Il compenso dei procuratori sportivi è da sempre al centro di accese diatribe, sicuramente animate dall’ondivaga legislazione sul tema, che lo ha, dapprima, inderogabilmente abbinato al reddito da lavoro dipendente riconosciuto all’atleta, poi ancorato alla natura della prestazione, astrattamente riferibile anche alla Società sportiva interessata.
In assenza di prassi originate dall’Amministrazione Finanziaria sul tema, secondo la prevalente giurisprudenza di merito chiamata a pronunciarsi su contenziosi della specie, la quaestio iuris, su cui si fonda la correttezza di eventuali riprese a tassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, è riconducibile all’esistenza di un quadro probatorio volto a dimostrare se l’attività di consulenza prestata da un agente sportivo sia stata eseguita per un interesse preminente del calciatore oppure di principale interesse per la società.
In altri termini, si riconosce la possibilità che non tutte le attività che coinvolgono atleti professionisti siano fatte nel loro esclusivo interesse e debbano pertanto essere considerate come fringe benefits (in senso conforme Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, 14 marzo 2018, n. 1061).
Le conclusioni raggiunte dalla prevalente giurisprudenza di merito, in altri termini, vertono intorno alla constatazione di sussistenza o meno di un quadro indiziario preciso e rigoroso a supporto della tesi sostenuta dall’Ufficio, che è tenuto a provare la divergenza tra la realtà apparente dell’operazione e la sua espressione documentale, fornendo prove che devono poter assumere la consistenza di elementi indiziari volti a sostenere le argomentazioni di parte.
Nella prospettiva dell’Amministrazione Finanziaria, la “convenienza” – che suggerisce all’agente prestatore di emettere fattura nei confronti della società e non nei riguardi del reale committente (secondo l’Ufficio, l’atleta) – risiederebbe nella necessità di far sì che al professionista dipendente venga versato per intero il compenso pattuito contrattualmente, al netto del compenso dovuto al procuratore sportivo, consentendo alla società sportiva di detrarre l’IVA collegata alla prestazione fatturata nonché di abbattere la base imponibile IRAP.
Ma l’elemento dirimente per poter risolvere la questione in favore dell’una, o dell’altra tesi, sembra essere la dimostrazione dell’esclusivo interesse del calciatore (o meno) per l’attività svolta dal procuratore, fattore assolutamente indimostrato nell’avviso di accertamento impugnato e addirittura smentito dalle argomentazioni difensive indicate in Fatto (in senso conforme, nota interna della Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate del 23 settembre 2009, prot. n. 137433 e Comm. Tributaria Provinciale di Genova, 16 gennaio 2018, n. 58).
Solo alle descritte condizioni si potrebbe arrivare a sostenere che un atleta abbia “gratuitamente” fruito di un servizio dallo stesso commissionato, restando quest’ultimo legittimamente inciso delle imposte dovute su questa componente in natura della propria retribuzione così ricalcolata.