona.

Nello specifico il Giudice di primo grado riteneva il compenso per prestazioni professionali, se non concordato in precedenza tra le parti, un debito illiquido da determinarsi pertanto secondo la tariffa professionale, conseguentemente il foro facoltativo del luogo ove doveva eseguirsi l’obbligazione doveva essere individuato nel domicilio del debitore, ai sensi dell’art. 1182, comma 4, c.c.

L’avvocato proponeva ricorso per regolamento di competenza avverso tale provvedimento, rilevando preliminarmente che al momento del deposito del ricorso monitorio era iscritto all’albo del Consiglio dell’Ordine degli avvocati presso il Tribunale di Avezzano e, pertanto, correttamente l’atto veniva depositato avanti il summenzionato Tribunale, ai sensi dell’art.637, comma 3, c.p.c. Secondariamente denunciava la violazione ed erronea applicazione di detta norma.

Il professionista rilevava inoltre che l’interpretazione dell’art. 637, comma 3, c.p.c. che recita :“gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda di ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al quale sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono”, era stato oggetto di approfondimento da parte della Corte di Cassazione con la sentenza n.17049 del 20 luglio 2010.

Nello specifico la Suprema Corte, nello statuire la perdurante validità del principio di competenza speciale sancito dall’art. 637, comma 3, c.p.c. anche dopo la disciplina introdotta dall’art. 14 del d.lgs n.150/11 affermava che: “l’art. 637 comma 3 c.p.c nel consentire agli avvocati di formulare la richiesta di decreto ingiuntivo anche al giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine presso il quale sono iscritti, non contiene alcun riferimento alla scadenza dell’obbligazione o in generale ai criteri indicati dall’art. 20 c.p.c. e dall’art. 1182 c.c.: in base al dato normativo, il consiglio dell’ordine, in relazione al quale si determina il giudice competente, va identificato in quello al quale il legale è iscritto “attualmente”, cioè con riferimento al momento della proposizione del ricorso”.

La Cassazione accoglie il ricorso sulla base dei condivisibili principi sopra esposti decidendo di annullare l’ordinanza impugnata e dichiarando la competenza del Tribunale di Avezzano.

Infatti, secondo la Suprema Corte, la ratio dell’art. 637, comma 3, c.p.c. è quella di agevolare il professionista, che sarebbe invece costretto a seguire le cause relative al recupero credito in luogo diverso da quello in cui egli ha stabilito l’organizzazione della propria attività professionale. Tale principio troverebbe conforto anche nella dottrina maggioritaria, secondo la quale appunto l’art. 637, comma 3, c.p.c. individua un criterio di competenze speciali, alternativa con quelli di cui al primo e secondo comma, di carattere eccezionale.

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