Con il D.L. n. 98/11, convertito con la L. n. 111/2011, il legislatore ha introdotto nel contenzioso tributario due ulteriori rimedi amministrativi deflattivi del contenzioso per le liti fiscali di valore contenuto: si tratta dell’istituto del reclamo obbligatorio previsto dall’art. 39, co. IX, del D.L. n. 98/11 che inserisce il nuovo art. 17-bis al D.Lgs. n. 546/92, nonché la possibilità per il contribuente di chiudere le liti pendenti, in ogni grado del giudizio, innanzi le Commissioni Tributarie o il Giudice ordinario alla data del 01 maggio 2011.
1. Il reclamo obbligatorio.
Per gli atti notificati dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 1 aprile 2012, di valore non superiore ad € 20.000,00, prima di proporre ricorso dovrà essere proposto – a pena di inammissibilità – reclamo alla Direzione Provinciale o Regionale che ha emanato l’atto, la quale provvederà ad esaminarlo attraverso strutture diverse da quelle che curano l’istruttoria dell’atto reclamabile; l’istituto in esame non si applica alle liti in materia di recupero di aiuti di stato illegittimi.
Il valore della lite deve essere determinato ai sensi del co. V art. 12 D.Lgs. 546/1992, quindi corrisponde all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni ed in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni il valore della lite si considera costituito dalla somma di queste.
Alla fase pre-contenzioso del reclamo sono applicabili gli istituti e le norme previste in materia di ricorso dal D.Lgs. n. 546/1992, mentre è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all’art. 48 D.Lgs. 546/1992.
L’atto può altresì contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa; qualora l’Agenzia destinataria ritenga di non accogliere il reclamo per l’annullamento totale o parziale dell’atto né l’eventuale proposta di mediazione, può formulare una diversa proposta di mediazione. Il richiamo all’art. 48 D.Lgs. 546/1992 suggerisce che nella proposta formulata dalle Entrate le sanzioni amministrative vadano applicate nella misura del 40% delle somme irrogabili in rapporto all’ammontare del tributo.
Il reclamo deve contenere tutti gli elementi previsti per il ricorso, inclusa la dichiarazione di valore ai fini del versamento del contributo unificato; decorsi infatti novanta giorni senza che l’ufficio abbia notificato l’accoglimento del reclamo o che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce tutti gli effetti del ricorso e deve essere depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale nel termine di trenta giorni previsti per la costituzione in giudizio; da tale data decorreranno i termini per la successiva costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente e gli stessi termini decorreranno dalla notificazione dell’atto di rigetto del reclamo o di accoglimento parziale se anteriore allo spirare dei 90 giorni.
Al fine di incentivare la composizione della possibile lite è previsto che, nel caso in cui il contenzioso prosegua dinanzi ad una Commissione Tributaria, la parte soccombente sia condannata a rimborsare, oltre alle spese di giudizio, una somma pari al 50% di queste ultime a titolo di rimborso delle spese del procedimento di reclamo; il Giudice può in ogni caso compensare integralmente o parzialmente le spese tra le parti ove ricorrano giusti motivi (che devono essere esplicitamente indicati nella motivazione) che abbiano indotto la parte soccombente a non accettare la proposta di mediazione.
2. La mini-sanatoria per liti fiscali di valore contenuto.
Il secondo istituto previsto per ridurre il contenzioso tributario è contenuto nel co. XI dell’art. 39 D.L. 98/11 e consiste nella possibilità, per il contribuente, di definire le liti fiscali di valore non superiore ad € 20.000,00 pendenti alla data del 01 maggio 2011 avanti le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, o ancora avanti al Giudice ordinario, in ogni grado del giudizio, con le modalità di cui all’art. 16 L. 289/2002; la relativa domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2012.
Il legislatore sostanzialmente ripropone una modalità di condono fiscale già prevista nel 2002, con alcune differenze.
Ai sensi della lett. a), co. III, dell’art. 16 L. 289/2002, per liti pendenti si devono intendere quelle, non passate in giudicato, aventi ad oggetto gli atti impositivi dove controparte è l’Amministrazione finanziaria, per i quali alla data dell’1 maggio 2011 è stato proposto l’atto introduttivo del giudizio; poiché l’art. 39, co. XII, lett. c) D.L. 98/2011 dispone che, per le liti fiscali che possono essere definite mediante il nuovo condono, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio, sono sospesi fino al 30 giugno 2012, si potrebbe ritenere che rientrino nella nozione di liti pendenti anche quelle per cui i termini per la proposizione del ricorso siano stati pendenti alla medesima data.
Per valore della lite si deve intendere l’importo dell’imposta oggetto di contestazione in primo grado, al netto di interessi, di indennità di mora e di eventuali sanzioni collegate al tributo (in caso di liti relative a sanzioni non collegate al tributo si tiene invece conto delle stesse).
La definizione delle liti pendenti si perfeziona con il pagamento delle seguenti somme:
– € 150,00 per liti di valore pari o inferiore ad € 2.000,00;
– il 10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell’Amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
– il 50% del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;
– il 30% del valore della lite, nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio.
Gli importi di cui sopra devono essere tassativamente versati entro il 30 novembre 2011 in un’unica soluzione: è quindi esclusa la possibilità di ricorrere ad una rateazione come era stato invece previsto in passato in occasione di altre forme di condono. Ai fini del pagamento rilevano anche le somme versate in pendenza di giudizio, ma per le somme già pagate eccedenti l’importo necessario a definire la lite non spetta il rimborso della differenza, salvo in caso di soccombenza dell’Amministrazione finanziaria nelle liti di valore superiore ad € 2.000,00.
Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno inoltre stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione relativa alla norma in commento.