I patrimoni societari destinati ad uno specifico affare

L’istituto dei “Patrimoni destinati ad uno specifico affare” è stato introdotto nell’ordinamento giuridico con la riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. n. 6/2003. I nuovi artt. da 2447-bis a 2447-decies del Codice Civile disciplinano una vera e propria ipotesi di segregazione patrimoniale, in quanto derogano sia al principio generale sancito dall’art. 2740 c.c., in base al quale il debitore risponde delle obbligazioni assunte “con tutti i suoi beni presenti e futuri”, che a quello della par condicio creditorum enunciato nell’art. 2741 c.c.Tale novella non presenta caratteri di originalità assoluta, posto che il nostro ordinamento già conosce previsioni analoghe in particolar modo nel settore finanziario, assicurativo e creditizio. Rispetto a questa normativa particolare, la recente riforma si distingue tuttavia per aver generalizzato l’istituto della separazione patrimoniale, del quale potranno d’ora in poi avvalersi tutte le società azionarie, a prescindere dal settore di attività e dallo specifico oggetto sociale, per realizzare operazioni economiche il cui contenuto non è più fissato dalla legge, ma è determinato dall’autonomia privata.

Al fine di beneficiare della segregazione patrimoniale, il Legislatore ha posto a disposizione degli operatori due diversi modelli, i “patrimoni destinati” disciplinati dalla lett. a) e i “finanziamenti destinati” di cui alla lett. b) dell’art. 2447-bis, c. 1, c.c., entrambi accomunati dalla medesima disciplina della responsabilità patrimoniale, informata al principio della segregazione c.d. “biunivoca” o “bilaterale”. Sia la costituzione di patrimoni che la stipulazione di finanziamenti destinati comportano invero la creazione di masse patrimoniali distinte, ciascuna delle quali aggredibile unicamente dai rispettivi creditori: se, infatti, delle obbligazioni contratte per la realizzazione dello specifico affare risponde soltanto il patrimonio destinato, quest’ultimo non può poi essere aggredito dai creditori sociali per obbligazioni estranee all’affare stesso.

Caratteristica comune ad entrambi gli istituti è il corretto significato da attribuire alla termine “affare”, dato che, mediante l’introduzione dei patrimoni dedicati, il Legislatore ha scelto per la prima volta di destinare il beneficio della segregazione patrimoniale ad un’effettiva funzione di tipo produttivo e/o gestionale, sconosciuta alle precedenti applicazioni della separazione.

Patrimonio destinato ad uno specifico affare.

L’art. 2447-bis, c. 1, alla lett. a), prevedendo la possibilità di “costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare”, introduce, limitatamente alle società per azioni, in accomandita per azioni e cooperative, un peculiare regime di responsabilità patrimoniale in cui il rischio viene circoscritto ai risultati dell’affare stesso.

Vi sono però due limiti oggettivi da rispettare nella costituzione di patrimoni separati: in primo luogo l’ammontare degli stessi non può superare complessivamente il 10% del patrimonio netto della società e, inoltre, i patrimoni non possono essere destinati al compimento di affari inerenti ad attività riservate in base a leggi speciali.

Considerato che con la destinazione una parte di patrimonio cessa di essere oggetto della garanzia patrimoniale dei creditori generali, per divenire oggetto della garanzia patrimoniale dei creditori c.d. “speciali”, la delibera istitutiva del patrimonio dedicato, al fine di poter essere opposta ai terzi, deve contenere tutti gli elementi elencati nelle lettere a), b), c) e g) dell’art. 2447-ter, vale a dire: lo specifico affare al quale è destinato il patrimonio, i beni e i rapporti compresi nello stesso, il piano economico-finanziario da cui si evinca la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell’affare e, infine, le regole di rendicontazione di quest’ultimo. Gli elementi indicati nelle lettere d), e) e f) non devono invece necessariamente figurare nella delibera costitutiva, potendo sopraggiungere in un secondo momento, purché dotati della pubblicità tipicamente prevista.

La deliberazione istitutiva del patrimonio destinato va inderogabilmente depositata e iscritta a norma dell’art. 2436 del Codice Civile. Nel termine però di sessanta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese, i creditori sociali anteriori all’iscrizione possono fare opposizione contro tale delibera (ex art. 2447-quater), in quanto l’atto di destinazione finisce per privarli inevitabilmente di alcune garanzie per riservarle solamente ai creditori speciali.

Decorso tale termine o respinta l’opposizione, i creditori perdono definitivamente il diritto di soddisfarsi sui beni individuati nella delibera di costituzione del patrimonio destinato.

Da questo momento cominciano a manifestarsi appieno gli effetti di “segregazione bilaterale” del patrimonio dedicato, per cui i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio restano vincolati al compimento dello specifico affare.

In forza di tale esclusiva destinazione, i creditori sociali c.d. “generici” non possono far valere propri diritti sui beni e rapporti appartenenti al patrimonio separato, mentre i creditori “specifici”, il cui credito trova cioè fondamento nelle operazioni relative allo specifico affare, possono far valere i propri diritti esclusivamente sul patrimonio destinato.

L’elemento centrale dei patrimoni destinati, ossia il beneficio della segregazione patrimoniale, è essenzialmente frutto di due presupposti fondamentali: il limite quantitativo del 10% del patrimonio netto della società e la specificità degli affari a fronte dei quali vengono costituiti i patrimoni medesimi.

