Il caso Salernitana: il conflitto di interesse nel diritto sportivo

La nozione di conflitto di interessi costituisce da sempre questione controversa, al centro di molteplici pronunce giurisprudenziali ed oggetto di dibattito nell’ambito di numerosi settori dell’ordinamento.

In stretto rigore semantico, il conflitto di interessi, normativamente sancito dall’art. 1394 c.c., postula un rapporto di incompatibilità tra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli a sua volta rappresenti, rapporto che – secondo gli insegnamenti della Suprema Corte – “va riscontrato non in termini astratti ed ipotetici, ma con riferimento al singolo atto, di modo che è ravvisabile esclusivamente rispetto al contratto le cui intrinseche caratteristiche consentano l’utile di un soggetto solo passando attraverso il sacrificio dell’altro” (cfr. Corte di Cassazione, sez. I Civ., sent. n. 19045/2005).

Proprio la necessità di evitare la sussistenza di qualsivoglia profilo di conflitto sembra essere la ragione della decisione attraverso cui il Consiglio Federale ha richiamato il rispetto assoluto di tutte le condizioni contenute nell’atto costitutivo del Trust Salernitana 2021, tra cui la circostanza che imporrebbe al Club campano un cambio di proprietà entro il 31 dicembre 2021.

La stampa specializzata ha sottolineato come la richiamata clausola imponga – pena l’esclusione della Salernitana dal corrente Campionato della massima serie – la vendita della Società da parte dell’attuale proprietà, proprio per risolvere il conflitto di interessi relativo al contemporaneo governo di squadre che militano nella massima serie.

Sempre secondo i media, nella difficoltà di trovare in tempi così brevi un concreto acquirente, la soluzione potrebbe risiedere nella costituzione di un blind trust, in modo da ottenere la completa separazione tra proprietà e bene, il tutto mentre infuria ancora la polemica sulla figura del trustee, ovvero se esso possa essere una persona fisica o necessariamente una persona giuridica.

Il blind trust prevede infatti che il disponente mantenga un mero diritto personale a contenuto patrimoniale nei confronti del trustee, a valere sul fondo del trust, determinando la segregazione del patrimonio del settlor, che resta all’oscuro rispetto alla relativa gestione.

La sussistenza del divieto circa l’obbligo di rendicontazione della gestione nei confronti del disponente certifica l’esclusiva assunzione delle decisioni per interessi estranei a quelli dell’originaria proprietà, in tal modo neutralizzando potenziali conflitti di interesse del disponente, a quel punto privato della disponibilità del bene.

La descritta tematica rimette al centro della diatriba giuridica l’istituto del trust, troppo spesso osteggiato per preconcette accuse di scarsa trasparenza, specie ad opera dell’Amministrazione Finanziaria, ed oggi finalmente considerato quale possibile soluzione ad una esclusione della Salernitana dal Campionato, circostanza che determinerebbe la delusione di tantissimi tifosi ma soprattutto una pagina non esaltante per il mondo del calcio e per le istituzioni che lo governano.

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