La rivoluzione copernicana introdotta dall’art. 25 quinquiesdecies del d.Lgs. 231/01 inizia a far comprendere la portata innovativa della scelta normativa compiuta attraverso la legge 15 dicembre 2019, n. 157, che, come noto, ha ufficialmente annoverato gli illeciti fiscali tra quelli ai quali consegue una responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.Lgs. 231/2001, prevista dall’art. 25-quinquiesdecies del Decreto.
Con il d.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, è stato nuovamente arricchito il d.Lgs. 231/01, con l’ulteriore modifica dell’appena introdotto art. 25-quinquiesdecies il comma «1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall’articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall’articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall’articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.»; 2) al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»; 3) al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis e 2»”.
I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell’ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal d.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Tale modifica legislativa, tuttavia, non ha quale esclusivo riverbero l’inasprimento della risposta repressiva dell’ordinamento rispetto a tali fattispecie di illecito, ponendosi altresì come efficace garanzia per la Società che si doti di MOG 231 nel dimostrare all’Autorità Giudiziaria l’assenza di profili di dolo in caso di eventuali contestazioni di ipotesi criminose di matrice fiscale.
A poca distanza dall’entrata in vigore della Novella, una pronuncia del Giudice per le indagini Preliminari di Verona sembra lasciare ampio spazio a tale illuminata chiave interpretativa.
Con l’Ordinanza dello scorso 3 aprile, il prefato Giudice del Tribunale scaligero ha revocato la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, per due soggetti indagati per fattispecie delittuose contemplate dal d.Lgs. n. 74/2000, ritenendo che “l’adozione di meccanismi organizzativi volti a contrastare la protrazione degli illeciti” nonché ”l’introduzione di figure di controllo esterne sugli organi societari per mezzo dei quali sono perpetrati gli illeciti” potessero essere apprezzate “quali elementi influenti sul pericolo di recidivanza”, tanto da ritenerlo, allo stato cessato e, dunque, non più attuale e opponibile a fondamento delle originarie esigenze cautelari.