Il contrasto alla contraffazione online nel settore agroalimentare

Il mondo della “pirateria digitale” non risparmia i prodotti agroalimentari.

Se è vero che rispetto alle altre tipologie di mercato la vendita onlinedi Food&Winestenta a decollare è altrettanto certo che uno dei maggiori fattori di freno in proposito è costituito dalla scarsa fiducia, diremo condivisibile, che il consumatore medio riserva alle offerte della specie tramite canale digitale.

Partiamo dal quadro ordinamentale, invero assai frastagliato che complica non poco gli aspetti della tutela.

L’art. 5 della legge 283/1962 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari) vieta di impiegare nella preparazione o distribuzione per il consumo sostanze alimentari miscelate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale: sono, in altri termini, vietate adulterazioni e variazioni compositive degli alimenti che possano pregiudicare l’integrità, sotto il profilo dell’igiene e della sicurezza, dei prodotti.

Sotto diverso profilo, l’uso obbligatorio dei simboli dell’Unione associati ai prodotti DOP e IGP (insieme con l’indicazione del nome registrato del prodotto, che deve essere riportato nello stesso campo visivo) nonché l’impiego, invece, facoltativo nell’etichettatura delle relative indicazioni offrono – sotto il profilo amministrativo – ampi strumenti di difesa ai prodotti caratterizzati da “marchi collettivi”.

Ma se, sul versante amministrativo, la tutela delle indicazioni geografiche risulta particolarmente estesa, fino a comprendervi qualsiasi pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto – trovando, poi, concreta applicazione soprattutto nelle ipotesi di marchio evocativo di una DOP o IGP – sul piano penale la fattispecie della contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, prevista e sanzionata dall’art. 517 quater, non ha costituito un efficace strumento di deterrenza, al punto da essere al centro di quella che appare, oramai, l’imminente riforma dell’intero sistema penale di settore.

L’articolo, inserito recentemente nel codice penale con l’art. 15, co. 1, lett. e) della l. 23 luglio 2009, n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, si è posto l’obiettivo di contrastare la diffusione degli illeciti penali ed assicurare una tutela più efficace ai titoli di proprietà industriale, con particolare attenzione alle indicazioni geografiche registrate a livello europeo, sanzionando le condotte idonee ad ingannare i consumatori circa la provenienza dei prodotti agroalimentari di qualità, con la pena della reclusione fino a due anni e la multa fino a 20.000 euro.

Recentemente, e per la prima volta, la Corte di Cassazione, con la sentenza 28354 del 23 marzo 2016, è intervenuta a precisare l’ambito applicativo della fattispecie, discostandosi dall’orientamento dottrinale prevalente che individuava il bene giuridico protetto dalla norma nella fiducia riposta dai consumatori nella provenienza qualificata dei prodotti agroalimentari. Sia pur formulato in modo sostanzialmente equivalente all’art. 473 c.p. – che, tuttavia, è compreso tra i delitti contro la fede pubblica di cui al titolo VII del Libro II del codice penale – l’art. 517 quaterrisulta, invece, inserito nel titolo VIII relativo ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio e, pertanto, diretto a tutelare l’ordine economico contro gli inganni rivolti ai consumatori.

La diversa collocazione sistematica delle disposizioni esprime, pertanto, la diversità dei beni giuridici tutelati: fede pubblica, da un lato, l’ordine economico, dall’altro. Così, la Corte di cassazione ha circoscritto l’ambito applicativo dell’art. 517quateranche rispetto al viciniore art. 517 c.p., basando la distinzione sul fatto che «l’art. 517 quater non richiede l’idoneità delle indicazioni fallaci ad ingannare il pubblico dei consumatori, orientando la tutela verso gli interessi economici dei produttori ad utilizzare le indicazioni geografiche o le denominazioni d’origine».

Una protezione, dunque, quella assicurata dall’art. 517 quaterche si giustifica in relazione alla natura di pericolo della condotta di contraffazione o alterazione, senza che rilevi il compimento di atti idonei «ad indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza e qualità» del prodotto, come previsto in materia di vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Più in generale, non appare superfluo osservare come la normativa di tutela, per come concepita, mal si concilia con il mondo delle vendite online, scontando – infatti – due grandissimi limiti: l’ambito di applicazione circoscritto al territorio nazionale (fattore, come evidente, che mal si concilia con l’assenza di territorialità della rete) e l’insufficienza di elementi distintivi dei prodotti che pregiudi un prodotto originale da uno contraffatto.

Si pensi al mondo dei formaggi, dove – allo stato – non esiste l’obbligo di apposizione di un bollino o di un ologramma che certifichi la qualità del prodotto e la sua originalità, essendo quest’ultima demandata al bollino del Consorzio di tutela cui inerisce l’alimento. Proprio a tal riguardo non appare superfluo ricordare come la certificazione della qualità sia prevista come obbligatoria dal nostro quadro normativo e regolamentare solo con riferimento al processo di produzione, con evidenti lacune che partono proprio dalle delicate operazioni di “porzionatura” del prodotto.

Analogo ragionamento vale per i vini, per i quali il testo Unico Accise distingue quelli prodotti da «depositari autorizzati» (art. 5, che producono oltre 1000 hl/annui e sono identificati da un codice accisa e producono oltre 1000 hl/annui, mentre per i piccoli produttori (ossia quelli che producono annualmente quantità inferiori di vino) l’art. 37 li esenta dal possesso del codice accise, in tal modo sguarnendo la bottiglia da un elemento distintivo che potrebbe rivelarsi davvero decisivo nell’ambito di un’attività di web monitoringatta all’intercetto di condotte contraffattive della DOCG o della DOC di riferimento.

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