Il consolidamento del debito tributario nella procedura di transazione fiscale

L’istituto della transazione fiscale risente del principio di indisponibilità del credito tributario, sicché la relativa disciplina normativa è di stretta interpretazione e non può essere assoggettata ad interpretazione analogica o estensiva.

Come noto, la ratio che giustifica il ricorso allo strumento transattivo è strettamente legata all’esigenza di voler privilegiare la composizione concordata della crisi, evitando, se possibile, il dissesto irreversibile dell’imprenditore commerciale.

I due effetti tipici derivanti dal perfezionamento della transazione fiscale, sanciti dalla giurisprudenza di legittimità e rimasti invariati anche dopo la riforma introdotta dal d.Lgs. n. 14/2019 Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza, sono il consolidamento del debito tributario (già art. 182-ter, comma 2) e la cessazione della materia del contendere (già art. 182-ter, comma 5).

Con specifico riferimento all’espressione “consolidamento”, la Suprema Corte ha, a più riprese, avuto modo di esplicitare come si tratti di “un quadro di insieme del debito tributario, tale da consentire di valutare la congruità della proposta con riferimento alle risorse necessarie a far fronte al complesso dei debiti” (Cass. 4 settembre 2011, n. 22931 e 22932); ad essa, ha altresì specificato la Corte di Cassazione, può essere attribuito un concorrente significato, che è quello di “cristallizzazione” della pretesa erariale “alla data di presentazione della domanda, così come quantificata dall’ufficio con esclusione da una parte della facoltà del medesimo di procedere ad ulteriori accertamenti anche se non sia ancora maturata la decadenza e dall’altra del debitore di contestare pretese anche se non ancora definitive”.

Una recente pronuncia dei Giudici di legittimità ha chiarito come “l’effetto del “consolidamento” rimane circoscritto alle sole violazioni relative alle annualità che gli uffici finanziari hanno potuto conoscere fino al momento in cui hanno deciso di esprimere la propria adesione alla proposta di transazione presentata dal contribuente – non potendosi estendere alle obbligazioni eventualmente sorte successivamente all’intervenuto perfezionamento della transazione, come quelle riferibili ad annualità in relazione alle quali il contribuente non ha ancora presentato le relative dichiarazioni – e ciò al fine di perseguire l’obiettivo di salvaguardare la continuità aziendale, ed in particolare i posti di lavoro messi a repentaglio dallo stato di crisi in cui versa l’impresa debitrice” (Cass. 6 agosto 2020, n. 16755).

La cessazione della materia del contendere nelle liti riguardanti i tributi oggetto dell’accordo non ancora definite, qualunque sia il grado di giudizio in cui le stesse si trovano, è prevista come effetto della proposta di transazione conclusa nell’ambito della procedura di concordato preventivo e non anche, proprio in ragione del divieto di interpretazione analogica o estensiva della norma, nei casi di accordo di ristrutturazione del debito.

Nei casi del raggiunto accordo negoziale tramite atto di transazione fiscale la Corte è sollecitata ad adottare non una pronuncia di inammissibilità sopravvenuta del ricorso – che lascerebbe in essere la sentenza impugnata – ma piuttosto una pronuncia di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale (Cass. Sez. U, n. 8980 del 11/4/2018).

L’accordo negoziale raggiunto dalle parti non consente, di conseguenza, di all’Amministrazione di emettere una cartella esattoriale volta al recupero delle somme oggetto di transazione fiscale, e ciò poiché, anche dopo la modifica delle procedure di iscrizione a ruolo (d.Lgs. 159/2015), la riscossione è possibile solo laddove venga meno la transazione fiscale, in conseguenza dell’inadempimento del contribuente.

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A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 156/2015 all’articolo 67-bis del D.Lgs. 546/1992, tale previsione stabilisce che le sentenze delle commissioni tributarie (oggi, per effetto della Legge n. 130/2022, corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado) sono esecutive. Già anteriormente al D.Lgs. 156/2015, peraltro, la giurisprudenza di legittimità aveva sancito che l’efficacia immediata delle sentenze delle commissioni tributarie concernenti atti impositivi fosse già riconosciuta dal sistema. Essa doveva desumersi, oltre che dal generale rinvio effettuato dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 alle norme del codice di procedura civile, e quindi anche all’articolo 282 c.p.c., anche sulla base dell’articolo 68 del menzionato D.Lgs. 546/92.

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