I requisiti per la rateizzazione straordinaria dei debiti tributari iscritti a ruolo

In presenza di debiti tributari iscritti a ruolo, il contribuente che non sia nelle condizioni economico-finanziarie per soddisfare il credito erariale tramite un piano di rateazione “ordinario”, consistente nella dilazione in 72 rate delle somme dovute, ha la possibilità di richiedere una rateizzazione “straordinaria”, la cui estensione può raggiungere le 120 rate mensili di importo costante.

Tale facoltà è stata introdotta dal Legislatore mediante il D.L. 69/2013 (convertito con modificazioni nella L. 98/2013), che, tramite l’art. 52, comma 1, lett. a), ha modificato l’art. 19 del D.P.R. 602/73 con l’inserimento del comma 1-quinquies. Tale ultima disposizione prevede che “La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di   difficoltà   quella   in   cui   ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario; b) valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma”.

Il comma 3 della medesima norma specifica poi che le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall’applicazione del meccanismo di rateazione di cui al citato comma 1 lettera a) siano stabilite da apposito Decreto del MEF.

Tale D.M. attuativo è stato emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 6 novembre 2013 ed ha ribadito, in particolare, all’art. 2, comma 1, lett. b), che il debitore ha la facoltà di domandare la concessione di un piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate, “in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 1-quinquies, dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973”.

I requisiti che il prefato D.M. prevede per la richiesta di un piano di rateazione straordinario sono indicati nel successivo art. 3. In particolare, la disposizione attuativa in questione afferma innanzitutto che “per la richiesta dei piani straordinari, fermo l’accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà prevista dall’art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ai fini della ripartizione in rate del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la comprovata e grave situazione di difficoltà di cui allo stesso art. 19, comma 1-quinquies, indipendente dalla responsabilità del debitore e legata alla congiuntura economica, è attestata dallo stesso debitore con istanza motivata, da produrre all’agente della riscossione unitamente alla documentazione comprovante i requisiti di cui al comma 2”.

Il menzionato comma 2 entra poi nel merito della questione, stabilendo che l’agente della riscossione concede i piani di rateazione straordinari qualora sussistano contemporaneamente la condizione di accertata impossibilità per il contribuente debitore di effettuare il pagamento del credito erariale sulla base di un piano ordinario e la solvibilità dello stesso, verificata con riguardo allo specifico piano di rateazione.

Le predette condizioni, secondo il D.M. in disamina, sussistono quando l’importo della rata, per le persone fisiche e le ditte individuali in regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente (dato da valutare sulla base dell’Indicatore della Situazione Reddituale rilevabile dall’ISEE del nucleo), mentre per tutti gli altri soggetti economici, è superiore al 10% del valore della produzione, “rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell’art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l’indice di liquidità (…) è compreso tra 0,50 ed 1”.

Infine, la norma chiosa sulla modulazione del numero di rate dei piani straordinari, la quale andrà effettuata avuto riguardo al rapporto intercorrente tra la rata ed il reddito o il valore della produzione sopra menzionati.

L’eventuale atto di diniego della richiesta di rateazione è impugnabile dinnanzi al Giudice Tributario, il quale è chiamato a valutare la legittimità dei motivi indicati dall’agente della riscossione che hanno impedito l’accoglimento dell’istanza, stimando al contempo la sussistenza degli elementi addotti a dimostrazione della situazione di obiettiva difficoltà che invece ne imporrebbero la concessione.

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