Affinché la separazione sia resa operativa è però necessario che a tali condizioni legittimanti segua l’esplicazione di alcune operazioni formali quali l’iscrizione della delibera costitutiva nel registro delle imprese, la relativa trascrizione della stessa nei pubblici registri se nel patrimonio vi sono immobili o beni mobili iscritti, la decorrenza del termine di sessanta giorni dall’iscrizione della delibera a disposizione dei creditori sociali per avanzare opposizione ed il riferimento esplicito del vincolo di destinazione in ogni atto eseguito in relazione all’esecuzione dello specifico affare.

La mancata illustrazione dettagliata dell’affare e dei beni ad esso destinati, configurando un vizio genetico dell’atto di destinazione, comportano l’inapplicabilità del regime di limitazione della responsabilità patrimoniale, mentre l’omessa menzione dell’espressa indicazione del vincolo di destinazione negli atti compiuti in relazione allo specifico affare comporta soltanto la responsabilità della società con il suo patrimonio residuo.

La realizzazione dell’affare o l’impossibilità di portare a compimento lo stesso implicano il venir meno di quel vincolo di destinazione che era stato impresso originariamente con la delibera istitutiva del patrimonio separato.

A tale evento deve essere pertanto assicurata la stessa pubblicità della costituzione: gli amministratori dovranno infatti redigere un rendiconto finale e depositarlo, accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione, presso l’ufficio del registro delle imprese (ex art. 2447-novies).

La documentazione della fase finale è volta primariamente a tutelare i creditori particolari che, altrimenti, si troverebbero esposti al rischio di dover concorrere con i creditori “generici” sul patrimonio sociale complessivo, comprensivo anche delle attività in precedenza devolute al patrimonio dedicato.

L’estinzione del vincolo di destinazione comporta la riunificazione del patrimonio separato con quello generale, anche sul piano della responsabilità patrimoniale.

Finanziamento destinato ad uno specifico affare.

La lett. b) dell’art. 2447-bis, c. 1, delinea la fattispecie del finanziamento destinato ad uno specifico affare con il quale la società, al fine di finanziare un affare predeterminato, può reperire liquidità dall’esterno, destinando i relativi proventi al rimborso del finanziamento stesso.

Anche in questo caso si verifica un fenomeno di segregazione patrimoniale, seppure limitatamente ai soli proventi derivanti dalla realizzazione dell’affare.

Il ricorso a tale istituto non presuppone, come nel caso dei patrimoni di destinazione, un atto endosocietario (quale la deliberazione costitutiva), ma deriva dalla sottoscrizione di un contratto di finanziamento stipulato con soggetti terzi.

L’effetto segregativo che si realizza in questo modo ha carattere non dissimile da quello previsto in tema di patrimoni di destinazione dato che i proventi dell’operazione sono sottratti all’azione esecutiva dei creditori diversi dal finanziatore e, delle obbligazioni contratte nei confronti del finanziatore, risponde esclusivamente il patrimonio costituito da tali proventi.

Alcune considerazioni sul nuovo istituto.

Il primo modello di patrimonio destinato, vale a dire quello disciplinato dalla lettera a) dell’art. 2447-bis, offre l’opportunità agli operatori di limitare la propria responsabilità al solo patrimonio investito nello specifico affare, evitando, in tal modo, la creazione di nuove e distinte S.r.l. per ognuna delle iniziative economiche intraprese dalle società.

Tuttavia il Legislatore della riforma, nel redigere la disciplina contenuta negli artt. da 2447-bis a 2447-decies del Codice Civile, ha previsto una rete così fitta di regole, vincoli e cautele – per tutelare il patrimonio della società e la garanzia che questo rappresenta nei confronti dei creditori sociali – che ha finito per scoraggiare le “corporations” italiane dal ricorrere al nuovo istituto.

In particolare, oltre ai numerosi adempimenti e formalità – comunque non comparabili con quelli necessari ai fini della costituzione di una nuova società – il presupposto maggiormente frenante, anche perché privo di qualsivoglia giustificazione sul piano economico e aziendale, è sicuramente rappresentato dal limite del 10% che deve sussistere tra il patrimonio destinato e quello generale della società.

Un altro fattore d’insuccesso è ravvisabile nell’assenza di una esaustiva regolamentazione in merito all’insolvenza dei patrimoni destinati, sebbene la Legge Delega n. 366/2001 imponesse di disciplinare anche questo aspetto relativo al nuovo istituto.

La normativa relativa ai patrimoni destinati riveste però una grande importanza con riferimento ai fondi comuni di investimento, in particolar modo dopo che la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16605/2010, ha definitivamente escluso che i fondi possano godere di un’autonoma soggettività giuridica, ravvisando, al contrario, negli stessi dei patrimoni destinati della società di gestione che li ha istituiti.

La disciplina relativa ai “finanziamenti destinati” è invece molto più semplice e lineare, concentrandosi praticamente in un unico articolo (il 2447-decies), elemento che rende questo modello assai più conveniente rispetto a quello di cui alla lettera a). L’applicazione di questo istituto comporta inoltre due rilevanti risultati pratici: per il finanziatore la garanzia di un percorso di rimborso esclusivo e privilegiato rispetto agli altri creditori sociali, mentre per il finanziato la possibilità di predisporre un piano finanziario che non coinvolga l’intera impresa, sopportando in tal modo un costo inferiore del finanziamento in relazione all’opportunità di presentare un rischio di credito più facilmente determinabile.

E’ evidente quindi come, con la riforma societaria del 2003, si sia voluto ampliare le possibilità di finanziamento delle S.p.a., constata l’insufficienza del sistema attuale basato sulle alternative degli apporti dei soci, del ricorso al capitale di credito e dell’associazione in partecipazione, superando definitivamente l’assunto secondo il quale il finanziamento andrebbe erogato all’impresa e non al singolo investimento.

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