La legge n. 112/2016, pubblicata lo scorso 24 giugno 2016, tocca la sensibilità dell’opinione pubblica e risponde all’esigenza di inserire nel nostro ordinamento nuove forme di assistenza per le persone affette da disabilità grave prive di un adeguato sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venire meno del supporto familiare assicurato dai medesimi.
La legge sul “Dopo di Noi” assume primariamente una chiara valenza etica e sociale essendo “volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità” in attuazione degli art. 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, degli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e degli art. 3 e 19 comma 1 lett. a) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006.
Nel definire l’ambito di applicazione della presente normativa occorre chiarire che per disabilità “grave” si intende, secondo quanto stabilito dall’art. 3 comma 3 della L. n. 104/1992, una “minorazione, singola o plurima, (che) abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. La stessa L. n. 104/1992 stabilisce, altresì, le modalità da applicarsi al fine di condurre gli accertamenti relativi allo stato di minorazione e alla relativa necessità di un intervento assistenziale a carattere permanente.
È ben vero che la famiglia, da sempre, costituisce la prima forma di assistenza sociale verso chi non è in grado di svolgere le attività quotidiane in piena autosufficienza. Lo stesso art. 30 Cost. sancisce, infatti, che è “diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli”.
Tuttavia, nelle ipotesi di mancato sostegno da parte dei familiari, è indubbio che sia lo Stato a dover intervenire al fine di salvaguardare i diritti inviolabili dell’uomo, rimuovendo ciò che possa costituire ostacolo all’affermazione della libertà ed uguaglianza dei propri cittadini. A ribadire quanto detto sta anche il dettato dell’art. 30 co. 2 Cost. dove è stabilito che “nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti” (art. 30 co. 2 Cost.).
D’altronde, tra i compiti dello Stato si annoverano anche il dover provvedere alla tutela della salute di ciascun individuo sia come diritto del singolo sia nell’interesse della collettività, nonché di assicurare a ciascun cittadino, che non possa svolgere alcun incarico lavorativo, i mezzi necessari per condurre la propria vita senza dar origine ad inaccettabili forme di diseguaglianza rispetto a coloro che, invece, risultino essere completamente autonomi.
Ma dunque cosa accade se il supporto della famiglia non c’è o viene a mancare in un successivo momento?
Con il recente intervento normativo, il Legislatore intende favorire il ricorso ad ulteriori strumenti di cura e di assistenza che garantiscano una certa indipendenza alle persone disabili in eguaglianza con gli altri cittadini, a discapito di altre misure che prevedono il necessario affidamento dell’individuo a strutture organizzative sanitarie.
Ciò anche ai sensi dell’art. 19 comma 1 lett. a) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, secondo cui le persone con disabilità devono avere “la possibilità di scegliere, sulla base di eguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione abitativa”.
La nuova legge mira a promuovere l’utilizzo di nuove forme di assistenza che coinvolgano il soggetto nella scelta di come condurre la propria esistenza, prevedendo in concreto la possibilità di ricorrere ad erogazioni da parte di soggetti privati, alla stipula di polizze di assicurazione e alla costituzione di trust, alla costituzione di vincoli di destinazione di cui all’art. 2645 ter c.c. e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario, anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 comma 1 del D.Lgs. n 460/1997.
Per garantire il conseguimento delle finalità proprie della normativa è stata inoltre prevista l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di un Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave e prive del sostegno familiare con una dotazione di 90 milioni di euro per l’anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l’anno 2017 e di 56,1 di euro annui a decorrere dal 2018. Ciò sempre allo scopo di incoraggiare l’adozione di programmi di assistenza volti a promuovere percorsi di “deistituzionalizzazione” e quindi l’applicazione di nuove misure che consentano di poter trascorrere la propria esistenza all’interno della casa familiare e al tempo stesso, di evitare fenomeni di emarginazione dal contesto sociale.
È bene considerare che già in passato, si è cercato di rinvenire ulteriori soluzioni finalizzate ad assicurare, anche a coloro che sono affetti da gravi forme di disabilità, la possibilità di vivere pienamente, senza essere pregiudicati dalla mancanza del sostegno dei propri familiari, con esiti tuttavia piuttosto inconcludenti.
La nuova legge “Dopo di Noi” rappresenta, invece, una chiara espressione di come si cerchi di impiegare nuovi strumenti giuridici a completo vantaggio dei cittadini.
Viene per la prima volta posta dal Legislatore attenzione normativa all’impiego del trust: invero, le disposizioni contenute nella legge n. 112/2016 dimostrano come esso possa rappresentare, in presenza di determinati requisiti fissati dalla normativa, un utile strumento atto a conseguire scopi meritevoli di tutela. Inserendolo tra i meccanismi capaci di assicurare l’assistenza necessaria alle persone disabili, ciò consente da un lato di difendere il patrimonio familiare e dall’altro di garantire cure e protezione al singolo nel rispetto della propria personalità, impedendo che l’esistenza stessa del soggetto possa essere intaccata dall’applicazione di misure, che si è riscontrato, condurre all’isolamento ed a una compromissione dello standard di vita rispetto a quello garantito dai propri familiari.
Si tratta di un atteso riconoscimento da parte del Legislatore interno, che il trust indubbiamente meritava.
Negli interventi che seguiranno, passeremo a trattare singolarmente i nuovi strumenti elaborati dalla legge n. 112/2016, qui discussa, esaminandone in generale le peculiarità ed evidenziando i vantaggi che ne potrebbero scaturire dall’applicazione effettiva.
Metteremo in luce i caratteri rilevanti della riforma e mostreremo come, per la prima volta, il Legislatore abbia effettivamente risposto all’esigenza manifestata dalla maggioranza dei cittadini di poter usufruire, in previsione della loro sopravvenuta mancanza, di nuovi programmi per garantire ai propri figli un’esistenza più che dignitosa, sollevandoli così dalla incombente preoccupazione del che cosa ne sarà “dopo di noi”.