Il beneficiario effettivo nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni: prime pronunce della giurisprudenza di merito

La clausola del cd. “beneficiario effettivo” fu introdotta per la prima volta nella versione del 1977 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni per contrastare le pratiche di cd. treaty shopping, vale a dire ad impedire a determinati soggetti, destinatari di una componente reddituale, di interporre dei terzi fra se stessi ed il soggetto erogatore del reddito al solo fine di godere del trattamento favorevole concesso da una convenzione o, addirittura, di consentire l’applicazione di una determinata convenzione. La clausola è contenuta negli artt. 10, 11 e 12 del Modello OCSE di Convenzione, relativi rispettivamente a dividendi, interessi e canoni, ed impone per l’applicazione di tali disposizioni che il beneficiario effettivo dei redditi sia residente nell’altro Stato contraente (Stato della residenza) rispetto a quello erogatore dei redditi (Stato della fonte). In particolare, la qualifica di beneficiario effettivo rileva principalmente a due fini. In primo luogo, l’imposizione concorrente dello Stato della fonte, che di per sé non è soggetta a particolari limitazioni, viene invece contenuta entro determinate percentuali. In secondo luogo, se il beneficiario effettivo del reddito esercita nello Stato della fonte un’attività per mezzo di una stabile organizzazione e le componenti reddituali sono effettivamente connesse a detta stabile organizzazione, la disposizione convenzionale che dovrà essere applicata non sarà l’art. 10, 11 o 12 ma l’art. 7 (utili delle imprese).

Nonostante la finalità di particolare importanza che assume la clausola del beneficiario effettivo, non è però dato rinvenire una sua definizione espressa, eccezione fatta per la Convenzione fra Italia e Germania, dove al punto 9 del Protocollo si legge che “la persona che percepisce interessi, dividendi e canoni è considerata beneficiario effettivo ai sensi degli artt. 10, 11 e 12 se ad essa spetta il diritto al quale tali pagamenti si ricollegano, e se i redditi che ne ritrae devono ad essa essere attribuiti in virtù della legislazione fiscale dei due Stati”.

La locuzione “beneficiario effettivo” è andata comunque consolidandosi nella prassi dell’OCSE, sino alle modifiche introdotte al Commentario al Modello di Convenzione nel 2003, miranti a fornire talune linee guida interpretative sul punto, mutuando alcuni concetti già espressi dal Comitato Affari fiscali nel Report sulle conduit companies, vale a dire:

  • che la notazione beneficiario effettivo non va intesa secondo un’accezione restrittiva, ma piuttosto nel suo contesto ed alla luce delle finalità dei Trattati, quella cioè di evitare la doppia imposizione e di prevenire l’evasione o l’elusione fiscale in ambito internazionale;
  • in questa prospettiva, viene chiarito che qualora un reddito sia percepito (finanziariamente) da un agente o da un fiduciario sarebbe contrario allo scopo ed alle finalità dei Trattati che lo Stato della fonte conceda una riduzione della ritenuta nella misura convenzionale – come pure l’esenzione – dal momento che non vi sarebbe alcun rischio di doppia imposizione, visto che l’immediato percettore del reddito non sarebbe anche il “possessore” dello stesso ai fini fiscali;
  • sarebbe altresì contrario allo scopo e alle finalità dei Trattati applicare la ritenuta convenzionale, ovvero esentare il reddito prodotto nello Stato della fonte, quando il percettore, pur al di fuori di un rapporto di agenzia o fiduciario propriamente detto, abbia sostanzialmente poteri molto limitati che lo rendono un mero intermediario per conto di un altro soggetto, che di fatto è il beneficiario del reddito.

