Ai sensi dell’art.167 c.c. al fondo patrimoniale possono essere destinati determinati beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri e titoli di credito al fine di soddisfare i bisogni della famiglia.
Nello specifico nei beni mobili registrati sono ricompresi anche le navi, i galleggianti, gli aeromobili, gli autoveicoli ex art. 2683 c.c. nonché i beni immateriali purchè registrati; invece il conferimento di beni futuri rimane una questione controversa in dottrina, così come quella concernente il conferimento della quota di srl, che neppure successivamente alla riforma del diritto societario e conseguentemente alle modifiche apportate agli artt. 2468 e ss. c.c. si è risolta, creando vari orientamenti sia in dottrina sia in giurisprudenza.
La dottrina maggioritaria ritiene, altresì, che possano essere conferiti in fondo patrimoniale non solo beni, ma anche diritti reali sui beni immobili o mobili registrati ed è pacifico che anche il vincolo di destinazione imposto in seguito alla costituzione di un fondo patrimoniale su un immobile si debba estendere sulle sue pertinenze. E’ esclusa dalla costituzione di un fondo patrimoniale l’azienda in quanto non è un bene unitario, bensì è un complesso di beni e servizi per i quali non è possibile pubblicizzare il vincolo; i singoli beni aziendali, invece, possono essere conferiti in un fondo patrimoniale.
Infine, per quanto riguarda i titoli di credito, parte della dottrina ritiene che possano costituire un fondo patrimoniale sia i titoli di credito diversi da quelli nominativi, purchè il vincolo di destinazione risulti in maniera idonea, sia quelli aventi ad oggetto beni infruttiferi in quanto questi possono soddisfare le esigenze della famiglia mediante una loro alienazione ed il successivo reimpiego.
In ogni caso elemento caratterizzante l’inclusione nel fondo patrimoniale dei beni è il regime di pubblicità cui questi beni sono assoggettati.
E proprio in materia di pubblicità di fondi patrimoniali costituiti su beni immobili la Giurisprudenza di merito e di legittimità ha più volte affrontato il problema di opponibilità ai terzi dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale.
Come è noto nel nostro ordinamento l’art. 2647 c.c. prevede l’obbligo di trascrizione per l’atto di costituzione del fondo patrimoniale avente ad oggetto beni immobili; ai sensi dell’art. 2644 c.c. la trascrizione è un mezzo legale di pubblicità, posto a tutela della circolazione dei beni immobili, volto a dirimere i conflitti rispetto ai terzi aventi causa. Con riferimento alla trascrizione dei fondi patrimoniali in riferimento ai beni immobili la Cassazione non ha ritenuto sufficiente la sola trascrizione ma ritiene altresì necessaria l’annotazione del relativo atto a margine dell’atto di matrimonio come previsto dall’art. 162 c.c. per le convenzioni matrimoniali.
Sul punto merita particolare attenzione la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 21658 del 13 ottobre 2009 che ha statuito e sancito principi già espressi da precedenti pronunce (Cass. Civ. 25 marzo 2009 n.7210, Cass. Civ. 8 ottobre 2008 n.24.798; Cass. Civ. 16 novembre 2007 n. 23.745): “a) la costituzione del fondo patrimoniale prevista dall’art. 167 c.c., e comportante un limite alla disponiblità di determinati beni con vincolo di destinazione per fronteggiare i bisogni familiari, va compresa fra le convenzioni matrimoniali; b) essa, pertanto, è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c. circa le forme delle convenzioni medesime, ivi incluso il comma 3, che ne condiziona l’opponibilità ai beni, all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo stesso, per gli immobili, di cui all’art. 2647 c.c., resta degradata a mera “pubblicità-notizia”, inidonea ad assicurare detta opponibilità”.
Da ciò ne consegue che il fondo patrimoniale di beni immobili risulta sottoposto ad una doppia forma di pubblicità: l’annotazione nei registri dello stato civile ai sensi del’art. 162 comma 4 c.c. (funzione dichiarativa), la trascrizione ex art 2647 c.c. (funzione di pubblicità notizia). Pertanto in mancanza di annotazione a margine dell’atto di matrimonio, il fondo non è opponibile ai creditori, con conseguente reviviscenza della garanzia generica di cui all’art. 2740 c.c..