1. Il negozio fiduciario.
Mediante il negozio fiduciario un soggetto (fiduciante) trasferisce o costituisce in capo ad un altro soggetto (fiduciario) la titolarità di un diritto, il cui esercizio è limitato da un accordo tra le parti (pactum fiduciae) per un fine che il fiduciario si impegna a realizzare, ritrasferendo poi il diritto al fiduciante o ad un terzo beneficiario.
Elementi caratteristici del negozio fiduciario sono: il trasferimento fiduciario di un diritto pieno ed illimitato nei confronti dei terzi; l’esistenza di un patto fiduciario, che ha effetto solo fra le parti contraenti e non nei confronti dei terzi, con il quale si limita il potere del fiduciario; la cosiddetta potestà d’abuso del fiduciario: il pactum fiduciae non è opponibile ai terzi ed è quindi possibile che il fiduciario usi il proprio potere per scopi diversi da quelli pattuiti.
Il negozio fiduciario non è previsto espressamente dalla legge; una particolare forma di negozio fiduciario è costituita dal contratto fiduciario, che è quel particolare rapporto giuridico che lega il fiduciante alla società fiduciaria come statuito dalla legge n. 1966 del 1939; attraverso l’intestazione dei beni dei clienti, la società fiduciaria è tenuta ad amministrarli nel loro interesse ed a garantire al contempo l’assoluta riservatezza nei confronti dei terzi. Gli strumenti finanziari detenuti dall’intermediario costituiscono patrimonio distinto da quello della società fiduciaria nonché da quello degli altri clienti e su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell’intermediario.
2. Gli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c.
L’art. 2645 ter c.c. è stato introdotto dal D.L. n. 273 del 30.12.2005, come modificato dalla legge di conversione n. 51 del 2006, che ha sancito la trascrivibilità degli atti di destinazione patrimoniale effettuati al fine di realizzare interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche.
Con l’atto di destinazione, un soggetto, definito “conferente”, può sottrarre uno o più beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri appartenenti al suo patrimonio alla garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c., imprimendo su di essi un vincolo di destinazione funzionale al soddisfacimento di interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c.; l’atto di destinazione crea un vincolo sui beni conferiti (immobili o mobili registrati) che, unitamente ai loro frutti, possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per la realizzazione del fine di destinazione. Il vincolo di destinazione, di durata non superiore ai novant’anni o alla durata della vita della persona fisica beneficiaria, deve risultare da atto avente forma pubblica e può essere trascritto ai fini dell’opponibilità nei confronti dei terzi.
I creditori del beneficiato anteriori all’atto di destinazione non possono pertanto aggredire i beni oggetto dell’atto di disposizione; i creditori successivi, invece, potranno agire esecutivamente sui beni oggetto dell’atto di destinazione solo per i debiti inerenti l’uso e la gestione dei beni conferiti. I diritti dei creditori possono essere tutelati con l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.: l’atto dispositivo che produca pregiudizio potrà essere dichiarato affetto da inefficacia relativa.
3. Le polizze assicurative.
Le c.d. linked life policies, ovvero le polizze assicurative sulla vita c.d. “agganciate” o “collegate”, hanno la particolarità di essere indicizzate a strumenti finanziari e
fondono le caratteristiche tipiche degli investimenti finanziari con quelli di istituti di protezione del patrimonio.
In caso di morte dell’assicurato ai beneficiari viene pagata una somma pari ad una certa percentuale del valore della “Unit”, al momento della realizzazione dell’evento assicurato: lo stipulante sottoscrive la polizza assicurativa individuando la persona assicurata ed i beneficiari, specificando la percentuale di pertinenza di ciascuno di essi, quindi effettua il pagamento del premio unico o ricorrente a favore della Compagnia di Assicurazione in denaro od in natura, conferendo direttamente singoli investimenti, dossier titoli, GPM, GPF e simili; il premio viene investito in quote di fondi di investimento.
L’effetto segregativo si realizza in quanto le somme dovute dall’assicuratore al beneficiario o al contraente di una polizza non possono essere soggette ad azioni esecutive o conservative ex art. 1923 c.c. che prevede che “le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare”.
Con la sentenza n. 8271 del 31.03.2008 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che il divieto di pignorabilità di cui all’art. 1923 c.c. non riguarderebbe le sole somme assicurate ma anche quelle dovute dall’assicuratore a titolo di valore di riscatto; con tale pronuncia è stato espressamente sconfessato il precedente orientamento di cui alla sentenza n. 8676 del 26.06.2000, secondo cui il divieto di pignorabilità di cui all’art. 1923 c.c. riguarderebbe le sole somme corrisposte dall’assicuratore al momento della naturale cessazione del rapporto al fine della reintegrazione del danno occorso all’assicurato (o al beneficiario) a seguito degli eventi morte e/o sopravvivenza.