Nelle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.Lgs. n. 231/01, emanate da Confindustria alla fine dello scorso mese di giugno, sono state tracciate, a distanza di quasi un decennio dalle ultime indicazioni di prassi, tutte le più importanti novità in materia, ancorate alle principali riforme normative intervenute negli ultimi anni.
Tra le disposizioni caratterizzate da maggiore portata innovativa spicca sicuramente quella imposta dall’introduzione dei reati fiscali tra gli illeciti presupposto.
La novella normativa, che risale allo scorso anno, con la previsione dell’art. 25-quinquiesdecies del d.Lgs. n. 231/01, aveva infatti già ufficialmente ampliato le aree a rischio reato oggetto di doveroso presidio introducendo gli illeciti tributari quali fonte di diretta responsabilità amministrativa da reato, rispetto alle pindariche interpretazioni riguardanti le fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio, già contemplate dalla norma di riferimento.
Le cennate Linee Guida offrono, al riguardo, interessanti spunti, di immediato riverbero pratico, volti ad incrementare i sistemi di controllo interni all’impresa, ai fini di una compiuta e integrale compliance fiscale.
Nel corpo del documento di prassi in disamina, viene infatti indicato come anche per i soggetti estranei al regime di “Adempimento Collaborativo” introdotto dal d.Lgs. n. 128/2015, l’adozione di sistemi di Tax Control Framework (o, “TCF”) possa costituire, anche in assenza della validazione ad opera dell’Agenzia delle Entrate, un valido protocollo strutturato, utile a dimostrare l’efficacia e l’effettività del Modello Organizzativo ai fini della prevenzione e gestione del rischio fiscale in azienda.
L’interessante prospettiva introdotta dall’Ufficio Studi di Confindustria sembra, d’altra parte, assolutamente aderente alle indicazioni a suo tempo fornite dal documento OCSE 2016 – Building Better Tax Control Frameworks, nel quale sono ben evidenziati gli elementi essenziali che un adeguato TCF deve possedere.
In particolare, il riferimento va alla necessità per l’impresa di dotarsi di un documento che disciplini la propria strategia fiscale, sottoposto alla direzione del Board, cui è demandato il relativo aggiornamento.
Il TCF, idoneo alla gestione day to day dell’impresa, deve avere, quale ulteriore necessario pre-requisito, la potenzialità di essere applicato globalmente, in modo da assicurare la sua imposizione alla totalità delle transazioni intraprese dall’azienda, tenuto conto che ogni operazione può rilevare ai fini della relativa posizione fiscale.
Altra caratteristica irrinunciabile e di immediata e intuibile trasposizione nell’ambito di un Modello Organizzativo tipo, risiede nell’assegnazione di ruoli e responsabilità, ai fini della redazione, implementazione ed attuazione del TCF, che non può svilupparsi se non attraverso specifiche procedure, anche in questo caso mostrando un importante parallelismo con i principi che animano il MOG 231. In altri termini, le Linee Guida in commento traspongono in lettera il pensiero che da molti mesi agitava tanti addetti ai lavori, indirizzati a cogliere le opportunità – trasfuse, ad esempio, nella previsione della relazione annuale da indirizzare agli Organi di Gestione – introdotte dalla riforma del 2020, quale ulteriore step nel percorso di trasparente collaborazione tra Fisco e Contribuente, in chiave meramente aziendalistica e con il brillante costume del Modello Organizzativo, in modo da riecheggiare il parallelismo tra MOG e Sistemi di Gestione della Qualità, già da anni al centro anche di iniziative didattico-scientifiche, al medesimo fine di evitare inutili e dispendiose duplicazioni di adempimento.