Gli obblighi in materia ambientale delle aziende che operano nel settore petrolifero

Il settore dei prodotti petroliferi vive in queste ore uno dei periodi più controversi della propria storia: si sprecano dissertazioni sull’incidenza delle accise rispetto al prezzo alla pompa, polemiche per la possibile speculazione alla base dell’innalzamento dei prezzi, promesse di un’autonomia energetica che consenta di chiarire i rapporti tra prezzo di costo e prezzo di vendita del prodotto.

Nonostante ciò, continuano i controlli per la verifica dei numerosi e distonici adempimenti a cui gli operatori del settore sono chiamati per il puntuale rispetto degli obblighi ambientali.

Con isolato cenno all’obbligo di immissione in consumo dei biocarburanti, per una compiuta comprensione del contesto, occorre dedicare una breve digressione alla normativa unionale di supporto.

La Direttiva 2009/28/CE (RED – Renewable Energy Directive), aggiornata con la Direttiva (UE) 2015/1513, ha definito i criteri di sostenibilità per bioliquidi e biocarburanti, fissando una serie di traguardi nazionali obbligatori per la quota energia (rinnovabile) e per i biocarburanti nei trasporti.

I biocarburanti, i bioliquidi e il biometano sono annoverati dalla cennata Direttiva tra le fonti rinnovabili, purché soddisfino specifici requisiti di sostenibilità.

Tali requisiti servono a distinguere quali biocarburanti e bioliquidi producano un effettivo beneficio ambientale (ad esempio, attraverso la riduzione dei gas a effetto serra, lo sviluppo di pratiche che rispettino i terreni, etc).

Per le finalità in ambito il Legislatore unionale ha invitato gli Stati Membri a garantire un accesso non discriminatorio alle predette fonti rinnovabili, pur nel rispetto delle norme tecniche e delle esigenze di sicurezza che permeano lo specifico ambito di operatività.

In relazione al diritto interno e con specifico rimando ai biocarburanti, il d.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, ha assegnato al Ministero dello Sviluppo Economico (competenze attualmente transitate, per effetto dell’entrata in vigore del D.L. n. 22/2021, al Ministero della Transizione Ecologica) specifiche potestà operative e gestionali in materia di biocarburanti, concedendo facoltà al predetto Dicastero di avvalersi del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE) anche mediante il supporto di un apposito comitato tecnico-consultivo. Nella medesima chiave prospettica il Legislatore nazionale ha inteso disciplinare, attraverso le previsioni contemplate nell’art. 1, co. 15, del D.L. n. 145/2013, come convertito dalla Legge n. 4/2014, l’obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota di biocarburanti, parametrata ai volumi commercializzati dai soggetti obbligati, con criteri, condizioni e modalità di attuazione di detto obbligo contenuti nel D.M. 10 ottobre 2014.

L’art. 7 del Decreto interministeriale 2 marzo 2018 reca la disciplina di incentivazione all’utilizzo dei biocarburanti avanzati diversi dal biometano, assegnando al GSE la potestà, su richiesta del produttore di biocarburanti avanzati diversi dal biometano (che entrano in esercizio entro il 31.12.2022 e per un periodo massimo di 10 anni dalla data di decorrenza dell’incentivo), di riconoscere all’istante corrispondenti CIC (Certificati di Immissione in Consumo), attribuendo a ciascun certificato un controvalore pari ad euro 375,00, fino alla quantità massima annua prevista dall’art. 3, co. 3, secondo le specifiche di cui all’art. 5, co. 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 ottobre 2014 e s.m.i.

La procedura si sviluppa poi, come da indicazione contenuta nel successivo co. 2, del citato art. 7 del D.M. 2 marzo 2018, nella fase del riconoscimento del valore dei CIC da parte del GSE, a valle della vendita realizzata dai produttori di biocarburante a beneficio dei soggetti obbligati, sulla scorta dei dati che il GSE acquisisce dal medesimo soggetto obbligato in ordine ai volumi di biocarburante effettivamente immesso in consumo, secondo la comunicazione inserita nel relativo portale. Il successivo co. 3 del richiamato art. 7 del D.M. 2 marzo 2018, consente al GSE di commercializzare i CIC con i soggetti obbligati, mediante contratti standard, retrocedendo al produttore di biocarburante avanzato il pagamento del corrispettivo di ogni singolo CIC (come detto, fissato dal co. 1 dello stesso art. 7, in euro 375,00) solo dopo aver beneficiato dell’incasso relativo alla vendita dei relativi certificati.

I CIC (Certificati di Immissione in Consumo) sono, secondo la previsione dell’art. 6, co. 5, del D.M. 10 ottobre 2014, oggetto di libero mercato e la loro compravendita può essere effettuata attraverso due principali canali: il primo, come accennato, è di diretta derivazione dalla compagnia petrolifera che ne acquisisce la disponibilità – secondo quanto evidenziato dalla lettera del richiamato art. 7 del D.M. 2 marzo 2018, il secondo attraverso broker, che operano appoggiandosi al mercato primario sviluppato tramite la piattaforma MCIC.

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