Nell’ambito dell’istituzione di un trust, il guardiano (c.d. “protector”) rappresenta una figura eventuale ma comunque opportuna per regolarne efficacemente la vita.
La sua funzione è quella di vigilare sull’operato del trustee, nell’interesse dei beneficiari indicati dal disponente, il quale può individuare per tale ruolo una persona fisica – anche più d’una (in questo caso si avrà un collegio di guardiani) – o giuridica.
Nell’adempimento degli obblighi e nell’esercizio dei poteri inerenti all’ufficio, il guardiano deve comportarsi secondo buona fede e con la diligenza prevista dal disposto normativo di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., atteso che l’incarico dal medesimo svolto ha natura professionale.
Il guardiano ha il compito di verificare che il trusteenon ponga in essere comportamenti in contrasto con le finalità del trust e che ne gestisca il patrimonio con l’obiettivo di realizzare il programma che lo stesso disponente ha delineato nell’atto istitutivo.
Le funzioni che possono essere affidate al guardiano riguardano:
- il compimento diretto di alcuni poteri dispositivi o gestionali, uno fra tutti la revoca del trustee;
- la dazione del consenso in ordine a determinate scelte operate dal trustee(ad esempio, l’approvazione del rendiconto presentato da quest’ultimo);
- l’assegnazione di indicazioni al trusteenel compimento di certi atti.
La circostanza per cui il guardiano possa non solo esprimere la propria opinione sull’attività del trustee,ma addirittura prestare, o meno, il proprio consenso rispetto a suoi atti gestori si sostanzia in un vero e proprio potere di veto del guardiano medesimo.
Ad ogni buon conto, in quanto supervisore dell’attività del trusteesecondo le disposizioni dell’atto istitutivo, “il guardiano non può limitarne indebitamente i poteri quando illustra a quest’ultimo le conseguenze giuridiche di alcuni suoi possibili comportamenti e gli esprime il suo punto di vista sui medesimi” (Tribunale di Genova Sez. I, 16.08.2016 in Trust, 2017, 3, 165).
In aggiunta tali mansioni, egli ha altresì il diritto di agire in giudizio nei confronti del trustee:
- per l’esecuzione del trust e in caso di inadempimento delle sue obbligazioni;
- in caso di violazione da parte sua della legge regolatrice del trust o della legge applicabile a uno specifico atto compiuto dal medesimo.
Per tali ragioni, ben si comprende come il guardiano rappresenti una figura – benché non obbligatoria – assolutamente opportuna e fondamentale nella vita del trust.
La nomina di tale soggetto avviene per mano del disponente nello stesso atto istituivo o tramite un atto separato il quale, generalmente, contiene anche una clausola relativa alla sua successione in caso di morte sopravvenuta, incapacità o revoca.
Tale ultima evenienza può essere riservata al disponente stesso o attribuito ai beneficiari. E’ chiaro che, qualora non vi siano precise indicazioni nell’atto istitutivo circa la revoca del guardiano da parte del disponente, sarà necessario ricostruire la sua volontà negoziale.
In forza della funzione di controllo e vigilanza accordatagli, al guardiano può essere attribuita la responsabilità per l’inadempimento alle obbligazioni fiduciarie nel caso in cui egli abbia omesso i dovuti controlli sull’attività del trustee, rivelatasi illegittima. In tale evenienza, il guardiano, dovrà rispondere nei confronti dei beneficiari e, conseguentemente, del fondo in trust.
Va da sé che, fatta salva la possibilità di limitare espressamente la responsabilità del guardiano attraverso una clausola dell’atto istitutivo del trust, egli potrà evitare tale eventualità assumendo le proprie decisioni in assenza di conflitto d’interessi e in conformità all’ampiezza dei poteri conferitigli.
L’importanza della figura del guardiano è ravvisabile anche nella recente normativa sul Dopo di Noi.
Invero, con la pubblicazione della Legge n. 112 del 24 giugno 2016 il legislatore ha come noto voluto mettere a disposizione lo strumento del trust in favore delle persone affette da grave disabilità e prive del sostegno famigliare.
In tale contesto, cruciale appare il ruolo del guardiano atteso che, nell’adempimento del proprio compito di verifica dell’operato del trusteea presidio dell’interesse del soggetto da assistere, egli è nominato proprio come custode dell’aspetto morale ed assistenziale del trust.
Invero, il guardiano rappresenta il soggetto preposto al benessere psichico del familiare debole in favore del quale è stato istituito il trust e – in linea con le funzioni assegnategli – deve verificare che l’assistenza prestata al beneficiario sia conforme alle sue necessità e alle indicazioni del disponente.
Per tale ragione, in tale frangente assume fondamentale rilievo il ruolo del guardiano che è in grado di difendere l’aspetto “morale” del trust ossia l’impegno del trusteea garantire il benessere psichico della persona disabile.