L’art. 39-novies della Legge 23 febbraio 2006, n. 51 di conversione con modifiche del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273 ha introdotto nel nostro ordinamento l’art. 2645-ter c.c. che recita: “Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e posso costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’art. 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.”
La suesposta disposizione ha colmato una lacuna nel previgente sistema di pubblicità immobiliare, che non prevedeva la segnalazione pubblicitaria dei vincoli di destinazione eventualmente gravanti la proprietà di beni immobili, sancendo la trascrivibilità dei negozi giuridici che abbiano l’effetto di realizzare una segregazione all’interno del complesso dei beni di titolarità di un unico soggetto. Nasce così la possibilità di creare dei patrimoni che siano, per un verso, vincolati al perseguimento di uno scopo prefissato, e per un altro verso, aggredibili soltanto per debiti assunti dal gestore del patrimonio nell’esercizio di attività strumentali al perseguimento dello scopo.
L’art. 2645-ter c.c., introduce una nuova fattispecie giuridica, quella appunto dell’atto negoziale di destinazione, imponendo che tale atto debba perseguire interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322, 2° comma, c.c..
Secondo la tesi maggioritaria in dottrina, nel richiamo dell’art. 1322, 2°comma, c.c. si ravvisa l’individuazione di un meccanismo di controllo sull’autonomia privata, in considerazione della particolare rilevanza che il vincolo assume anche per i terzi, condizionando la circolazione, lo statuto e l’espropriabilità del bene sul quale è impresso. In tale prospettiva, la separazione patrimoniale determina una limitazione di responsabilità, poiché il patrimonio conferito non risponde delle obbligazioni del titolare, ma solo di quelle qualificate dalla relazione con lo scopo di destinazione.
Sempre secondo tale indirizzo interpretativo, il concetto di meritevolezza non può essere ritenuto semplicemente sinonimo di liceità, ma deve riferirsi ad ipotesi di separazione patrimoniale per la tutela dei valori giudicati prevalenti rispetto alle ragioni dei creditori, individuati nelle finalità di “favorire l’autosufficienza economica dei soggetti portatori di gravi handicap e il mantenimento, l’istruzione, il sostegno economico di discendenti”; mentre i soggetti beneficiari possono essere tutti gli enti e le persone fisiche, a condizione che gli interessi per i quali il vincolo di destinazione è costituito appartengano a principi solidaristici, anche a rilevanza morale.
In giurisprudenza, l’opinione prevalente tende ad omologarsi all’idea che la separazione patrimoniale non possa prescindere da interessi di rango superiore quali quelli solidaristici o di pubblica utilità: “Gli atti di destinazione patrimoniale cui si riferisce l’art.2645-ter c.c. sono quelli che realizzano interessi meritevoli di tutela attinenti alla solidarietà sociale” (così, Tribunale di Vicenza, decreto del 31 marzo 2011 che ha negato l’applicabilità dell’istituto all’interno di un piano concordatario di società; nello stesso senso, Tribunale di Verona, decreto del 13 marzo 2012).