I profili finanziari della clientela. I nuovi adempimenti antiriciclaggio e la Mifid2.

Il novellato schema di adempimenti antiriciclaggio in tema di adeguata verifica della clientela è contemplato nel D.lgs. 231/2007, agli articoli da 17 a 30, che illustrano i contenuti e le modalità di esecuzione di tale obbligo, distinguendo tra misure semplificate e quelle rafforzate, per effetto del differente grado di rischio a cui il destinatario della normativa risulta, per ciascun caso, concretamente esposto.

L’art. 17 del D.lgs. 231/2007 impone l’obbligo di adeguata verifica della clientela anche in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale disposta dal cliente che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro e ciò indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un’operazione unica o frazionata.

Tale soglia non rileva per le prestazioni di servizi di pagamento e nell’emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti di attività finanziaria ovvero mediante soggetti convenzionati quali: le banche, Poste Italiane S.p.a., gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica (compresi quelli aventi sede in altro Stato membro), oltre che le succursali di quest’ultimi. Per costo l’adeguata verifica va compiuta anche in relazione ad operazioni occasionali di importo inferiore ai 15.000 euro.

Non viene escluso dall’ambito di applicazioni di tali obblighi il trasferimento di fondi – come definito dall’art. 3 del Reg. UE n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio – superiore a mille euro.

L’identificazione del cliente e del titolare effettivo richiede, di norma, la loro presenza, mediante l’esibizione di un documento d’identità o di altro documento di valore equivalente, che deve essere acquisito in copia cartacea o in formato elettronico dal soggetto obbligato.

L’identificazione non deve, tuttavia, essere completamente ancorata e limitata ai documenti che il cliente esibisce o alle informazioni che, in linea generale, fornisce alla controparte, essendo sempre necessario che i soggetti obbligati riscontrino la veridicità dei dati identificativi forniti e delle informazioni acquisite all’atto dell’identificazione, soprattutto se in relazione ad essi sussistono dubbi, incongruenze o incertezze.

Sul punto, occorre precisare che l’identificazione del cliente può avvenire anche a distanza, allorquando i relativi dati identificativi risultano acquisibili attraverso la consultazione di altri sistemi di pubblico accesso ovvero mutabili da altri documenti – quali attivi pubblici o scritture private autenticate – di cui si possa venire in possesso lecitamente.

Altra verifica cui è chiamato il soggetto obbligato riguarda lo scopo e la natura del rapporto continuativo o professionale, in relazione al quale sarà necessario accertare la genuinità delle informazioni fornite dal cliente confrontandole con quelle autonomamente acquisite dal soggetto obbligato.

Tale verifica va perseguita nel corso del rapporto continuativo o professionale, mediante un controllo costante, al fine di valutare se le operazioni effettuate e le attività svolte siano coerenti con la iniziale conoscenza del cliente e con l’originaria valutazione del relativo profilo di rischio.

Il successivo art. 22 del decreto impone, invece, al cliente di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutti i dati e le informazioni necessarie e aggiornate che consentono al soggetto obbligato di assolvere correttamente all’obbligo di adeguata verifica, disponendo una serie di prescrizioni utili all’individuazione del titolare effettivo, specie in occasione di operazioni effettuate da una persona giuridica.

Agli artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 90/2017 sono, invece, evidenziati casi particolari in cui il soggetto obbligato debba procedere all’adeguata verifica rafforzata della clientela.

La descritta procedura – al ricorrere di un elevato livello di rischio – impone al professionista di:

  • acquisire ed approfondire informazioni aggiuntive sul cliente;
  • approfondire gli elementi alla base delle valutazioni di scopo e natura del rapporto;
  • intensificare le procedure di controllo, nel corso di instaurazione di un nuovo rapporto professionale o prosecuzione del medesimo;
  • esaminare il contesto e le finalità, di operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa le finalità cui le medesime risultano, in concreto, preordinate.

