Il contraddittorio endoprocedimentale deve trovare effettiva applicazione anche a fronte dell’esecuzione delle c.d. verifiche “a tavolino”

Con sentenza n. 98/2/15, pronunciata in data 16.01.2015 e depositata in data 29.01.2015, la C.T.P. di La Spezia si è pronunciata in tema di contraddittorio endoprocedimentale.

La vicenda processuale traeva origine dal ricorso presentato da una Società avverso una rettifica di dichiarazione doganale operata dall’Agenzia delle Dogane spezzina.

Il Giudice di prime cure ha dedicato ampio spazio nella stesura della motivazione allo svolgimento di pregnanti considerazioni attinenti all’applicabilità in materia doganale dell’articolo 7 della Legge n. 212/2000 (cd. Statuto del contribuente). Confutando la presa di posizione assunta dalla Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 8399/2013, il Giudice territoriale ha richiamato il principio -di derivazione comunitaria- della necessaria garanzia del contraddittorio nella fase antecedente l’emissione dell’atto impositivo (applicabile anche nell’ambito doganale secondo C.G.U.E., sent. 18.12.2008 causa C-349/07 Sopropé).

Secondo detto principio è indispensabile, al fine di assicurare concretamente il diritto di difesa, che il contribuente possa far valere le proprie ragioni prima che venga adottata nei suoi confronti una decisione potenzialmente lesiva : secondo la Commissione spezzina la mancanza di detto requisito procedimentale è causa di invalidità del atto impositivo adottato.

I primi Giudici hanno contestato l’irritualità e l’illegittimità dell’operato dell’Ufficio, che nella stessa data ed in assenza di contraddittorio aveva proceduto al controllo fisico della merce importata ed alla redazione del processo verbale di constatazione (dando così luogo, secondo la Commissione Tributaria giudicante, ad una vera e propria “verifica a tavolino”).

Peraltro, il Collegio ha contestualmente negato che l’atto in questione fosse classificabile quale PVC, posto che tale tipologia di atto, secondo la C.T.P. spezzina, è “complessa” e non coincidente con quello emesso all’esito della procedura oggetto di attenzione.

Nel richiamare l’art. 24 L. n. 4/1929; l’art. 33 D.P.R. n. 600/1973; l’art. 52 D.P.R. n. 633/1972 e l’art. 12 L. n. 212/2000 il Giudice di primo grado si è interrogato in merito alla necessità di redigere un processo verbale di chiusura delle operazioni indipendentemente dal luogo di esecuzione dell’accesso-ispezione-verifica, oppure di procedervi solo ove questo/a coincida con la sede del contribuente interessato.

Smentendo la tesi restrittiva propugnata dall’Ufficio sul fondamento di un’interpretazione letterale della disposizione statutaria, la C.T.P. di La Spezia ha concluso che non v’è ragione di limitare l’applicazione del principio del contraddittorio solo alle verifiche effettuate “esternamente” anziché estenderla anche a quelle condotte “a tavolino” (che certamente non risultano maggiormente “garantiste” nei confronti del contribuente).

Nell’ipotesi contraria, ha sottolineato il Giudicante, il contribuente patirebbe la frustrazione del proprio diritto di formulare osservazioni e richieste difensive prima che l’atto impositivo venga emesso, vedendosi de facto costretto a ricorrere alle vie legali per tutelarsi.

Il contribuente, a detta del Collegio, è sempre e comunque animato dall’interesse di essere posto a conoscenza della natura delle contestazioni mosse a suo detrimento.

La negazione di tale assunto, secondo il Giudice, striderebbe con la ratio sottesa agli arresti della giurisprudenza di legittimità in punto di estensione del contraddittorio procedimentale alle procedure di accertamento standardizzato “da studi di settore” e di nullità dell’avviso di accertamento emesso ante tempus.

Come ricordato dalla C.T.P. spezzina, nel rispetto del principio sancito e tutelato a livello comunitario (rectius: eurounitario) il Giudice nazionale deve accertare:

– che al soggetto destinatario dell’atto impositivo (i.e.: lesivo) sia stato garantito di poter compiere le proprie osservazioni antecedentemente rispetto all’emissione dell’atto de quo;

– che gli sia stato assegnato un termine utile per essere ascoltato dall’Autorità;

– che l’Amministrazione abbia tenuto in debito conto tali osservazioni una volta ricevutele.

La C.T.P. di La Spezia ha enunciato nel prosieguo della parte motiva della propria sentenza i fondamentali principi che reggerebbero la materia: applicazione del contraddittorio in qualsiasi procedimento giurisdizionale al fine di tutelare il diritto di difesa; dovere per le Amministrazioni nazionali di rispettarlo e speculare diritto per i contribuenti di invocarne il rispetto; limitazioni di detto fondamentale diritto ristrette a casi eccezionali, non comportanti sacrifici sproporzionati e comunque accettabili in quanto rispondenti ad interessi generali; audizione successiva dell’interessato a fronte del mancato ascolto preventivo rispetto all’emissione dell’atto impositivo; necessità di annullare la decisione ove il contribuente sia in grado di dimostrare (anche solo a livello “astratto”) che in assenza della violazione occorsa al proprio diritto di difesa il procedimento avrebbe potuto addivenire ad esiti differenti.

I primi Giudici, a suffragio delle tesi così espresse, si sono premurati di elencare tutta una serie di recenti pronunce di merito che hanno statuito in punto di illegittimità di avvisi di accertamento emessi in violazione del disposto del già citato art. 12 c. 7 L. n. 212/2000, per poi concludere con la citazione della recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 15010/2014 (con la quale il Supremo Consesso ha riconosciuto l’applicabilità di tale disposizione a qualsiasi verbale, anche ove non denominato “PVC”).

Il Giudice, infine, ha dichiarato la nullità dell’atto impugnato proprio per non avere l’Ufficio dato atto, nella relativa motivazione, di avere adeguatamente valutato delle doglianze mosse dal contribuente, perpetrando così una violazione del dettato dello Statuto del contribuente.

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