I profili di fiscalità connessi allo sfruttamento dei diritti d’immagine degli atleti professionisti

L’art. 16 del d.Lgs. 147/2015, come modificato, da ultimo, dal d.Lgs. 36/2021, e l’art. 24-bis Tuir contengono una serie di misure agevolative sicuramente funzionali ad incentivare (in termini alternativi di ritorno o arrivo in Italia del soggetto destinatario del beneficio) il settore sportivo nazionale.

Al centro di feroci polemiche per violazione del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e di critiche interne poiché ritenute prescrizioni penalizzanti per la crescita dei settori giovanili nazionali, le predette alternative misure hanno posto nel tempo non poche problematiche di interpretazione, anche con specifico riferimento al perimetro di ricomprensione del reddito da assoggettare agli speciali regimi di tassazione previsti.

Tra le tante criticità, emerge quella relativa alla possibilità, da parte dell’atleta professionista, di ricomprendere nella base imponibile agevolata gli emolumenti provenienti dallo sfruttamento del proprio diritto d’immagine.

Al riguardo, l’art. 1 di una Convenzione risalente addirittura al 1981, stipulata tra l’Associazione Italiana Calciatori e le Leghe nazionali, riconosce all’atleta la possibilità di utilizzo della propria immagine, sebbene in forma lecita e decorosa, anche a scopo diretto o indiretto di lucro, con la limitazione di stipulare liberamente accordi commerciali idonei a rimanere estranei rispetto al rapporto con il proprio Club, sempreché ovviamente la sponsorizzazione venga sviluppata senza alcuna leva rispetto alla sua appartenenza alla squadra calcistica.

Dai tempi della Convenzione, gli introiti provenienti dai contratti di sponsorizzazione hanno raggiunto livelli elevatissimi, in alcuni casi andando addirittura a surclassare gli ingaggi percepiti per le prestazioni sportive in senso stretto.

Da qui, l’ancor più sentita esigenza di chiarire a quale regime impositivo vadano legittimamente ricondotte tali entrate, nell’ipotesi di un atleta professionista che usufruisca, alternativamente, dei predetti benefici connessi al rientro (o arrivo) in Italia.

Prendiamo ad esempio il caso di un atleta professionista che decide di optare per le agevolazioni di cui al citato art. 16 del d.Lgs. 147/2015 e s.m.i. L’ingaggio riconosciutogli dalla Società sicuramente sconterebbe l’esenzione fiscale del 70% di cui alla citata norma, nel mentre i diritti d’immagine percepiti rimarrebbero attratti nella categoria dei redditi diversi, di cui all’art. 67 Tuir, ovvero non rilevanti se ceduti al proprio Club di appartenenza in sede di stipula del contratto di prestazione sportiva.

Diverso ancora è il caso dei neo-residenti, che possono beneficiare dello speciale trattamento di cui all’art. 24-bis Tuir versando un’imposta sostitutiva forfettaria dell’Irpef sui redditi prodotti all’estero in alternativa alla tassazione ordinaria, con possibilità di estendere tale beneficio anche ai familiari, di cui all’art. 433 cod. civ., che lo accompagnano in Italia per la propria avventura sportiva e sempre a condizione che rispettino i requisiti temporali di permanenza all’estero di cui al comma 1 del citato articolo. In tale circostanza, a ben vedere, gli emolumenti provenienti dalle promozioni della propria immagine restano inequivocabilmente esclusi dal beneficio solo se di fonte italiana, accedendo in diversa ipotesi alla qualifica di reddito estero e pertanto senza dubbio rientrante nel reddito “calderone” assoggettato alla prescritta imposta sostitutiva.

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