Diventa rilevante, allo scopo di individuare i casi in cui sussista l’obbligo di adeguata verifica rafforzata, un’attenta profilatura del cliente, attraverso, ad esempio, l’approfondimento/verifica dei seguenti elementi:

  • la presenza tra i membri degli organi direttivi degli enti (non solo delle persone giuridiche ma anche di strutture quali trust, associazioni, fondazioni etc) di persone, residenti o originarie di “paesi terzi ad alto rischio”;
  • la residenza della controparte in “paesi terzi ad alto rischio”;
  • la presenza tra i titolari effettivi degli enti (non solo delle persone giuridiche ma anche di strutture quali trust, associazioni, fondazioni, etc) di persone, residenti o originarie di “paesi terzi ad alto rischio”;
  • la provenienza o la destinazione dei fondi da “paesi terzi ad alto rischio”, secondo l’elenco contenuto nel Regolamento Delegato (UE) 2016/1675 della Commissione del 14 luglio 2016.

In tale chiave prospettica, appare doveroso sottolineare come – probabilmente in forza del sensibile ruolo rivestito dai mercati finanziari nelle operazioni di riciclaggio di denaro sporco – soprattutto gli intermediari finanziari abilitati siano chiamati all’adozione di specifica prassi funzionali all’attuazione di stringenti obblighi di adeguata verifica della clientela, attraverso l’adozione di misure proporzionali al rischio rilevato, con la necessità di provare l’adeguatezza delle valutazioni effettuate e delle conseguenti misure adottate.

Detti intermediari finanziari sono chiamati – tanto in relazione alla verifica del cliente che allo scopo di meglio inquadrare la natura dell’operazione effettuata – anche all’acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla definizione delle conoscenze ed esperienze del cliente in materia di investimenti, avuto riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio ed alla relativa situazione finanziaria.

Proprio in relazione agli adempimenti assegnati agli intermediari finanziari abilitati in tema di profilazione della clientela, è opportuno sottolineare come per tale tipologia di soggetti obbligati gli adempimenti antiriciclaggio si intreccino con le nuove disposizioni contemplate nella Mifid 2.

Le relative operazioni di valutazione e profilazione delle capacità reddituali e patrimoniali del cliente, acquisite in ossequio alle disposizioni degli articoli 18 e 19 del D.lgs. 231/07, sembrano – difatti – riecheggiare le procedure ad essi imposte per la “valutazione di adeguatezza” contemplata dal Decreto Legislativo 129/2017 che, in attuazione della Mifid 2, ha, altresì, introdotto significative modifiche al T.U.F., in tema di product governance, nuovi doveri informativi ex ante ed ex post e consulenza indipendente.

La normativa finanziaria europea recepita ha, difatti, come principale obbiettivo il rafforzamento della tutela degli investitori attraverso l’introduzione di regole più stringenti per le Imprese di investimenti sulla scelta dei prodotti finanziari adeguati alle esigenze ed alle caratteristiche dei loro Clienti.

Per quanto riguarda il product governance la Mifid 1 prevedeva che l’Impresa di investimento erogante servizi di consulenza o di gestione del portafoglio fosse obbligata ad ottenere tutte le informazioni necessarie a ricostruire le conoscenze ed esperienze del cliente in materia di investimenti ed ai suoi progetti per gli stessi.

La Mifid 2 ha, invece, ampliato il raggio degli adempimenti richiesti alle Imprese di investimento, imponendo loro, nel definire gli strumenti finanziari adeguati al cliente, una esplicita valutazione della capacità dello stesso di fronteggiare eventuali perdite. Sotto questo punto di vista la previsione in commento ripropone lo schema normativo tipico della valutazione della natura del rapporto in tema di adeguata verifica antiriciclaggio, specie ove si consideri come le norme introdotte dalla Mifid2 prescrivano che, nel caso in cui vengano raccomandati più prodotti/servizi, la valutazione di adeguatezza avvenga in rapporto all’intero pacchetto proposto.

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