In data 24 giugno 2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 112/2016 in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare (legge sul c.d. “Dopo di noi” in quanto concernente il periodo di vita delle persone disabili successivo alla scomparsa di genitori e familiari).
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, tale normativa è “volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori”.
Orbene, all’art. 6 della legge vengono indicati tre possibili strumenti che le persone vicine al disabile (genitori e qualsiasi altro soggetto interessato, a prescindere dal rapporto di parentela) possono adottare per programmare le diverse forme di assistenza necessarie allo stesso dopo la morte di chi ne ha avuto cura.
Il primo istituto contemplato è il trust cui viene assegnato l’obiettivo di tutelare uno o più disabili (trattasi dei c.d. “esclusivi beneficiari”, ex art. 6, comma 3, lett. d).
Le figure richieste ai fini della costituzione di un trust idoneo a beneficiare delle esenzioni fiscali previste dalla richiamata legge sono il trustee e il “gestore”, quest’ultimo avente il compito di controllare l’adempimento delle obbligazioni imposte al primo tramite l’atto istitutivo.
Deve ritenersi ammissibile la costituzione di un trust temporaneamente auto dichiarato configurabile qualora il ruolo di disponente e di trustee vengano assunti dallo stesso soggetto.
Il secondo strumento posto a sostegno delle persone bisognose è individuato nel vincolo di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c. (“trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità…”) da intendersi quale negozio giuridico unilaterale con cui un soggetto disponente vincola tutti o parte dei propri beni per realizzare interessi meritevoli di tutela riguardanti uno o più determinati beneficiari, in favore dei quali detti beni e i relativi frutti devono essere impiegati.
A differenza del trust, la semplice costituzione del vincolo non determina alcun mutamento nella titolarità dei beni che ne formano oggetto che, seppur utilizzabili per il perseguimento dello scopo di destinazione, rimangono di proprietà esclusiva del disponente.
Ai sensi dell’art. 2645-ter, comma 1, c.c., l’atto di destinazione può avere ad oggetto solo beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri quindi assistiti da un regime di pubblicità idoneo a rendere conoscibile l’esistenza del vincolo nei confronti dei terzi.
L’art. 6 contempla infine il contratto di affidamento fiduciario in riferimento all’istituzione di “fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione” (art. 1, comma 3) e destinati a soddisfare le esigenze della persona disabile. In tal caso, il vincolo apposto nel “programma fiduciario” può assumere una portata più ampia rispetto al citato art. 2645-ter c.c., espressamente limitato, come visto, ai beni immobili e mobili registrati.
Con il contratto di affidamento fiduciario uno o più soggetti (c.d. affidanti) assegnano al c.d. affidatario il compito di attuare uno specifico programma trasferendo posizioni soggettive in capo a quest’ultimo. L’affidatario riceve così beni gravati da uno specifico vincolo di destinazione senza che essi si confondano con il proprio patrimonio personale nel rispetto della previsione dei soggetti beneficiari.
Dalla lettura dell’art. 6 si evince come, con la normativa in commento, il legislatore abbia voluto disporre un’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni nella fase in cui, tramite la specifica destinazione dei beni, viene dato avvio al percorso di tutela e segregazione del patrimonio in favore del soggetto beneficiario.
Il tributo successorio viene difatti “sospeso” fino al venir meno del bisogno di assistenza e cura della persona disabile ovvero fino alla morte di quest’ultima, a seguito della quale “il trasferimento del patrimonio residuo…è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni…in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo” (art. 6, comma 5).
La norma prevede inoltre l’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa in caso di premorienza della persona con disabilità grave, laddove, successivamente al decesso, i beni vengano trasferiti nuovamente in capo al soggetto che ha istituito il trust o il vincolo (art. 6, comma 4).
In ogni caso, le esenzioni e le agevolazioni previste dall’art. 6 richiedono che la segregazione e la specifica destinazione al soggetto disabile attraverso i tre menzionati strumenti giuridici avvenga (art. 6, comma 3):
- tramite la stesura di un atto pubblico (lett. a);
- identificando (lett. b):
- i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli;
- la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono adottati gli strumenti di assistenza;
- le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave;
- individuando gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave e indicando gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore (lett. c);
- identificando nelle persone con disabilità grave gli esclusivi beneficiari (lett. d);
- indicando i beni che devono essere destinati alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione (lett. e);
- individuando il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte nell’atto segregativo (lett. f);
- indicando il termine finale della durata dell’istituto nella data della morte della persona con disabilità grave (lett. g);
- stabilendo la destinazione del patrimonio residuo (lett. h).
Ai sensi del comma 11, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dovrà emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge sul “Dopo di noi”, decreto contenente le modalità di attuazione dell’art. 6.
Non resta pertanto che attendere i decreti applicativi per poi verificare le concrete attuazioni in ambito regionale.