 

La posizione della prassi ministeriale e della giurisprudenza italiana: le sentenze della C.T.P. di Torino n. 14/7/10 e n. 124/9/10

La posizione della prassi ministeriale e della giurisprudenza nazionale sulla nozione di “beneficiario effettivo” non è sempre stata univoca. In un primo momento, infatti, pur non fornendo una definizione di “beneficiario effettivo”, l’Amministrazione finanziaria, in tema di applicazione delle regole convenzionali sui dividendi corrisposti ad un soggetto estero, aveva affermato nella Risoluzione 7 maggio 1987 n. 12/431 che si qualifica come tale, ai fini convenzionali, il soggetto su cui ricade effettivamente l’imponibilità del reddito erogato. Successivamente con la Circolare 23 dicembre 1996 n. 306/E viene affermato che per beneficiario effettivo “deve intendersi il soggetto cui il reddito è fiscalmente imputabile” e, pertanto, come rileva lo stesso Commentario OCSE, non si realizza la figura del “beneficiario effettivo” quando viene interposto un intermediario – come ad esempio un agente – tra il beneficiario ed il debitore del provento. Nella Risoluzione 6 maggio 1997 n. 104/E viene ribadito che sono “beneficiari effettivi” tutti coloro cui il reddito è fiscalmente imputabile. Queste ultime interpretazioni hanno introdotto il principio secondo il quale lo status di “beneficiario effettivo”, quanto meno ai fini dell’applicazione della normativa interna, deve essere verificato in base alla stessa normativa interna, seppure da interpretarsi tenendo conto della diversità degli istituti giuridici esteri. In sostanza, non si è più fatto riferimento (come nella Risoluzione 7 maggio 1987 n. 12/431) alla effettiva imponibilità del reddito in capo al soggetto estero – la quale andava necessariamente verificata in funzione della legislazione tributaria estera applicabile al soggetto percettore – bensì alla imputabilità del reddito, che tiene conto, in prima battuta della soggettività passiva così come è disciplinata dalle disposizioni del TUIR. Più recentemente il concetto di beneficiario effettivo è stato affrontato in maniera più approfondita dalla Amministrazione finanziaria nella Circolare  2 novembre 2005 n. 47/E che commenta il d.lgs. n. 143/2005 attuativo della direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale da applicare ai pagamenti d’interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri. In tale circolare l’Agenzia delle Entrate precisa che: “ … le società per esser considerate beneficiarie effettive devono ricevere i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato o fiduciario di un altro soggetto. La locuzione “beneficiario effettivo”, …, garantisce che, qualora tra il beneficiario e l’autore del pagamento si interponga un intermediario, l’esenzione si applichi soltanto se l’effettivo beneficiario dei pagamenti di interessi o di canoni soddisfi i requisiti della direttiva. In sostanza, affinchè il soggetto possa considerarsi beneficio effettivo alla stregua di quanto disposto dalla direttiva, occorre che la società che percepisce gli interessi o i canoni tragga un proprio beneficio economico dall’operazione posta in essere. […]. Pertanto, …, si ritiene che la società rivesta la qualifica di beneficiario effettivo qualora abbia la titolarità, nonché la disponibilità del reddito percepito”. Secondo questa interpretazione nell’individuazione del “beneficiari effettivo” occorre fare riferimento non solo all’imputabilità fiscale, intesa come assoggettamento ad imposte, ma anche al concetto più spiccatamente economico di titolarità e disponibilità del reddito stesso. In questo senso si sono espresse anche le Risoluzioni 12 luglio 2006 n. 86/E, 27 gennaio 2006 n. 17/E e 21 aprile 2008 n. 167/E, dove è stato inoltre definitivamente superato il concetto di beneficiario effettivo inteso unicamente come soggetto in capo al quale il reddito viene “effettivamente” tassato (cfr. Risoluzione 7 maggio 1987 n. 12/431), a fronte della tesi della sufficienza di una “potenziale assoggettabilità all’imposizione del soggetto, il quale può anche essere, per diverse ragioni, esente da imposizione sul reddito” (Risoluzione 21 aprile 2008 n. 167/E).

In relazione alla posizione assunta sulla questione dalla giurisprudenza nazionale deve essere in primo luogo rilevata la scarsità, almeno allo stato attuale, delle decisioni giurisprudenziali. L’orientamento prevalente espresso dalla giurisprudenza di legittimità – peraltro riferito ad una tematica solo indirettamente correlata al “beneficiario effettivo” in quanto relativa alle istanze di rimborso (per le ritenute applicate nel Paese della fonte) pervenute all’Amministrazione nazionale da parte dei soggetti non residenti – enuncia il principio secondo cui, ai fini del riconoscimento del rimborso, è sufficiente la sussistenza del potere impositivo dell’altro Stato contraente (in cui ha sede il soggetto percipiente), indipendentemente dall’effettivo pagamento dell’imposta in tale Paese. In tale senso la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1231 del 29 gennaio 2001 ha affermato che “Le convenzioni bilaterali in materia di doppia imposizione hanno la funzione di dettare norme internazionali di conflitto le quali eliminano la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali perché, diversamente, i contribuenti dovrebbero subire, in relazione al proprio reddito percepito all’estero, un maggior carico fiscale, con conseguente ostacolo all’attività economica e di investimento internazionale. Tale scopo viene perseguito mediante l’attribuzione del potere di imposizione fiscale ad uno Stato contraente e, corrispondentemente, con la rinuncia all’esercizio di tale potere da parte dell’altro Stato. In alcuni casi, …, viene prevista una limitata potestà impositiva dello Stato della fonte. (…). Vi è da considerare, infine, che il modello Ocse (…) contiene una norma di identico tenore, nella quale non è previsto che l’aliquota minore stabilita per l’esercizio della potestà impositiva concorrente del Paese della fonte sia subordinata alla prova dell’avvenuto pagamento dell’imposta nel Paese di residenza del soggetto percipiente” (in senso conforme anche Cassazione sentenza n. 12458 del 10 novembre 1999, sentenza 5 febbraio 2001 n. 1583, sentenza 21 febbraio 2001 n. 2532) .

Con riferimento diretto alla nozione di “beneficiario effettivo” appare opportuno segnalare, quali primi specifici interventi della giurisprudenza di merito, due recentissime sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Torino (C.T.P. Torino sentenza n. 14/7/10 del 11 febbraio 2010 e sentenza n. 124/9/2010 del 19.10.2010) che, riferite a fattispecie in cui veniva contestata una ipotesi di treaty shopping hanno enunciato i seguenti principi:

  • l’espressione  “beneficiario effettivo” è stata adottata nel Modello di Convenzione Osce, senza che il medesimo ne detti una definizione specifica. Pertanto appare utilizzabile “la definizione elaborata in negativo dalla dottrina, diretta ad escludere da tale nozione  (…) ogni altro soggetto conduit  (…) che abbia in pratica poteri dispositivi molto limitati che lo rendono, in relazione al reddito conseguito, un mero fiduciario o amministratore che opera per conto terzi”;
  • in virtù di tale definizione di “beneficiario effettivo” consegue che ai fini della configurabilità di tale status “non sia sufficiente la mera titolarità giuridica del reddito percepito, o l’imputabilità fiscale del medesimo, ma sia altresì necessaria la disponibilità concreta ed attuale di tale reddito, ossia il potere di deciderne l’utilizzo economico”;
  • ai fini della configurabilità in capo ad un soggetto dello status di beneficiario effettivo è rilevante “stabilire se il soggetto che percepisce il reddito abbia piena autonomia anche organizzativa nell’attività economica da cui derivano i proventi, e abbia assunto i relativi rischi imprenditoriali; oppure se non svolga una mera funzione di collettore di proventi in realtà destinati ad altri soggetti. L’assenza di rischio d’impresa e la limitata organizzazione operativa congiuntamente al controllo totalitario esercitato da un unico azionista permettono di ritenere che un soggetto non si qualifichi quale beneficiario effettivo”;
  • rappresentando l’aliquota convenzionale un’agevolazione rispetto all’aliquota ordinaria prevista dall’art. 25, comma 4, d.p.r. n. 600/73 “non vi è alcun dubbio che incomba a chi la richieda l’onere di provare l’esistenza dei presupposti di fatto che la giustificano”.

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